CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 settembre 2012 promosso da: Asystel Volley SpA / Federazione Italiana Pallavolo, Segreteria Generale, Ufficio Tesseramento, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Liu-Jo Volley
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 settembre 2012 promosso da: Asystel Volley SpA / Federazione Italiana Pallavolo, Segreteria Generale, Ufficio Tesseramento, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Liu-Jo Volley
Il Collegio Arbitrale composto da:
- Avv. Claudio Linda - Presidente
- Cons. Giovanni Palazzi – Arbitro
- Cons. Maria Elena Raso – Arbitro
costituito il 4 giugno 2012 per la soluzione della controversia fra:
- ASYSTEL VOLLEY S.p.A. di Novara in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura speciale
Notar Franzo dagli Avv.ti Massimo Della Rosa, Stefania Guarino e Prof.
Enrico Lubrano ed elettivamente dom.to in Roma, Via Flaminia n. 79 presso
lo studio di quest’ultimo.
CONTRO
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) in persona del Presidente protempore,
rappresentato e difeso per delega in calce alla memoria di
costituzione dall’Avv. Giancarlo Guarino, domiciliatario in Roma, Via
Antonio Nibbio n. 7
nonché nei confronti di
Liu Jio Volley Modena in persona del legale rappresentante pro-tempore
rappresentato e difeso per delega in calce alla memoria di costituzione dagli
Avv.ti Davide Gatti e Mauro Sgotto ed elettivamente dom.to in Roma, Via
Crescenzio n. 1 presso lo studio dell’Avv. Susanna Carraro.
Oggetto dell’arbitrato il ricorso prot. n. 113. notificato il 12 gennaio 2012 n.
R. 568 e prot. 0692 notificato il 16 marzo 2012, n. R. 587 (quest’ultimo
senza l’intervento della Liu Jio Volley).
Col primo ricorso l’Asystel chiedeva l’annullamento e/o la riforma della
determinazione del segretario generale della FIPAV in data 13 dicembre
2011, con la quale lo stesso segretario generale della FIPAV – rispondendo
a un’istanza inviata all’Ufficio Tesseramento della FIPAV in data 2
dicembre 2011 dall’Avv.to Massimo Della Rosa, a nome e per conto della
Società Asystel Novara e relativa al tesseramento di tre atlete e, in
particolare, delle atlete: Stefana Veljcovic, Sanja Malagursky e Maria
Nomikou – ha statuito in ordine al tesseramento di tali atlete, nel senso di
a) assumere l’impossibilità dell’Ufficio Tesseramento di omologare il
tesseramento delle atlete Malagursky e Nomikou (attestando inoltre
erroneamente che la guida pratica non sarebbe stata modificata dopo la sua
approvazione) (lettera A della determinazione impugnata);
b) attestare il fatto che la FIPAV non avrebbe mai autorizzato alcun
trasferimento di tali atlete (lettera B della determinazione impugnata);
nonché di ogni atto presupposto o conseguente ad esso comunque connesso.
Concludeva chiedendo al TNAS di annullare la determinazione impugnata
nella parte in cui la stessa sancisce la impossibilità di tesserare le atlete
Malaguarsky e Nomikou, nonché laddove attesta il fatto che la FIPAV non
avrebbe mai autorizzato alcun trasferimento di tali atlete, con richiesta di
risarcimento del danno e con riserva di quantificare i relativi danni al
termine del relativo giudizio.
La ricorrente precisava peraltro che il ricorso contestava a scopo meramente
cautelativo un atto costituente aspetto incidentale della questione principale,
oggetto invece del secondo ricorso rivolto all’accertamento:
1) del titolo/diritto della Società Asystel Novara ad ottenere il tesseramento
delle due atlete Malagusrsky e Nomikou sin dal 28 settembre 2011 (data
della richiesta di tesseramento delle stesse), nonché del titolo/diritto della
medesima Società ad ottenere il tesseramento dell'atleta Veljcovic sin dal 28
settembre 2011 (data della richiesta di tesseramento della stessa), anziché
dal momento del riconoscimento del tesseramento della stessa (ovvero dal
25 novembre 2011);
2) del titolo/diritto ad ottenere comunque una pronuncia (positiva o
negativa) sulle relative tre istanze di tesseramento relative alle tre atlete
indicate (Veljcovic, Malagursky e Nomikou) in via immediata sin dal 28
settembre 2011 o comunque entro un termine ragionevole;
nonché per la condanna della FIPAV (in persona dei legale rappresentante)
e di tutti i soggetti responsabili (in primis, dell'Ufficio Tesseramento della
FIPAV, in persona del legale rappresentante) al risarcimento dei danni (in
via principale con riferimento sia a danno emergente che a lucro cessante,
laddove si accerti si
la fondatezza delle relative pretese al tesseramento delle tre atlete ed in via
subordinata con riferimento al solo danno emergente, laddove sia negata la
fondatezza della pretesa al tesseramento delle indicate atlete, cagionati alla
Società Asystel Novara in conseguenza:
a) del silenzio e dell'inerzia (tuttora) illegittimamente tenuta dalla FIPAV e
dal relativo Ufficio Tesseramento sulle istanze di tesseramento delle atlete
Malagursky e Nomikou, presentate dalla Società in data 28 settembre 2011,
in ordine alle quali, ad oggi, non è stato ancora emanato (né comunicato
mediante le forme previste) alcun provvedimento formale;
b) del ritardo illegittimamente tenuto dalla FIPAV e dal relativo Ufficio
Tesseramento sull'istanza di tesseramento della atleta Veljcovic, presentata
dalla Società in data 28 settembre 2011, in ordine alla quale è stato dato
riscontro (positivo), con provvedimento di omologazione del tesseramento
soltanto in data 25 novembre 2011 e senza decorrenza retroattiva del
tesseramento medesimo sin dal momento della richiesta; nonché, ove
occorra: per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento
illegittimamente tenuto sulle istanze di tesseramento delle atlete Malagursky
e Nomikou;
per la declaratoria di tutte le norme federali che abbiano limitato il numero
di stranieri tesserabili;
L’Asystel chiariva che la a questione oggetto del giudizio atteneva al
tesseramento di tre atlete e, in particolare, delle atlete Stefana Veljcovic,
Sanja Malagursky e Maria Nomikou, richiesto dalla Società Asystel Novara
in data 28 settembre 2011 (ovvero, prima dell'inizio della stagione
agonistica 2011-2012).
Con riferimento a tali tre richieste di tesseramento, l'Ufficio Tesseramento
della FIPAV si è così comportato:
a) con riferimento alla richiesta di tesseramento dell'atleta Velicovic, esso ha
emanato un provvedimento di omologa del tesseramento in data 25
novembre 2011, con efficacia ex tunc e senza efficacia retroattiva al
momento della richiesta;
b) con riferimento alla richiesta di tesseramento dell'atleta Malagurskv, esso
non ha emanato alcun provvedimento - né positivo (quale omologa del
tesseramento), né negativo (quale diniego di tesseramento) - né comunicato
alcun provvedimento alla Società ricorrente mediante raccomandata A/R
(come prescritto dalla normativa federale);
c) con riferimento alla richiesta di tesseramento dell'atleta Nomikou, esso
non ha emanato alcun provvedimento - né positivo (quale omologa del
tesseramento), né negativo (quale diniego di tesseramento) - né comunicato
alcun provvedimento alla Società ricorrente mediante raccomandata A/R
(come prescritto dalla normativa federale).
Ovviamente, nel silenzio serbato dall'Ufficio Tesseramento, la Società si è
trovata in "'uno stato di incertezza giuridica permanente - e che
potenzialmente avrebbe potuto venire meno in qualsiasi giorno (mediante
pronuncia positiva o anche negativa dell'Ufficio Tesseramento) - che non le
ha consentito di procedere materialmente ad effettuare tutte le possibili
scelte conseguenti (ricorsi avverso il diniego o chiusura del rapporto con le
atlete), con l'effetto che la stessa si è trovata costretta a mantenere in essere
il rapporto con le atlete (nell'auspicio di ricevere un provvedimento positivo
di tesseramento delle stesse, che consentisse alla Società di utilizzarle nelle
competizioni), con tutti gli oneri economici conseguenti”.
Contestava quindi il comportamento della Federazione sotto il duplice
profilo dell’inerzia e dell’illegittimità del rifiuto di tesseramento relativo alle
atlete Malagursky e Nomikou. Chiedeva quindi:
1) che il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in accoglimento del
presente ricorso, accerti la sussistenza:
a) in via principale, del titolo/diritto della Società ad ottenere il tesseramento
delle atlete Vekicovic, Malagusrky e Nomikou sin dal 28 settembre 2011
(data della richiesta di tesseramento), con conseguente accertamento del
titolo/diritto della stessa ad ottenere il relativo risarcimento dei danni nella
misura del c.d. "interesse positivo" (danno emergente e lucro cessante), che
la stessa avrebbe conseguito laddove fosse stato emanato (e comunicato
mediante raccomandata A/R) un provvedimento di omologazione del
tesseramento per ciascuna delle tre atlete indicate sin dal 28 settembre 2011,
con conseguente condanna al pagamento della relativa somma, a titolo di
risarcimento dei danni, da emanarsi nei confronti della Federazione o nei
confronti dei diretti responsabili, risarcimento calcolato in complessivi euro
337.636,52, con riferimento alla posizione delle tre atlete e rispettivamente:
al) in euro 79.832,12 per i danni subiti con riferimento alla posizione
dell'atleta Veljcovic;
a2) in euro 224.514,10 per i danni subiti con riferimento alla posizione
dell'atleta Malagursky;
a3) in euro 33.290,30 per i danni subiti con riferimento alla posizione
dell'atleta Nomikou;
b) in via subordinata, con riferimento alla sola posizione delle atlete
Malagursky e Nomikou, del titolo/diritto della Società ad ottenere
comunque una pronuncia (positiva o anche negativa) con riferimento alla
richiesta di tesseramento delle atlete sin dal 28 settembre 2011 (data della
richiesta di tesseramento), con conseguente accertamento del titolo/diritto
della stessa ad ottenere il relativo risarcimento dei danni nella misura del
c.d. "interesse negativo" (ovvero nella misura del solo c.d. "danno
emergente" dalla stessa subito per non avere avuto alcun riscontro in ordine
alla richiesta di tesseramento delle atlete Malagursky e Nomikou e per avere
avuto un riscontro positivo soltanto in data 25 novembre 2011 per l'atleta
Veljcovic), con conseguente condanna al pagamento della relativa somma, a
titolo di risarcimento dei danni, da emanarsi nei confronti della Federazione
o nei confronti dei diretti responsabili, risarcimento calcolato in complessivi
euro 208.734,32, con riferimento alla posizione delle tre atlete e
rispettivamente:
b1) in euro 79.832,12 (danno emergente e lucro cessante) per i danni subiti
con riferimento alla posizione dell'atleta Veljcovic;
b2) in euro 112.257,05 (solo danno emergente) per danni subiti con
riferimento alla posizione dell'atleta Malagursky;
b3) in euro 16.645,15 (solo danno emergente) per i danni subiti con
riferimento alla posizione dell'atleta Nomikou.
c) in via ulteriormente subordinata, che tutte le somme relative al
risarcimento dei danni siano calcolate dal TNAS (con riferimento sia al
punto a, sia al punto b, sopra indicati), sulla base dei parametri di
riferimento indicati nel presente atto, anche in via equitativa.
Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal 1 luglio
2012 (data di inizio della nuova stagione) fino all'effettivo pagamento.
Con ogni conseguenza di legge, anche con riferimento alle spese del
giudizio.
Con riferimento al primo ricorso, la FIPAV contestava la sua ammissibilità
in quanto rivolto ad atto costituente mera comunicazione dell’esito di
procedimento già concluso e inoltre proveniente da soggetto non legittimato
in materia di tesseramento; negava comunque nel merito la fondatezza delle
ragioni esposte dalla Società. Per quanto attiene al secondo ricorso, con
memoria 5 aprile 2012 la FIPAV contestava la ricostruzione in fatto operata
dalla ricorrente ed eccepiva la inammissibilità dei ricorsi per tardività
acquiescenza della società alla decisione federale di non consentire il
tesseramento di tutte e tre le atlete e mancato esperimento dei ricorso endofederali.
Nel merito la FIPAV affermava la piena legittimità del diniego di
tesseramento.
All’udienza del 4 giugno 2012 si costituiva il collegio che esperiva con esito
negativo il tentativo di conciliazione.
Venivano fissati i termini per le difese e le udienze di discussione. Con la
prima memoria l’Asystel Volley replicava alle eccezioni mosse dalla FIPAV
in ordine alla inammissibilità dei ricorsi rilevando che:
a) quanto all’eccezione di tardività basata sul presupposto della natura di
provvedimento implicito di rigetto della comunicazione 5/10/11, mancavano
i requisiti di forma e di sostanza per qualificare provvedimento tale e-mail;
b) né per le stesse ragioni poteva essere riconosciuta natura provvedimentale
alla comunicazione 19/11/11. L’assenza di un provvedimento escludeva che
vi potesse essere acquiescenza e del resto, anche successivamente, il
comportamento della società escludeva ogni forma di acquiescenza;
c) infine, mancando nella fattispecie un formale provvedimento di rigetto,
non sussisteva alcun onere di previo esperimento dei ricorsi di giustizia
federale.
Nel merito l’Asystel reiterava le censure di illegittimità del diniego di
tesseramento.
Con la prima memoria la FIPAV con riferimento al ricorso R. 568, ne
ribadiva la inammissibilità per le ragioni esposte in sede di memoria di
costituzione.
Con riferimento al ricorso R. 587 ribadiva anche qui le argomentazioni di
qui alla memoria di costituzione chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Con le memorie di replica le parti illustravano le loro opposte posizioni,
salva un’eccezione di inammissibilità delle memorie presentate dalla
Società proveniente dalla difesa della FIPAV ma infondata stante la chiara
imputazione delle tesi esposti dalla Asystel e comunque eccezione non
coltivata in sede di discussione.
La discussione aveva luogo all’udienza del 3 luglio 2012 previa riunione dei
due ricorsi.
In tale sede i legali delle parti si riportavano agli atti sviluppando gli
argomenti pro e contro ivi svolti e insistendo per l’accoglimento delle
proprie conclusioni.
Previa autorizzazione delle parti a prorogare il termine per la pronuncia del
lodo al 2 ottobre 2012, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono da esaminare in via prioritarie le eccezioni preliminari sollevate dalla
FIPAV sia con riferimento al ricorso n. 568 che al ricorso 587.
Per quanto attiene a tale ultimo ricorso, la FIPAV ne assume la tardività,
afferma che l’Asystel avrebbe fatto acquiescenza alla determinazione
federale e infine che sia onere della società adire preliminarmente
l’ordinaria giustizia federale, tutte eccezioni volte ad affermare la
inammissibilità del ricorso.
L’eccezione di inammissibilità del primo ricorso è consequenziale alla linea
difensiva della Federazione per cui fin dal 5 ottobre 2011 era stata posta a
conoscenza della Società la determinazione federale di consentire il
tesseramento di una sola atleta straniera, con richiesta di indicare quale delle
tre atlete di cui si era richiesto il tesseramento, dovesse essere la destinataria
del provvedimento di omologa.
Avendo la società in data 18 novembre proceduto a tale indicazione, la
FIPAV il giorno successivo concedeva l’unica omologa.
Determinazione ribadita poi dalla nota del Segretario Generale 13 dicembre
2011 con la quale in risposta a nota del legale Asystel si illustravano le
motivazioni del diniego di tesseramento per le altre due atlete.
Da tale iter procedimentale, la FIPAV faceva discendere la fondatezza delle
tre eccezioni preliminari relative al ricorso n. 587 e della inammissibilità del
ricorso 568, stante il valore di mera comunicazione e conferma di
provvedimenti già adottati.
La ricorrente si riferisce essenzialmente alle previsioni dell’articolo 26 del
Regolamento di affiliazione e tesseramento nonché a quelle della legge
241/90.
La comunicazione 5 ottobre 2011, secondo il suo assunto, non può
configurare un provvedimento amministrativo in quanto da un lato proviene
da soggetto non legittimato alla firma dell’atto e senza alcuna indicazione né
firma del responsabile del procedimento e del numero di protocollo, atto
quindi privo dei requisiti richiesti dalla norma regolamentare che impone la
comunicazione mediante raccomandata A/R.
Manca inoltre l’indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere.
La tesi della Società è fondata nei limiti di cui appresso.
Sicuramente non è stato osservato il rigore formale previsto dall’art. 26 del
Regolamento che impone la comunicazione mediante racc. A/R come pure
manca l’indicazione dell’Autorità e del termine entro il quale proporre
l’impugnazione.
Più problematico è l’aspetto relativo alla non riconoscibilità dell’atto come
provvedimento in ragione della sua provenienza; è ben vero che non è stata
provata la legittimazione della Roberta Panucci a concedere o rifiutare
l’omologazione, ma è altresì da rilevare che l’intestazione in calce della nota
è “Federazione Italiana Pallavolo – Roberta Panucci – Ufficio
Tesseramento” e sopratutto che anche in precedenza lo scambio di
corrispondenza tra la FIPAV e l’Asystel ha avuto modo nelle stesse forme e
che – seppure con formula discutibile – le norme regolamentari individuano
nell’Ufficio Tesseramento l’organo competente in materia.
In definitiva può configurarsi un vizio di incompetenza dell’atto ma non tale
da determinarne l’inesistenza.
E lo stesso si deve dire per l’inosservanza delle forme di comunicazione che
in sé costituiscono vizio dell’atto, ma non tale da inficiarne l’esistenza,
tenuto altresì conto che l’atto ha raggiunto il suo scopo che era quello di
portare a conoscenza della Società la impossibilità di tesseramento delle tre
atlete, con invito a designarne una, invito poi raccolto dalla Società.
Non è quindi contestabile che seppure con atto viziato, la Federazione aveva
espresso in modo inequivocabile l’intendimento relativo al mancato
tesseramento delle tre atlete, esercitando così il potere autoritativo ad essa
spettante.
Per quanto infine attiene alla mancata indicazione del termine delle Autorità
avanti alla quale proporre ricorso, la derivante conseguenza è che non
possono configurarsi termini di decadenza dell’impugnativa, senza peraltro
che da ciò derivi un effetto invalidante dell’atto (come del resto confermato
dalla consolidata giurisprudenza correttamente citata dalla ricorrente).
Non può quindi trovare accoglimento l’eccezione di tardività, non essendo
mai iniziato a decorrere il termine per l’impugnativa, né può parlarsi di
acquiescenza dell’Asystel non risultando agli atti alcun comportamento che
– in pendenza del termine di impugnativa come sopra visto – possa
configurare una piena e incondizionata accettazione della determinazione
federale.
Per quanto su esposto risulta invece fondato il terzo profilo di
inammissibilità eccepito dalla FIPAV e cioè la mancata previa investitura
degli organi di giustizia federale. La comunicazione 5/10/11 poteva in
ipotesi considerarsi affetta da vizi comportanti nullità in ordine alla
competenza e alla forma ma non poteva per i motivi esposti in precedenza,
ritenersi inesistente. L’assunto della ricorrente per cui il previo esperimento
dei ricorsi federali sarebbe necessario “solo in presenza di provvedimenti
espressi di concessione o di diniego dell’omologa, nella specie non
sussistenti” non merita accoglimento. Il provvedimento espresso risulta
invero dalla comunicazione 5 ottobre 2011, confermata dalla nota del
Direttore Generale che ne chiariva in modo inequivocabile il contenuto
precettivo (del resto accettato seppure con riserva dalla società con la nota
18/11/11) e ad fini della necessità di previo esperimento dei ricorsi federali
la presenza di eventuali vizi dell’atto che ne comportino la nullità è
irrilevante poiché è evidente che tali vizi possono e debbono essere fatti
valere prioritariamente all’interno della Federazione e ciò in conformità del
principio di cui all’art. 1 del Codice di Comportamento sportivo del Coni
che pone prioritaria l’esigenza di adire gli strumenti di tutela previsti
dall’ordinamento federale.
Del resto l’art. 64 dello Statuto FIPAV e l’art. 5 del Codice di Giustizia
avanti al TNAS nel porre la condizione del previo esperimento di ricorsi
federali, esprimono l’esigenza sostanziale di tutela dell’autonomia federale,
attraverso il riconoscimento dell’esercizio prioritario della giurisdizione
domestica. E gli eventuali vizi del provvedimento non solo non escludono,
ma anche determinano la necessità di adire gli organi di giustizia, dal
momento che nei ricorsi federali altro non è fatto valere che la prospettata
nullità dell’atto. Solo nel caso di omessa pronuncia nel termine previsto
dallo Statuto, o comunque di 60 giorni, può configurarsi la giurisdizione
arbitrale (e tale possibilità non deriva dal mancato perfezionamento della
procedura amministrativa come sembra intendere la ricorrente, ma del
ritardo nella decisione degli organi di giustizia federali).
Quanto esposto in precedenza porta a ritenere oltreché inammissibile
comunque infondata anche la domanda della Società basata sul ritardo
nell’assunzione dei provvedimenti definitivi in violazione della L. 241/90.
La FIPAV non è incorsa nella contestata inerzia avendo invece
tempestivamente provveduto. Se il relativo provvedimento non è immune da
vizi, pur tuttavia, non può configurarsi la colposa inerzia posta a base della
previsione normativa.
Infine, per quanto attiene all’impugnativa 468, il provvedimento impugnato
era a firma dell’organo amministrativo della Federazione e quindi pur
essendo meramente ricognitivo della precedente determinazione poteva
comunque avere l’effetto di rimuovere il configurabile vizio di
incompetenza della comunicazione 5/10/11 e quindi anche per esso vale la
sanzione di inammissibilità per mancato previo esperimento dei ricorsi di
giustizia federale.
Entrambi i ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.
Sussistono equi motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale costituito e composto come in epigrafe, definitivamente
pronunciando sui ricorsi n. R. 568 e n. R. 587, come in atti proposti da
Asystel Volley Spa di Novara nei confronti della Federazione Italiana
Pallavolo e per quanto riguarda il primo con intervento della Liu Jio Volley
di Modena:
1) dichiara inammissibili i ricorsi;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio;
3) pone a carico solidale della Asystel Volley Spa e della FIPAV le spese e
compensi del Collegio Arbitrale liquidati come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma il 4 e il 12 luglio 2012.
Sottoscritto nelle date e luoghi come segue
F.to Claudio Linda
F.to Giovanni Palazzi
F.to Maria Elena Raso
Roma, 24 Settembre 2012
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