COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17/5/2012 (prot. n.8249/323 pf11 12/MS/vdb) nei confronti di: 1) Chiaradia Giuseppe – calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 2) Ariani Vincenzo – calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 3) Manicone Tommaso Sante -Presidente della società ASD Sporting Altamura 4) Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD Avanti Altamura 5) ASD Sporting Altamura 6) ASD Avanti Altamura

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17/5/2012 (prot. n.8249/323 pf11 12/MS/vdb) nei confronti di: 1) Chiaradia Giuseppe - calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 2) Ariani Vincenzo - calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 3) Manicone Tommaso Sante -Presidente della società ASD Sporting Altamura 4) Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD Avanti Altamura 5) ASD Sporting Altamura 6) ASD Avanti Altamura per rispondere il primo e il secondo: della violazione dei doveri di osservanza dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver denunciato l’apocrifia delle firme dei propri genitori e la mancanza di una di esse dopo oltre un anno e dopo aver giocato un intero campionato, al solo, dichiarato fine di ottenere lo svincolo cercando, quindi di trarre profitto da una condotta illecita a loro ben nota dall’origine dei fatti; il terzo e il quarto: della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.10, comma 2, stesso codice e 39, comma 2, delle NOIF per aver certificato, con la sottoscrizione delle liste di trasferimento di Giuseppe Chiaradia e Vincenzo Ariani, l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul modulo medesimo a nome dei genitori dei calciatori senza averle personalmente raccolte; la quinta e la sesta: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1, del CGS, per quanto addebitato ai loro rispettivi Presidenti. FATTO Con note del 19/9/2011 e del 23/11/2012, l’avv. Domenico Rutigliano in nome e per conto di Chiaradia Michele, Colonna Pasqua, Chiaradia Giuseppe e Ariani Vincenzo, rappresentava al C.R. Puglia della LND e alla Procura Federale che nel settembre 2010, i calciatori Giuseppe Chiaradia e Vincenzo Ariani, (entrambi nati nel Novembre del 1992, quando erano ancora minorenni), erano stati trasferiti dalla Società Avanti Delfini di Altamura, militante in 1° categoria, alla Società Real Altamura, militante in promozione, senza il consenso dei genitori, sottolinenando, peraltro, come sulla lista di trasferimento del Chiaradia fosse presente la firma apocrifa del padre Michele e fosse del tutto carente quella della madre, anch’essa esercente la potestà genitoriale, mentre sulla lista di trasferimento dell’Ariani fosse in effetti presente la firma della madre, vedova Pasqua Colonna ma che anche tale firma fosse apocrifa. Con entrambe le note succitate (sottoscritte per condivisione del loro contenuto dai sig.Michele e Giuseppe Chiaradia, dal sig. Vincenzo Ariani e dalla sig.ra Pasqua Colonna) si chiedeva “di provvedere all’immediato svincolo di entrambi gli atleti dalla squadra militante in promozione “Sporting Altamura (già Real Altamura)”; Disposte dalla Procura Federale le relative indagini, risultava che, pur non essendo stato possibile accertare con assoluta certezza l’autenticità delle firme apposte sulle liste di trasferimento di Michele Chiaradia e di Pasqua Colonna nelle rispettive qualità di genitori esercenti la patria potestà sui figli minori Giuseppe Chiaradia e Vincenzo Ariani (come innanzi evidenziato); era però apparso incontestabile che la sottoscrizione delle succitate liste di trasferimento dalla Avanti Delfini di Altamura alla Real Altamura era avvenuta in data 8/9/2010 e che l’apocrifia delle firme e la mancanza di consenso al trasferimento (confermata nel corso delle indagini) dai rispettivi genitori dei calciatori Chiaradia ed Ariani, erano state denunciate solo in data 19/9/2011, cioè dopo oltre un anno ed un’intera stagione sportiva disputata, da entrambi i calciatori più volte menzionati, per la società Real Altamura. Sulla base della documentazione acquisita dal collaboratore Federale, la Procura Federale, con la su menzionata nota del 17/5/2012, deferiva a questa Commissione le parti e le società innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate. Comunicato Ufficiale n. 23 – pag. 23 di 25 Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 21/8/2012 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l’udienza del 17/9/2012 alla quale comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Chiaradia Giuseppe (attualmente tesserato per la Pol. Calcio Gravina), assistito dall’avv. Domenico Rutigliano; - il sig. Ariani Vincenzo (attualmente tesserato per la soc. Real Altamura);anche assistito dall’Avv. Domenico Rutigliano; - il sig. Papangelo Salvatore quale delegato dell’ASD avanti Altamura e del sig. Fiore Lorenzo nella qualità di Presidente della medesima società. Nessuno compariva per la soc. Real Altamura nonostante la regolarità della convocazione. Preliminarmente l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Chiaradia Giuseppe, Ariani Vincenzo (entrambi assistiti dall’avv.Domenico Rutigliano), e Papangelo Salvatore nella sua qualità di delegato del sig. Fiore Lorenzo e della Soc. ASD Avanti Altamura, dichiaravano di aver concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 CGS, la misura delle sanzioni, così ridotte: - squalifica per quattro giornate per il calciatore Ariani Vincenzo; - squalifica per quattro giornate per il calciatore Chiaradia Giuseppe; - inibizione per la durata di mesi quattro per il sig. Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD Avanti Altamura; - ammenda di €400,00 per la soc. ASD Avanti Altamura; La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto delle succitate richieste di sanzioni ridotte; e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra le parti ne disponeva con ordinanza non impugnabile - ai sensi dell’art.23 CGS - l’applicazione, così come indicato in dispositivo. Attesa la non comparsa sia del legale rappresentante della soc. Real Altamura (attualmente ASD Sporting Altamura) che del suo Presidente sig. Maniconi Tommaso Sante, e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo ampia discussione chiedeva che fosse affermata la responsabilità della soc.Real Altamura (attualmente ASD Sporting Altamura) e del suo Presidente sig. Manicone Tommaso Sante ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - alla soc. ASD Sporting Altamura (già Reale Altamura) l’ammenda di €1.000,00; - al sig. Manicone Tommaso Sante Presidente della ASD Sporting Altamura la inibizione di mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dovendosi ritenere chiuso - ai sensi dell’art.23 n.2 CGS - il procedimento nei confronti di Chiaradia Giuseppe, Ariani Vincenzo, Fiore Lorenzo e della soc. ASD Avanti Altamura le rispettive sanzioni vengono pertanto solo richiamate nel dispositivo. Per quanto invece attiene alle contestate violazioni nei confronti del sig. Manicone Tommaso Sante, va subito detto che la documentazione acquisita non consente di revocare in dubbio la responsabilità del deferito per le violazioni a lui contestate. Comunicato Ufficiale n. 23 – pag. 24 di 25 E’ risultato infatti certo che il sig. Manicone Tommaso Sante, nella sua qualità di Presidente della soc. Real Altamura (ora ADS Sporting Altamura) ha violato le norme federali (in tema di tesseramento dei calciatori di cui agli artt.10 commi 2 e 3 CGS e 39 n.2 delle N.O.I.F.) avendo, con la sua sottoscrizione delle liste di trasferimento dei calciatori Chiaradia ed Ariani, certificato che le firme apposte sui moduli predisposti dalla FIGC dai genitori dei suddetti calciatori, fossero autentiche, pur non avendole personalmente raccolte così, apertamente violando ogni principio di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 CGS. Va pertanto affermata la responsabilità del sig. Manicone per le violazioni contestategli e punito come da dispositivo. Va anche affermata conseguentemente la responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS dell’ASD Sporting Altamura (già Real Altamura) e quindi punita come da dispositivo. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infligge agli stessi le seguenti sanzioni: 1) al sig. Manicone Tommaso Sante Presidente della ASD la inibizione di mesi sei; 2) alla soc. ASD Sporting Altamura (già Real Altamura) l’ammenda di €1.000,00; In applicazione dell’art.23 commi 1 e 2 CGS: 3) al calciatore sig.Ariani Vincenzo la squalifica per quattro giornate; 4) al calciatore sig. Chiaradia Giuseppe la squalifica per quattro giornate; 5) al sig. Fiore Francesco, Presidente dell’ASD Avanti Altamura, la inibizione di mesi quattro; 6) alla ASD Avanti Altamura l’ammenda di €400,00.
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