COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO ANCONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEROSSO CALCIO ANCONA/ATLETICO ANCONA DEL 1.9.2012 COPPA MARCHE DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 25 dell’11.9.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO ANCONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEROSSO CALCIO ANCONA/ATLETICO ANCONA DEL 1.9.2012 COPPA MARCHE DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 25 dell’11.9.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Ancona avverso la regolarità della gara emarginata, ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività, applicando, nel caso di specie, i termini abbreviati di cui al Com. Uff. nr. 44/A della FIGC pubblicato in data 22.8.2012 ed allegato al Com. Uff. nr. 13 del Comitato Regionale Marche pubblicato in data 23.8.2012. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Ancona deducendo l’inapplicabilità, nella fattispecie in esame, delle disposizioni richiamate dal primo Giudice, riservate alla sola fase regionale, tale non dovendosi qualificare quella disputata. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della delibera impugnata, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara al Ponterosso Calcio e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta sussistente l’inammissibilità, per tardività, dichiarata dall’Organo di primo grado, avendo la reclamante inviato il gravame il 4 settembre 2012 e, quindi, oltre il termine delle ore 12,00 del giorno successivo al 1 settembre 2012, data di effettuazione della gara, termine entro il quale peraltro lo stesso reclamo sarebbe dovuto pervenire - e non essere spedito - al Giudice sportivo; • ritenute infondate le argomentazioni della reclamante in ordine all’asserita inapplicabilità della speciale normativa richiamata dal primo Giudice al caso di specie, poiché la stessa è destinata, per espressa ed inequivocabile disposizione, alle gare delle fasi regionali di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate, come nel caso che ci occupa, dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti; • ritenuta, in conclusione, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Ancona ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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