COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal G.S.D. B.V.S. BASSA VALSUSA avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara B.V.S. – SUSA BRUZOLO disputata il 2/09/12 nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti – Promozione (C.U. n° 17 del 06/09/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal G.S.D. B.V.S. BASSA VALSUSA avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara B.V.S. – SUSA BRUZOLO disputata il 2/09/12 nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti - Promozione (C.U. n° 17 del 06/09/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con il reclamo in oggetto, spedito per raccomandata alle ore 13,37 del 7/09/12, il G.S.D. B.V.S. BASSA VALSUSA contesta la squalifica fino al 15/10/12 inflitta al proprio allenatore, LA PICCIRELLA Raffaele, con provvedimento emesso dal Giudice sportivo e riportato sul C.U. n° 17 del 6/09/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. VENTURELLO STEFANO (SAN PAOLO SOLBRITO) La società reclamante ritiene eccessiva la squalifica inflitta al proprio allenatore in conseguenza dei fatti descritti nel rapporto di gara dall’arbitro che ha diretto la partita B.V.S. BASSA VALSUSA – SUSA BRUZOLO disputata il 2/09/12 nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti - Promozione. La Commissione disciplinare territoriale, - presa visione del Comunicato Ufficiale n° 44/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 22/08/12, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D.; - osservato che la gara in questione rientra nella ipotesi prevista per l’abbreviazione dei termini sopra indicata; - rilevato, preliminarmente, che il ricorso è pervenuto oltre il termine delle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare, come disposto dal suddetto Comunicato Ufficiale; - considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dal G.S.D. B.V.S. BASSA VALSUSA e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 15/10/12 inflitta all’allenatore LA PICCIRELLA Raffaele.
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