COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 18/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/ 9/2012 CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. – BUSCA CALCIO 2001
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 18/09/2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 2/ 9/2012 CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. - BUSCA CALCIO 2001
La società C.B.S. SCUOLA CALCIO ASD con raccomandata spedita il giorno 08/09/2012 ha
proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe lamentando che alla stessa la
controparte ASD BUSCA CALCIO abbia fatto partecipare il calciatore "giovane" BARRA GIOVANNI
(nato il 16/10/1996) privo dell'autorizzazione del Comitato Regionale così come previsto dall'art.34
comma 3 delle N.O.I.F..
La reclamante chiede pertanto l'applicazione nei confronti della società BUSCA dei provvedimenti
previsti dal C.G.S..
Esperiti gli opportuni controlli presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale si è accertato
che il suddetto calciatore è stato autorizzato a partecipare ad attività agonistiche della L.N.D. a
decorrere dal giorno 04/09/2012 come da lettera inviata in pari data alla società, autorizzazione
riportata altresì sul C.U. nº17 del 06/09/2012 al punto 2.1.3.
L'impiego del giocatore da parte della società BUSCA è avvenuto quindi in data antecedente
all'autorizzazione del Comitato Regionale per cui la sua presenza nella gara C.B.S. - BUSCA del
02/09/2012, oggetto del presente reclamo, è da ritenersi irregolare e comporta l'applicazione nei
confronti della società BUSCA dell'art.17 comma 5 lettera c) del C.G.S. che prevede la punizione
sportiva della perdita della gara alla società che viola le disposizioni di cui all'art.34 comma 3 delle
N.O.I.F..
Atteso quanto in premessa SI DELIBERA:
- di accogliere il reclamo proposto dalla società C.B.S. infliggendo gara persa alla società BUSCA
con il seguente risultato:
C.B.S. SCUOLA CALCIO - BUSCA CALCIO 3-0
- di comminare alla società BUSCA CALCIO l'ammenda di euro 100,00
- di inibire fino al 18 ottobre 2012 il dirigente accompagnatore responsabile signor LIBERTINI
RAFFAELE - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata.
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