COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17/5/2012 (prot. n.8249/323 pf11 12/MS/vdb) nei confronti di: 1) Chiaradia Giuseppe – calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 2) Ariani Vincenzo – calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura 3) Manicone Tommaso Sante -Presidente della società ASD Sporting Altamura 4) Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD Avanti Altamura 5) ASD Sporting Altamura 6) ASD Avanti Altamura
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17/5/2012 (prot. n.8249/323 pf11
12/MS/vdb) nei confronti di:
1) Chiaradia Giuseppe - calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura
2) Ariani Vincenzo - calciatore tesserato per l’ASD Sporting Altamura
3) Manicone Tommaso Sante -Presidente della società ASD Sporting Altamura
4) Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD Avanti Altamura
5) ASD Sporting Altamura
6) ASD Avanti Altamura
per rispondere
il primo e il secondo:
della violazione dei doveri di osservanza dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1
comma 1 C.G.S. per aver denunciato l’apocrifia delle firme dei propri genitori e la mancanza di
una di esse dopo oltre un anno e dopo aver giocato un intero campionato, al solo, dichiarato fine
di ottenere lo svincolo cercando, quindi di trarre profitto da una condotta illecita a loro ben nota
dall’origine dei fatti;
il terzo e il quarto:
della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di
correttezza, lealtà e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.10,
comma 2, stesso codice e 39, comma 2, delle NOIF per aver certificato, con la sottoscrizione delle
liste di trasferimento di Giuseppe Chiaradia e Vincenzo Ariani, l’autenticità delle sottoscrizioni
apposte sul modulo medesimo a nome dei genitori dei calciatori senza averle personalmente
raccolte;
la quinta e la sesta:
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1, del CGS, per quanto addebitato ai loro
rispettivi Presidenti.
FATTO
Con note del 19/9/2011 e del 23/11/2012, l’avv. Domenico Rutigliano in nome e per conto di
Chiaradia Michele, Colonna Pasqua, Chiaradia Giuseppe e Ariani Vincenzo, rappresentava al C.R.
Puglia della LND e alla Procura Federale che nel settembre 2010, i calciatori Giuseppe Chiaradia e
Vincenzo Ariani, (entrambi nati nel Novembre del 1992, quando erano ancora minorenni), erano
stati trasferiti dalla Società Avanti Delfini di Altamura, militante in 1° categoria, alla Società Real
Altamura, militante in promozione, senza il consenso dei genitori, sottolinenando, peraltro, come
sulla lista di trasferimento del Chiaradia fosse presente la firma apocrifa del padre Michele e fosse
del tutto carente quella della madre, anch’essa esercente la potestà genitoriale, mentre sulla lista
di trasferimento dell’Ariani fosse in effetti presente la firma della madre, vedova Pasqua Colonna
ma che anche tale firma fosse apocrifa.
Con entrambe le note succitate (sottoscritte per condivisione del loro contenuto dai sig.Michele e
Giuseppe Chiaradia, dal sig. Vincenzo Ariani e dalla sig.ra Pasqua Colonna) si chiedeva “di
provvedere all’immediato svincolo di entrambi gli atleti dalla squadra militante in promozione
“Sporting Altamura (già Real Altamura)”;
Disposte dalla Procura Federale le relative indagini, risultava che, pur non essendo stato possibile
accertare con assoluta certezza l’autenticità delle firme apposte sulle liste di trasferimento di
Michele Chiaradia e di Pasqua Colonna nelle rispettive qualità di genitori esercenti la patria potestà
sui figli minori Giuseppe Chiaradia e Vincenzo Ariani (come innanzi evidenziato); era però
apparso incontestabile che la sottoscrizione delle succitate liste di trasferimento dalla Avanti Delfini
di Altamura alla Real Altamura era avvenuta in data 8/9/2010 e che l’apocrifia delle firme e la
mancanza di consenso al trasferimento (confermata nel corso delle indagini) dai rispettivi genitori
dei calciatori Chiaradia ed Ariani, erano state denunciate solo in data 19/9/2011, cioè dopo oltre un
anno ed un’intera stagione sportiva disputata, da entrambi i calciatori più volte menzionati, per la
società Real Altamura.
Sulla base della documentazione acquisita dal collaboratore Federale, la Procura Federale, con la
su menzionata nota del 17/5/2012, deferiva a questa Commissione le parti e le società innanzi
menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate.
Comunicato Ufficiale n. 23 – pag. 23 di 25
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 21/8/2012 la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per
l’udienza del 17/9/2012 alla quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Chiaradia Giuseppe (attualmente tesserato per la Pol. Calcio Gravina), assistito
dall’avv. Domenico Rutigliano;
- il sig. Ariani Vincenzo (attualmente tesserato per la soc. Real Altamura);anche assistito
dall’Avv. Domenico Rutigliano;
- il sig. Papangelo Salvatore quale delegato dell’ASD avanti Altamura e del sig. Fiore
Lorenzo nella qualità di Presidente della medesima società.
Nessuno compariva per la soc. Real Altamura nonostante la regolarità della convocazione.
Preliminarmente l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Chiaradia Giuseppe,
Ariani Vincenzo (entrambi assistiti dall’avv.Domenico Rutigliano), e Papangelo Salvatore nella sua
qualità di delegato del sig. Fiore Lorenzo e della Soc. ASD Avanti Altamura, dichiaravano di aver
concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 CGS, la misura delle sanzioni, così ridotte:
- squalifica per quattro giornate per il calciatore Ariani Vincenzo;
- squalifica per quattro giornate per il calciatore Chiaradia Giuseppe;
- inibizione per la durata di mesi quattro per il sig. Fiore Lorenzo Presidente dell’ASD
Avanti Altamura;
- ammenda di €400,00 per la soc. ASD Avanti Altamura;
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto delle succitate richieste di sanzioni
ridotte; e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra
le parti ne disponeva con ordinanza non impugnabile - ai sensi dell’art.23 CGS - l’applicazione,
così come indicato in dispositivo.
Attesa la non comparsa sia del legale rappresentante della soc. Real Altamura (attualmente ASD
Sporting Altamura) che del suo Presidente sig. Maniconi Tommaso Sante, e dichiarata chiusa la
fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo ampia discussione chiedeva
che fosse affermata la responsabilità della soc.Real Altamura (attualmente ASD Sporting Altamura)
e del suo Presidente sig. Manicone Tommaso Sante ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
- alla soc. ASD Sporting Altamura (già Reale Altamura) l’ammenda di €1.000,00;
- al sig. Manicone Tommaso Sante Presidente della ASD Sporting Altamura la inibizione
di mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dovendosi ritenere chiuso - ai sensi dell’art.23 n.2 CGS - il procedimento nei confronti di Chiaradia
Giuseppe, Ariani Vincenzo, Fiore Lorenzo e della soc. ASD Avanti Altamura le rispettive sanzioni
vengono pertanto solo richiamate nel dispositivo.
Per quanto invece attiene alle contestate violazioni nei confronti del sig. Manicone Tommaso
Sante, va subito detto che la documentazione acquisita non consente di revocare in dubbio la
responsabilità del deferito per le violazioni a lui contestate.
Comunicato Ufficiale n. 23 – pag. 24 di 25
E’ risultato infatti certo che il sig. Manicone Tommaso Sante, nella sua qualità di Presidente della
soc. Real Altamura (ora ADS Sporting Altamura) ha violato le norme federali (in tema di
tesseramento dei calciatori di cui agli artt.10 commi 2 e 3 CGS e 39 n.2 delle N.O.I.F.) avendo, con
la sua sottoscrizione delle liste di trasferimento dei calciatori Chiaradia ed Ariani, certificato che le
firme apposte sui moduli predisposti dalla FIGC dai genitori dei suddetti calciatori, fossero
autentiche, pur non avendole personalmente raccolte così, apertamente violando ogni principio di
lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 CGS.
Va pertanto affermata la responsabilità del sig. Manicone per le violazioni contestategli e punito
come da dispositivo.
Va anche affermata conseguentemente la responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS
dell’ASD Sporting Altamura (già Real Altamura) e quindi punita come da dispositivo.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara affermarsi la responsabilità dei deferiti e per
l’effetto infligge agli stessi le seguenti sanzioni:
1) al sig. Manicone Tommaso Sante Presidente della ASD la inibizione di mesi sei;
2) alla soc. ASD Sporting Altamura (già Real Altamura) l’ammenda di €1.000,00;
In applicazione dell’art.23 commi 1 e 2 CGS:
3) al calciatore sig.Ariani Vincenzo la squalifica per quattro giornate;
4) al calciatore sig. Chiaradia Giuseppe la squalifica per quattro giornate;
5) al sig. Fiore Francesco, Presidente dell’ASD Avanti Altamura, la inibizione di mesi quattro;
6) alla ASD Avanti Altamura l’ammenda di €400,00.
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