COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA ECCELLENZA Gara: A.S.D. REAL RACALE – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 2 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO TRICASE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, inibizione allenatore BRUNO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 6 Settembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 20/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA ITALIA ECCELLENZA
Gara: A.S.D. REAL RACALE – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 2 Settembre 2012. (Reclamo
della A.S.D. ATLETICO TRICASE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, inibizione allenatore BRUNO Salvatore
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 6 Settembre 2012 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice nei
confronti dell’allenatore sig. BRUNO Salvatore ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice
di Giustizia Sportiva per cui il ricorso va dichiarato inammissibile sul punto;
ritenuto che il numero esiguo dei sostenitori della società A.S.D. ATLETICO TRICASE
unitamente alla posizione assunta dagli stessi (muro di cinta) autorizza la riduzione
dell’ammenda a € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. ATLETICO TRICASE;
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il sig. BRUNO Salvatore;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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