COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CIORBA Mirko e CONTESSI Marino, nonché nei confronti delle società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CIORBA Mirko e CONTESSI Marino, nonché nei confronti delle società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE
Con raccomandata dd. 08.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • CIORBA Mirko (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD VENZONE), per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., “perché, malgrado fosse tesserato con la società A.S.D. VENZONE, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la società A.S.D. STELLA AZZURRA”.
CONTESSI Marino (presidente della Società A.S.D. STELLA AZZURRA), per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., e degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. “perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione”.
la A.S.D. STELLA AZZURRA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio Presidente, per le condotte specifiche addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore Sig. CIORBA Mirko per la Società A.S.D. STELLA AZZURRA.
la A.S.D. VENZONE per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio tesserato CIORBA Mirko, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. STELLA AZZURRA. Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 13.09.2012, in sede di audizione compariva il solo sig. Marino CONTESSI, Presidente di A.S.D. STELLA AZZURRA, il quale ammetteva per quanto di ragione l’addebito, nello specifico ascrivendolo ad una cattiva gestione della operazione, posta in essere confidando in buona fede nella parola del calciatore CIORBA Mirko, già proprio tesserato, in un contesto di costanti rapporti di collaborazione con la A.S.D. VENZONE. A fronte di ciò, il sig. CONTESSI formulava richiesta di patteggiamento, per sé e per la Società rappresentata, ottenendo il consenso del Rappresentante della Procura Federale. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva: quanto al sig. CIORBA Mirko, due giornate di squalifica; quanto all’A.S.D. VENZONE: € 150,00 (centocinquanta) di ammenda. Quanto al sig. Marino CONTESSI, le Parti concordavano la sanzione finale di gg. 60 (sessanta) di inibizione (pena base giorni 90, ridotti ai sensi dell’art. 23 C.G.S.); quanto alla posizione della A.S.D. STELLA AZZURRA, le Parti concordavano la sanzione finale di euro 533,00 (cinquecentotrentatre) di ammenda (pena base euro 800,00). La motivazione: Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento è pacifico, essendo stato ampiamente dimostrato dalla Procura Federale ed anche lealmente ammesso dal sig. CONTESSI Marino, comparso a dibattimento. Il calciatore Mirko CIORBA era stato oggetto di una prima richiesta di tesseramento – regolarmente istruita – da parte della Società A.S.D. VENZONE in data 30.08.2011; successivamente, in data 19.03.2012 e quindi nel corso della medesima stagione sportiva, era stato oggetto di ulteriore richiesta di tesseramento da parte della A.S.D. STELLA AZZURRA. A questo punto (mese di aprile del 2012), il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si avvedeva della seconda richiesta, incompatibile con la prima, e ne disponeva l’archiviazione, pur segnalando il fatto al Presidente del Comitato che a propria volta notiziava di un tanto la Procura Federale. Il Presidente della A.S.D. STELLA AZZURRA, sig. Marino CONTESSI, ha evidenziato in dibattimento come la sua Società avesse avanzato richiesta di tesseramento confidando pienamente nella parola del calciatore Mirko CIORBA, già loro tesserato, che aveva dato ampia rassicurazione della regolarità della propria posizione; a fronte dei buoni rapporti in essere tra le Società A.S.D. STELLA AZZURRA e A.S.D. VENZONE, non si era al tempo minimamente dubitato della possibilità di procedere con il tesseramento. Su tali premesse, appare confermato l’addebito in capo ai deferiti, essendo sanzionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 4 N.O.I.F. («Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva») e 10 C.G.S. il comportamento consistente nel richiedere un secondo tesseramento a stagione in corso, in violazione delle disposizioni federali e dei regolamenti delle Leghe. E’ responsabile il calciatore interessato, ed è altresì responsabile (essendo infatti sempre possibile, prima di compilare una richiesta di tesseramento ed a maggior ragione a stagione già iniziata, effettuare un opportuno accertamento presso il Comitato) il dirigente della Società che, omettendo tutte le verifiche del caso sottoscriva la relativa richiesta e la inoltri all’Ufficio Tesseramento. È corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti ex art. 23 C.G.S. e congrua la sanzione indicata in giorni 60 di inibizione a carico del Presidente di A.S.D. STELLA AZZURRA, sig. Marino CONTESSI e di euro 533,00 a carico di A.S.D. VENZONE a titolo di responsabilità diretta, per cui la C.D.T. ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei loro confronti. Sono peraltro congrue le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale (rispettivamente 2 giornate di squalifica a carico del calciatore CIORBA Mirko ed euro 150,00 a carico della A.S.D. VENZONE a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato) riguardo ai soggetti che non hanno patteggiato la pena. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide:
con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei loro confronti
- di applicare ex art. 23 C.G.S. al sig. CONTESSI Marino la inibizione di giorni 60 (sessanta);
- di applicare ex art. 23 C.G.S. alla società A.S.D. STELLA AZZURRA l’ammenda di € 533,00 (cinquecentotrentatre) a titolo di responsabilità diretta per fatto del suo presidente;
provvedendo poi, in prosecuzione, nei confronti degli altri deferiti, la C.D.T. – FVG decide:
- di comminare al sig. CIORBA Mirko la squalifica di 2 (due) giornate
- di comminare alla società A.S.D. VENZONE l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) a titolo di responsabilità oggettiva derivante dal fatto addebitato al suo tesserato.
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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