F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. IODICE GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/NOCERINA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. IODICE GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/NOCERINA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012) La società A.S.G Nocerina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 110 del 29.4.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00 al signor Iodice Giuseppe a seguito gara Vicenza/Nocerina del 28.4.2012 "per essersi, al 36° del secondo tempo, alzato dalla panchina, avere abbandonato indebitamente l'area tecnica e rivolto agli Ufficiali di gara espressione irriguardosa ed addebito di incapacità(infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale)". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, rilevato che le espressioni rivolte erano indubbiamente irriguardose ma non corredate da insulti o minacce, o comunque addebiti manifesti di incapacità, accoglie in parte il ricorso in esame e, per valutazione di congruità rispetto alla portata dell’accaduto, riduce la sanzione dell'ammenda da € 5.000,00 (cinquemila) a € 2.500,00 (duemilacinquecento). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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