COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SILVESTRI GIROLAMO E DELLA SOCIETÀ S.S.D. SESTO CAMPANO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 27/09/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SILVESTRI GIROLAMO E DELLA SOCIETÀ
S.S.D. SESTO CAMPANO
Con atto n. 8180/529 pf 11-12/MS/vdb del 15 maggio 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Silvestri Girolamo, all'epoca dei fatti Presidente
della società S.S.D. Sesto Campano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, ed
all'art. 5, comma 1, del C.G.S., per aver tenuto al termine della gara giocata il 13.11.2011 tra il
Sesto Campano ed il Biferno Calcio, nello spogliatoio, un comportamento disdicevole, offensivo ed
ingiurioso nei confronti della terna arbitrale e dell'osservatore arbitrale e per aver espresso nel
corso dell'intervista rilasciata al quotidiano "Primo Piano" giudizi lesivi della reputazione dell'Arbitro
e dell'A.I.A.; nonché la società S.S.D. Sesto Campano, per responsabilità diretta ex art. 4. comma
1, del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente nei fatti avanti riportati.
Nella odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e
del sig. Silvestri Girolamo, anche quale legale rappresentante della società S.S.D. Sesto
Campano.
Prima dell'inizio della trattazione del deferimento viene depositato accordo ex art. 23 C.G.S.
sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dal Silvestri Girolamo, personalmente e
quale Presidente pro-tempore della società S.S.D. Sesto Campano, che, tenuto conto della
dichiarazione resa da quest'ultimo ex art. 24 C.G.S., riporta le sanzioni concordate della inibizione
per mesi due per il medesimo Silvestri Girolamo e della ammenda di euro 200,00 per la società
S.S.D. Sesto Campano.
La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le sanzioni concordate,
DISPONE
applicarsi al sig. SILVESTRI Girolamo, nella sua qualità di Presidente della società S.S.D. Sesto
Campano all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società S.S.D.
SESTO CAMPANO la sanzione della ammenda di euro 200,00.
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