COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 7/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. OROFINO ROSARIO (Presidente USD Atletico Catania) USD ATLETICO CATANIA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 7/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. OROFINO ROSARIO (Presidente USD Atletico Catania)
USD ATLETICO CATANIA
La Procura Federale, con nota 797/598pf11-12 GR/mg del 07/08/2012, ha deferito il Sig. Orofino Rosario, Presidente dell’USD Atletico Catania, nonchè la società USD Atl. Catania per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le condotte violative ascritte al Sig. Orofino Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della Società predetta.
Le parti deferite, comparse all’udienza dibattimentale, hanno respinto ogni addebito, sostenendo di avere ricevuto la nota di cui al deferimento dal Sig. Santapaola, segretario della società Gravina e di non essere a conoscenza che la firma in calce a detto documento fosse falsa. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 mentre ha chiesto l’inibizione del Sig. Orofino Rosario per mesi dodici.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro ascritto.
Ed invero dall’esame della documentazione in atti risulta in maniera inequivocabile che il Sig. Orofino Rosario in occasione della gara Atletico Catania–Città di Messina del 27.11.2011, valevole per il campionato di Eccellenza, non predispose per tempo e con la dovuta diligenza tutti gli adempimenti necessari finalizzati ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del campo di giuoco presso il Comune di Gravina, con la conseguenza che la gara in questione non potè essere disputata.
Inoltre risulta accertato che il Sig. Orofino Rosario, al fine di evitare delle responsabilità a proprio carico, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia una dichiarazione a firma del Presidente dell’ASD Gravina con cui quest’ultimo dichiarava di avere ricevuto tempestivamente dalla società Atletico Catania la richiesta di utilizzo del campo di giuoco, ma a causa di una dimenticanza di un proprio collaboratore questa non era stata protocollata al Comune di Gravina.
Detta dichiarazione è risultata falsa in quanto disconosciuta dal sig. Lorenzo Montalto e peraltro palesemente apocrifa posto che la sottoscrizione risulta difforme da quella apposta dal sig. Montalto in calce al verbale di audizione dinanzi al collaboratore della Procura. Lo stesso Montalto ha altresì dichiarato che il Santapaola Vincenzo non è un tesserato della società Gravina.
In relazione agli accertati comportamenti posti in essere dal Sig. Orofino Rosario, Presidente dell’USD Atl. Catania, discende la responsabilità diretta, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, dell’USD Atletico Catania. Detta responsabilità va attenuata in relazione all’affidamento che l’Orofino ha fatto in capo al Santapaola Vincenzo, già segretario dell’USD Atl. Catania per la S.S. 2009-2010 nonché già segretario del Gravina per la S.S. 2010-2011, così ritenendo che quest’ultimo potesse impegnare la società Gravina.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
la sanzione dell’inibizione a carico del Sig. Orofino Rosario per mesi cinque;
inoltre applica all’U.S.D. Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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