COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 202. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO – GARA SAN GIORGIO I PATERNOPOLI DEL 26.02.2012 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
202. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO – GARA SAN GIORGIO I PATERNOPOLI
DEL 26.02.2012 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione.
Invero, constatato che la società reclamante ha chiesto, nel reclamo di rito, esclusivamente la
riduzione dell'ammenda ad essa inflitta dal G.S.T.; verificato che, nel referto arbitrale, le minacce
contestate – diversamente dalle ingiurie, che sono state riportate con puntualità – risultano indicate
genericamente, questa C.D.T. giudica che si debba tener conto del clima di obiettiva difficoltà e di
disagio, a causa delle intemperanze verificatesi all’esterno del campo, pur stigmatizzandosi il
riprovevole comportamento del tifoso. P.Q. M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Giorgio, riducendo ad euro
100,00 la sanzione accessoria dell'ammenda a carico della società reclamante; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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