F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/INTERNAZIONALE DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/INTERNAZIONALE DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva “per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere, inoltre, al 30° del secondo tempo, lanciato verso l’Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta…” Come si legge, quindi, nella citata decisione, l’entità della sanzione è stata “attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Fiorentina/Internazionale del 22.4.2012. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C.F. Fiorentina S.p.A., chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata il suo annullamento per la parte afferente le “grida costituenti espressione di discriminazione razziale” ed in via ulteriormente subordinata la sua riduzione nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo laddove nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lettere a) e b) del citato art. 13 C.G.S. non è stata riconosciuta anche l’attenuante di cui alla lettera e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l’esimente. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione irrogata all’A.C.F. Fiorentina S.p.A. che le subordinate richieste di annullamento parziale e di riduzione della sanzione medesima. A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie della esimente di cui all’art. 13 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b). In effetti, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate. Sia l’esecuzione dei cori di discriminazione razziale che l’episodio relativo al lancio della moneta verso l’arbitro si segnalano per la loro ripetitività e l’essere anche distanziati nel tempo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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