COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 20/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DEL 09/09/2012 GARA DEL 09/09/2012 DORIA ZOPPOLA – CEOLINI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 20/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DEL 09/09/2012 GARA DEL 09/09/2012 DORIA ZOPPOLA – CEOLINI La gara A.S.D. DORIA ZOPPOLA – A.S.D. CEOLINI del 09.09.2012, valevole per la prima giornata del Girone di Andata del Campionato di Seconda Categoria, Girone “A”, veniva sospesa dall’arbitro al 15’ del 2^ tempo, con il risultato di 0 – 0, perché, a seguito dell’espulsione del calciatore n. 2 dell’A.S.D. Doria Zoppola, Alessandro Toffolon, disposta dall’arbitro, il predetto calciatore si avventava sul direttore di gara, lo afferrava per il collo con la mano e lo sbatteva violentemente verso terra, facendolo cadere pesantemente al suolo. Non sentendosi più nelle condizioni di continuare a dirigere l’incontro a causa dell’azione violenta subita, l’arbitro emetteva il triplice fischio e, protetto dalle due squadre, raggiungeva gli spogliatoi. Al fine di accertare più compiutamente i fatti verificatisi nel corso della suindicata gara, questo Giudice Sportivo Territoriale disponeva l’audizione dell’arbitro che ha avuto luogo in data 19.09.2012, a Trieste. Cio’ premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, •esaminati il rapporto, il supplemento di rapporto, relativi alla gara DORIA ZOPPOLA - CEOLINI del 09.09.2012, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “A”, fatti pervenire dall’arbitro e preso atto di quanto riferito dallo stesso nell’ audizione del 19.09.2012 presso quest’organo di giustizia sportiva; •rilevato che dagli atti in possesso è emerso che: - la gara in questione, fino al 15’ del 2° tempo, si era svolta regolarmente; l’unico episodio rilevante ai fini disciplinari era consistito nell’espulsione del calciatore n. 3 dell’A.S.D. Doria Zoppola, OPOKU James, avvenuta al 41’ del 1° tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario; - al 15’ del 2° tempo il direttore di gara (di seguito d.d.g.) espelleva il calciatore n. 2 dell’A.S.D. Doria Zoppola, Alessandro TOFFOLON, per condotta gravemente sleale, in quanto, da “ultimo uomo”, a circa un metro dalla propria area di rigore, dopo essere stato superato da un avversario (che era in netto vantaggio), lo rincorreva, lo afferrava per la maglia, lo strattonava e lo faceva cadere, impedendogli in tal modo l’opportunità di segnare una rete; - il d.d.g. si avvicinava di corsa al Toffolon fino ad arrivare a due metri di distanza da quest’ultimo e gli esibiva immediatamente il cartellino rosso; il predetto calciatore, nel vedersi espulso, si metteva le mani nei capelli e cominciava ad imprecare nel mentre l’arbitro annotava il suo numero sul proprio cartellino; quando il d.d.g. si accingeva a riporre il proprio cartellino nel taccuino, il Toffolon si avventava contro di lui, lo afferrava energicamente con la mano destra per il collo, stringendoglielo per due-tre secondi e rivolgendogli espressioni ingiuriose, dopodiché lo sbatteva violentemente verso terra, facendolo cadere all’indietro, pesantemente, sulla schiena, senza la possibilità di proteggersi con le mani, in quanto colto di sorpresa; - a causa della caduta a terra, il d.d.g. avvertiva forte dolore alla schiena (nella zona fra le due scapole) ed aveva difficoltà sia nel rialzarsi sia, per una decina di minuti, nella respirazione; il dolore alla schiena scompariva progressivamente dopo tre-quattro ore, tanto che non aveva poi ritenuto di recarsi né al pronto soccorso né dal medico; - dopo l’azione violenta commessa nei confronti del d.d.g., il Toffolon veniva bloccato immediatamente da due suoi compagni, che lo dovevano trattenere a forza perché non si avventasse nuovamente contro lo stesso; in tale frangente il d.d.g. veniva prontamente soccorso da entrambe le squadre (sia dai dirigenti che dai calciatori), che lo avevano, da allora, sempre protetto; - a causa della violenza subita, il d.d.g. rimaneva turbato, impaurito e scosso e, per la condizione psicologica in cui si era venuto a trovare e che non gli garantiva più la necessaria serenità e l’equilibrio per continuare a dirigere la gara, dopo due – tre minuti dall’episodio violento sopradescritto, decideva di sospendere l’incontro ed emetteva il triplice fischio; - dopo la sospensione, l’arbitro veniva accompagnato dai due capitani nello spogliatoio, dove trovava il suo Presidente di sezione che aveva assistito alla gara; successivamente, negli spogliatoi, il Dirigente dell’A.S.D. Doria Zoppola si scusava con il d.d.g. per l’accaduto, si sincerava delle sue condizioni e lo accompagnava alla macchina; •considerato che, nel corso dell’audizione, l’arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto iniziale, rimarcando più volte di essere rimasto particolarmente scosso per la violenza subita e che tale stato d’animo gli era rimasto anche a distanza di giorni; •accertato altresì che: - il d.d.g. aveva deciso di sospendere la gara, a norma dell’art. 64, comma 2, delle N.O.I.F., per la condizione psicologica in cui si era venuto a trovare a seguito dell’episodio di violenza subito, condizione che non gli garantiva più la serenità necessaria per continuare a dirigere l’incontro; - la riprovevole azione commessa dal calciatore Alessandro TOFFOLON (A.S.D. Doria Zoppola) nei confronti del d.d.g. integra gli estremi della condotta violenta in quanto connotata dalla volontarietà, dall’intento di procurargli danno fisico e dall’energia impressa nell’azione stessa; - ritenuto che i predetti riprovevoli atti commessi nei confronti di un arbitro, come descritti dal d.d.g. sia nel proprio supplemento sia durante l’audizione, a prescindere dalle conseguenze causate, sono da considerarsi di rilevante gravità e tali da non poter trovare alcuna attenuante né essere tollerati nel mondo dello sport, motivo per cui a tale condotta violenta ed aggressiva deve corrispondere una congrua sanzione; - l’A.S.D. Doria Zoppola non può che essere ritenuta oggettivamente responsabile dell’atto violento commesso da un proprio calciatore al 15’ del 2° tempo (art. 4, comma 2 del C.G.S.) che ha impedito la regolare prosecuzione e conclusione dell’incontro in questione; P.Q.M. delibera, 1) nei confronti dell’A.S.D. DORIA ZOPPOLA, a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. DORIA ZOPPOLA - CEOLINI, valevole per il Campionato di Seconda Categoria Girone “A”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; b) l’ammenda di € 250,00, ai sensi dell’art. 4, punto 2, del C.G.S. (responsabilità oggettiva), e dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.; 2) nei confronti del calciatore TOFFOLON Alessandro (A.S.D. Doria Zoppola) la squalifica fino al 31 dicembre 2014, per condotta violenta ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) e d), del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it