COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 203. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PREPEZZANESE – GARA PREPEZZANESE I AICS POSEIDON DEL 25.03.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
203. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PREPEZZANESE – GARA PREPEZZANESE I AICS
POSEIDON DEL 25.03.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione.
Invero, si rileva, sulla base di un un’approfondita valutazione del referto arbitrale, che la sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità
dell’infrazione commessa dal calciatore Naddeo Vincenzo. Di conseguenza, questa C.D.T.,
uniformandosi al proprio consolidato orientamento, ritiene poter modificare la decisione del primo
Giudice, riducendo al 30.01.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Naddeo
Vincenzo, nonché riducendo ad euro 150,00 la sanzione accessoria pecuniaria ad euro150,00.
P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Prepezzanese, riducendo al
31.01.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Naddeo Vincenzo, nonché ad
euro 150,00 la sanzione accessoria pecuniaria a carico della società; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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