COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO POLISPORTIVA GAMBATESA – AVVERSO ESITO GARA PER IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA POLISPORTIVA GAMBATESA – VENAFRO DEL 09/09/2012 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO POLISPORTIVA GAMBATESA - AVVERSO ESITO GARA PER IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA POLISPORTIVA GAMBATESA – VENAFRO DEL 09/09/2012 - CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito agli atti il ricorso della società Polisportiva Gambatesa; rilevato preliminarmente che lo stesso è stato proposto nei modi e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; letto il ricorso, rileva che la società reclamante chiede l’applicazione, ai danni della società Venafro, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nel corso della stessa il calciatore Ruocchio Niki, il quale non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato. Il calciatore in parola infatti era stato squalificato per due gare effettive nel corso di una gara dei play off del Campionato Regionale Allievi alla quale aveva preso parte con la società Atletica Calcio Venafro (cfr. CU n. 113 del 21.05.2012 del CR Molise). Non avendo il calciatore Ruocchio scontato interamente le gare di squalifica citate, avendo lo stesso superato i limiti di età ed avendo cambiato società nel corso di questa stagione sportiva, doveva scontare le residue gare di squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza e quindi nella gara in epigrafe. Questo GST ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Nel corso della passata stagione sportiva, il calciatore Ruocchio aveva scontato soltanto una delle due gare di squalifica; ai sensi dell’art. 22, comma 6 CGS, avendo cambiato società, il calciatore Ruocchio avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra della sua nuova società e quindi nella gara in epigrafe. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E 1. di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Polisportiva Gambatesa; 2. di infliggere alla società Venafro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nel corso della stessa il calciatore Ruocchio Niki che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato; 3. di infliggere alla società Venafro un’ammenda di Euro 75,00; 4. di squalificare il calciatore Ruocchio Niki (Venafro) per un’ulteriore gara effettiva.
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