COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 04 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : -Rizzi Pietro, Presidente G.S.D. Lunigiana 1919, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; -G.S.D. Lunigiana 1919, per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 04 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : -Rizzi Pietro, Presidente G.S.D. Lunigiana 1919, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; -G.S.D. Lunigiana 1919, per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice. L’esame del supplemento di rapporto allegato agli atti ufficiali della gara: “Oratorio Don Bosco / Montelupo” valida per il campionato Allievi Regionale in calendario per il 23.11.2011, peraltro non disputata, ha indotto la Procura Federale ad effettuare il deferimento in esame. Il fatto. L’Arbitro della gara, giunto sul campo della Società Lunigiana 1919, veniva informato dell’avvenuto rinvio della sua disputa dal custode dell’impianto, il quale provvedeva a metterlo in contatto telefonico con il Presidente del G.S.D. Lunigiana. Il Dirigente confermava al D.G. il rinvio precisando che esso era stato concordato da entrambe le squadre con il beneplacito della Delegazione Provinciale competente. L’Arbitro provvedeva, quindi, a mettersi in contatto con il Pronto A.I.A. dal quale riceveva ulteriore conferma del rinvio ed il conseguente invito a rientrare in sede. Nell’apprestarsi a lasciare l’impianto veniva però raggiunto dai componenti della squadra della Società Don Bosco i quali giustificavano con problemi di traffico il ritardo, contenuto nei limiti di attesa previsti, con il quale erano arrivati. A questo punto l’Arbitro riteneva di dover ricontattare il Pronto A.I.A dal quale riceveva il suggerimento di ritirare le distinte di gara e, di conseguenza, provvedeva a redigere il previsto rapporto riportando quanto accaduto. Nelle more, il Presidente del Lunigiana, venuto a conoscenza dell’evolversi dei fatti, interpellava telefonicamente il D.G. e, usando modi ed espressioni del tutto inappropriati, lo minacciava di non fargli arbitrare più alcuna gara della propria squadra. Lo accusava inoltre di aver scientemente operato al fine di penalizzare la Società da lui rappresentata. A nulla valevano le spiegazioni che l’arbitro tentava, nel frattempo, di fornirgli. Appurato lo svolgersi dei fatti, la Procura Federale ha disposto il deferimento in discussione. Effettuate le necessarie, rituali, convocazioni la C.D. dà atto della presenza di : -Rizzi Pietro, in proprio e quale legale rappresentante del G.S.D. Lunigiana 1919; -l’Avvocato Marco Stefanini Sostituto, per la Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Sig. Rizzi Pietro la inibizione per mesi 2 (due) sulla pena base determinata in mesi 3 (tre); -alla Società, G.S.D. Lunigiana 1919, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo e, di conseguenza, ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra determinate.: DISPONE la chiusura del dibattimento. P.Q.M. la C.D.T.T., applicando quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S., infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni-al Presidente del G.S.D. Lunigiana 1919, Sig. Rizzi Pietro, l’inibizione per mesi 2 (due); -alla Società G.S.D. Lunigiana l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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