COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 9/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. CANNAROZZO GIUSEPPE G.S.D. ENNA CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 18/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 9/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. CANNAROZZO GIUSEPPE
G.S.D. ENNA CALCIO
La Procura Federale, con nota 948/799pf10-11/GT/dl del 22/08/2012 ha deferito il Sig. Giuseppe Cannarozzo, all'epoca dei fatti presidente del G.S.D. Enna Calcio, per non avere ottemperato all'obbligo di adempimento, entro giorni trenta dalla comunicazione, al Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato con C.U. N° 3/10-11 del 13/11/2010, emesso all'esito del contenzioso tra la predetta Società e il tecnico sig. Guido De Maria (vertenza n° 175/90).
Con il predetto provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale ha statuito infatti l'obbligo per la predetta Società di pagare al Sig. De Maria la somma di € 8.500,00 a saldo delle sue spettanze.
La G.S.D. Enna Calcio è stata deferita per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente dell'epoca.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Giuseppe Cannarozzo e della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della Società.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale L.N.D. con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 3/10-11 del 13/11/2010 emesso all'esito del contenzioso (vertenza n° 175/90) fra la Società e il tecnico sig. Guido De Maria. In particolare viene documentalmente evidenziato agli atti che, corrisposti € 5.000,00, la Società deferita non ha provveduto al saldo di € 3.500,00 entro il fissato termine del 31/03/2011, nonostante i ripetuti solleciti.
Va anche ricordato che l’eventuale tardivo adempimento non avrebbe fatto venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che le norme incriminatrici puniscono il mancato pagamento nel termine perentorio, che risulta abbondantemente scaduto, così conseguendo, fermo l'obbligo di adempimento, le sanzioni come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti l'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., gli artt. 8 comma 9 e 15 e 18 comma 1 e 19 comma 1 del C.G.S., dispone applicarsi:
Al Sig. Giuseppe Cannarozzo, all'epoca dei fatti Presidente del G.S.D. Enna Calcio, la sanzione della inibizione per mesi cinque; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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