COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD BUTTRIO avverso la squalifica a tutto il 23.12.2012 a carico del proprio allenatore FEDELE Adriano (in c.u. n° 23 del 13.09.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 25/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD BUTTRIO avverso la squalifica a tutto il 23.12.2012 a carico del proprio allenatore FEDELE Adriano (in c.u. n° 23 del 13.09.2012). Con tempestivo reclamo la ASD BUTTRIO impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico del tecnico FEDELE Adriano in questi termini: “Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 11’ del secondo tempo perché, nonostante fosse stato richiamato nel corso del primo tempo, persisteva nel rivolgere ai calciatori della propria squadra epiteti irriguardosi utilizzando espressioni blasfeme; perché, dopo essere stato allontanato, mentre si dirigeva verso l’uscita dal terreno di gioco, proferiva gravi espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro accompagnate da bestemmie; perché, durante il prosieguo della gara, nel mentre si trovava presso la tribuna, continuava ad offendere la terna arbitrale ed incitava i propri calciatori a commettere falli, senza che ciò accadesse per la correttezza di entrambe le squadre durante tutto l’incontro; perché, al termine della gara, aspettava l’arbitro nei pressi del cancello che separa il campo dagli spogliatoi e rivolgeva allo stesso espressioni minacciose e gravemente ingiuriose, sempre accompagnate da bestemmie; il sig. Fedele Adriano risulta squalificato fino al 22 settembre 2012, motivo per cui la squalifica che gli viene inflitta con le suindicate motivazioni decorre dal 23 settembre 2012.”. Affermava la società reclamante di non contestare la “decisione assunta in merito alle esternazioni del n/s allenatore”, pur tuttavia affermava che tali esternazioni “sono state espresse in seguito a decisioni arbitrali precedenti assai discutibili”. Continuava rilevando una serie di “atteggiamenti attenti se non quasi persecutori” di alcuni giovani arbitri nei confronti del loro allenatore. Il reclamo è manifestamente infondato, se non inammissibile per la sua estrema genericità. Infatti le affermazioni prive di concretezza e prive di riscontro probatorio non possono avere alcun peso in qualsivoglia decisione, sia essa di giustizia ordinaria come di giustizia sportiva. La società conferma la sussistenza di quelle che definisce “esternazioni” dell’allenatore e conferma il loro indirizzo al Direttore di Gara, e conclude chiedendo un’equa riduzione della sanzione dopo aver reclamato “equità, vera giustizia e soprattutto rispetto”. In proposito, la C.D.T. deve preliminarmente prospettare il rilievo (forse sconosciuto a chi non è professionalmente addetto alla Giustizia) per cui i concetti di “equità” e “giustizia” non necessariamente collimano, anzi, in senso tecnico, una stessa vicenda giudicata secondo “equità” o secondo “diritto” può portare a provvedimenti diametralmente opposti; deve poi però rilevare che il concetto di “rispetto”, nel caso concreto, è stato gravemente e reiteratamente violato proprio dall’allenatore che ha utilizzato una serie di espressioni dettate non dall’isteria di un momento, ma da una ripetuta volontà di ledere l’onore, la rispettabilità e addirittura il credo religioso del Direttore di Gara. L’allenatore non si è reso artefice di disarticolate espressioni, stereotipate e generalizzate, come spesso succede, ma ha voluto cogliere gli aspetti più intimi, anche se da lui solo presunti, della persona e della personalità dell’Arbitro, mirando a farne sfracelli. La reiterazione specifica infrasettimanale (vedi squalifica per analogo atteggiamento in c.u. 22 cui lo stesso G.S.T. fa doveroso cenno), la rinnovazione delle offese, delle minacce e delle bestemmie anche dalle tribune, dopo l’espulsione, la specificità e l’odiosità della terminologia utilizzata, con il massimo disprezzo anche per il ruolo di educatore che è insito nella figura dell’allenatore, impediscono in termini assoluti l’accoglimento del reclamo. La reclamante cerca infine di giustificare la condotta del proprio tecnico anche esponendo di una sua umana problematica momentanea che, pur non documentata, seppur verosimile, non può in ogni caso costituire, per le ragioni sopra esposte, argomento tale da consentire una riduzione della sanzione irrogata dal G.S.T.. PQM La C.D.T. – FVG, ritenendo di non aggravare la squalifica come sarebbe suo potere ex art. 36/3 C.G.S. rigetta il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
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