COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALAIMO CARMELO (Tesserato AIA – Sez. AIA Pisa) Sig. GIACONE UMBERTO (calciatore ASD Aitras Calcio) Sig. NOCERA GIOSUÈ (calciatore ASD Aitras Calcio) Sig. TAORMINA PIETRO ALFREDO (calciatore ASD Libertas Racalmuto) Sig. RIZZO MARCELLO (calciatore ASD Libertas Racalmuto) A.S.D. AITRAS CALCIO A.S.D. LIBERTAS RACALMUTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALAIMO CARMELO (Tesserato AIA – Sez. AIA Pisa) Sig. GIACONE UMBERTO (calciatore ASD Aitras Calcio) Sig. NOCERA GIOSUÈ (calciatore ASD Aitras Calcio) Sig. TAORMINA PIETRO ALFREDO (calciatore ASD Libertas Racalmuto) Sig. RIZZO MARCELLO (calciatore ASD Libertas Racalmuto) A.S.D. AITRAS CALCIO A.S.D. LIBERTAS RACALMUTO La Procura Federale, con nota 950/1361 pf10-11/GT/dl del 22/08/2012 ha deferito il sig. Alaimo Carmelo (tesserato AIA) per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS, in relazione all’art.40, comma 1 e 3 lett. D e H del regolamento AIA; i calciatori Giacone Umberto, Nocera Giosuè, Taormina Pietro, Rizzo Marcello per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall’art.1 comma 3 CGS per non essersi presentati alla convocazione del collaboratore della Procura Federale senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento e le società ASD Aitras Calcio e ASD Libertas Racalmuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive ad eccezione del sig. Alaimo Carmelo che ha chiesto un differimento della comparizione in quanto fuori sede per motivi di studio. In relazione a quanto sopra, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la richiesta di rinvio avanzata dal sig. Alaimo è legittima, dispone rinviare il procedimento nei suoi confronti ad altra data come da separato provvedimento. Considerato che il deferimento a carico dei calciatori e delle società non è connesso nè soggettivamente né oggettivamente con quello instaurato nei confronti del sig. Alaimo dispone procedersi oltre nei loro confronti. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico dei calciatori deferiti, della pena di mesi tre di squalifica per ciascuno e l’ammenda di € 500,00 a carico di ciascuna società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i calciatori deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che gli stessi, benchè regolarmente convocati dal Collaboratore della Procura Federale, non si sono presentati né hanno addotto alcuna giustificazione in ordine alla loro mancata comparizione. I deferiti, inoltre, nonostante siano stati regolarmente convocati, non sono comparsi dinanzi a questa Commissione Disciplinare né hanno fatto pervenire memorie difensive per giustificare tale loro comportamento, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 3 CGS Acclarata la responsabilità dei calciatori, consegue la responsabilità oggettiva a carico delle rispettive società di appartenenza ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli artt. 1 comma 3, 7 e 19 comma 1 lett. e) CGS, considerata la giovane età dei deferiti, squalifica i calciatori Giacone Umberto, Nocera Giosuè (entrambi tesserati per l’ASD Aitras Calcio all’epoca dei fatti) Taormina Pietro Alfredo e Rizzo Marcello (entrambi tesserati per l’ASD Libertas Racalmuto all’epoca dei fatti) per tre gare ciascuno. Visti gli artt 1 comma 7, 4 comma 2 e 18 comma 1 lett. b) CGS applica all’ASD Aitras Calcio e ASD Libertas Racalmuto l’ammenda di € 250,00 ciascuna. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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