COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico di DE MARCO Sereno, presidente della A.S.D. LIVENTINA, nonché la A.S.D. LIVENTINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico di DE MARCO Sereno, presidente della A.S.D. LIVENTINA, nonché la A.S.D. LIVENTINA. Con raccomandata dd. 21.05.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: DE MARCO Sereno (presidente della ASD LIVENTINA), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 commi 1, 4 e 6 lett. b) e d) C.G.S. “per aver formulato pubblicamente, mediante esplicito riferimento a dialoghi ‘sospetti’ intercorsi tra giocatori della squadra del Gravis, nel corso dell’incontro Liventina-Gravis del 25.09.2011, del seguente tenore: ‘meno male che l’Arbitro era un tuo amico’ e ‘non ci era mai capitato di vedere un Direttore di Gara che dovrebbe essere al di sopra delle parti esultare per un gol di vantaggio’ (della squadra avversaria), giudizi ed affermazioni gravemente lesivi della reputazione dell’Arbitro, ponendo quanto meno in dubbio l’imparzialità del Direttore di Gara in questione che avrebbe avuto accordi o comunque avrebbe parteggiato per una delle squadre in campo”. la A.S.D. LIVENTINA per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. “per le violazioni da ascriversi, rispettivamente, al proprio presidente e legale rappresentante, nonché al proprio allenatore". Infatti, il deferimento riguarda anche la posizione dell’allenatore della ASD LIVENTINA, che però è già stato giudicato dalla speciale Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 luglio 2012 svoltasi a Firenze, in relazione ad esternazioni lesive della reputazione del medesimo Arbitro per i medesimi fatti di cui alla medesima gara, pubblicate su un sito Internet. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, con propria delibera pubblicata in c.u. 9 del 20.07.2012 del Settore Tecnico, ha deciso per la squalifica del tecnico fino al 30.09.2012. La C.D.T. FVG ha acquisito d’ufficio tale decisione. Il dibattimento. Convocati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 13.09.2012, in sede di audizione il deferito ha contestato che le sue esternazioni possano essere considerate di pubblico dominio, essendosi limitato a contestarle in uno scritto formale riservato ed indirizzato al presidente del C.R. FVG Sig. Burelli. Non ha contestato i fatti addebitati al proprio allenatore, che peraltro avrebbe agito in piena autonomia. Dopo approfondita discussione, il deferito, per sé e per la società, ha declinato l’interesse ad un eventuale patteggiamento con la Procura Federale. Queste le conclusioni formulate: Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva: quanto al sig. DE MARCO Sereno l’inibizione per mesi due; quanto all’A.S.D. LIVENTINA: € 600,00 (seicento) di ammenda. Il deferito chiedeva il proscioglimento da ogni addebito. La motivazione: Il deferimento, nei confronti del presidente DE MARCO e, di conseguenza, in ordine alla asserita responsabilità diretta della società è infondato. Infatti, l’unica condotta addebitabile al presidente DE MARCO consiste nelle esternazioni da questi indirizzate in una formale censura indirizzata all’attenzione del presidente Burelli. Tale comunicazione scritta, stante la sua destinazione riservata all’Autorità rappresentativa del Calcio Regionale, non potrà mai essere avvicinata ad una pubblica formulazione di giudizi ed affermazioni gravemente lesivi della reputazione dell’Arbitro, proprio perché di “pubblico” non ha niente. Il fatto che esca in qualche occasione dall’obiettività descrittiva per degenerare in una distorta interpretazione di parte, non è oggetto di contestazione. In ogni caso la stessa formulazione della norma di cui all’art. 5 co. 4 C.G.S. che la Procura assume violata, esclude che l’incolpato abbia posto in essere la violazione: “5/4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.” Al contrario, la comunicazione è indirizzata direttamente ed esclusivamente ad una unica persona fisicamente ben individuata, con lo scopo di accendere la sua autorevole attenzione su una condotta ritenuta censurabile (e quindi passibile di sanzione federale) del Direttore di Gara. Quanto alla ASD LIVENTINA La dichiarazione di infondatezza del deferimento in ordine al fatto addebitato al presidente DE MARCO esclude la sussistenza di responsabilità diretta della società. L’acquisizione della delibera che ritiene l’allenatore responsabile delle effettive pubblicazioni su sito internet di dichiarazioni che la competente C.D. ha ritenuto costituire lesione del prestigio del Direttore di Gara, al contrario, danno piena fondatezza alla responsabilità oggettiva della società per il fatto addebitato al suo tecnico. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di rigettare, perché infondato, il deferimento del presidente sig. DE MARCO Sereno che, pertanto, viene prosciolto dall’incolpazione; - di comminare alla società A.S.D. LIVENTINA l’ammenda di € 200,00 (due cento) per la sola responsabilità oggettiva derivante dal fatto addebitato al suo tecnico. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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