COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 07/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: tesserati: -Tarabella Edoardo, -Lavorini Matteo, calciatori, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.. Società: –U.S.D. Querceta A.S.D. 1964 A.S.D., oggi U.S.D. Real Forte Querceta s.r.l., per la responsabilità oggettiva conseguente a quanto addebitato ai calciatori (art. 4, c. 2, del C.G.S.).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
07/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
tesserati:
-Tarabella Edoardo,
-Lavorini Matteo,
calciatori, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S..
Società:
--U.S.D. Querceta A.S.D. 1964 A.S.D., oggi U.S.D. Real Forte Querceta s.r.l., per la responsabilità oggettiva conseguente a quanto addebitato ai calciatori (art. 4, c. 2, del C.G.S.).
Fatto
Al 20° ed al 30°del secondo tempo della gara valida per il Campionato Regionale Juniores, disputata in data 28.01.2012 tra l’allora U.S.D. Querceta 1964 s.r.l. e l’A.S.D. Seravezza Calcio, si verificavano atti di violenza sia in campo, tra calciatori e Dirigenti, che sugli spalti tra tifosi ed ancora calciatori, episodi sfuggiti in parte all’attenzione del D.G..
Il Presidente dell’A.S.D. Seravezza segnalava l’accaduto al G.S.T. Toscana ed al Presidente del C.R.T. che ne trasmettevano, a loro volta, copia alla Procura Federale.
L’Ufficio inquirente, attraverso un’ampia istruttoria, ha ritenuto avvenuti i fatti denunciati ed ha disposto il deferimento oggi in esame.
Accertata la regolarità delle convocazioni il Collegio dà atto della presenza di .
-Tarabella Edoardo, calciatore,
-Lavorini Matteo, calciatore,
-Società U.S.D. Querceta (così denominata per brevità) in persona del Signor Alessandro Mussi in qualità di Presidente.
Tutti i deferiti sono assistiti dall’ Avvocato Sara Navari che ha depositato tempestiva memoria con allegati.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Con l’atto in esame viene contestato:
- al calciatore Edoardo Tarabella di aver offeso e colpito l’allenatore della squadra avversaria, Maurizio Boggi, con un calcio al ventre e di aver scavalcato successivamente, sempre nel corso della gara, la rete di recinzione per azzuffarsi con tifosi della squadra avversaria.
In proposito il D.G. non avendo visto il primo e più grave episodio afferma sul rapporto di gara, di aver preso atto, dopo che la sua attenzione era stata richiamata dall’interessato, dell’affermazione del Dirigente Boggi “……… il quale mi informava di aver ricevuto una spinta da un giocatore di riserva della Società Querceta. Impossibilitato a prendere eventuali provvedimenti perché non avevo potuto seguire l’eventuale episodio, invitavo il signor Boggi a riaccomodarsi in panchina…..”
In ordine al secondo dei due episodi identifica solo il calciatore Ussi, già sanzionato con autonomo provvedimento dal G.S.T., tra i due calciatori che hanno scavalcato la recinzione e non l’altro perché:”…indossava la tuta di rappresentanza…”.
- al calciatore Matteo Lavorini, sulla base di una denuncia sporta dall’interessato, di aver scagliato un pallone contro il Dirigente Filippo Colasanti, colpendolo.
Sugli episodi esistono unicamente le dichiarazioni accusatorie da parte dei Dirigenti della Società Seravezza Calcio, cui si contrappongono quelle a difesa dei calciatori Tarabella e Lavorini, unici soggetti assunti a verbale di parte Querceta.
La Società di appartenenza dei calciatori viene escussa in conseguenza della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite il difensore di fiducia presente, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio:
-a Tarabella Edoardo, squalifica per 2 (due) giornate di gara sulla pena base di giorni 3 (tre);
-a Lavorini Matteo, squalifica per 1 (una ) giornata di gara sulla pena base di 2 (due) giornate;
-alla Società U.S.D. Real Forte Querceta s.r.l., in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta), sulla sanzione base determinata in € 200,00 (duecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza ordina la applicazione delle sanzioni nella misura come sopra determinata, disponendo la chiusura del dibattimento.
P.Q.M.
la C.D.T.T dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni
-a Tarabella Edoardo, squalifica per 2 (due) giornate di gara;
-a Lavorini Matteo, squalifica per 1 (una ) giornata di gara
-alla Società U.S.D. Real Forte Querceta s.r.l., l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
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