COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 204. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUARA – GARA SICIGNANO I AQUARA DEL 28.04.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 23 del 27 Settembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
204. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AQUARA – GARA SICIGNANO I AQUARA DEL 28.04.2012
– 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione.
Invero, sebbene il calciatore Marchese Alessandro abbia assunto un atteggiamento gravemente
irriguardoso ed antisportivo nei confronti del direttore di gara, la squalifica inflitta dal Giudice di
prime cure appare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Aquara, riducendo al 31.10.2012
la sanzione della squalifica a carico del calciatore Marchese Alessandro; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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