COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 05 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : -Viviano Emanuele, Dirigente U.S. Sales A.S.D., per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S; -la Società U.S. Sales A.S.D. per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 05 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : -Viviano Emanuele, Dirigente U.S. Sales A.S.D., per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S; -la Società U.S. Sales A.S.D. per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice. L’Arbitro della gara che, valida per il Campionato Juniores Provinciale, è stata disputata in data 10.12.2011 tra le squadre dell’U.S. Sales A.S.D. e la U.S. Sancascianese, dopo aver rilevato più volte la presenza di persone estranee nel recinto di gioco, ha segnalato un episodio di violenza, accaduto tra due persone da lui non potute identificare in quanto il soggetto colpito, calciatore della Sancascianese, indossava la tuta sociale priva di qualsiasi riferimento, mentre per quanto riguarda l’aggressore ha affermato trattarsi di persona non inserita nelle liste di gara. Il G.S. Territoriale di Firenze, esaminati gli atti, trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio Inquirente, dopo aver acquisito le dichiarazioni di due Dirigenti, uno per ciascuna società, tramite il proprio Collaboratore, il quale ha provveduto nel corso dell’istruttoria ad identificare i protagonisti dell’episodio, ha disposto il deferimento in discussione. Convocate le parti per la data odierna sono presenti : -Viviano Emanuele, Dirigente U.S. Sales A.S.D. -la Società U.S. Sales A.S.D., difesa dall’Avvocato Matteo Ormi, del Foro di Firenze, su delega del legale rappresentante. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, come sopra indicati, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Dirigente Emanuele Viviano l’inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base quantificata in mesi 8 (otto); -alla Società U.S. Sales A.S.D, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00 (trecento) La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza, nell’ordinare l’applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata. DISPONE la chiusura del dibattimento. P.Q.M. in esecuzione di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S., dispone l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate. -a Viviano Emanuele, Dirigente U.S. Sales A.S.D., la inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società U.S. Sales A.S.D., l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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