F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/EMPOLI DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/EMPOLI DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Verona/Empoli, disputato in data 29.4.2012 e valevole per il campionati di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 20.000,00 “per aver i suoi sostenitori, al termine dell’incontro, lanciato oggetti vari all’indirizzo degli Ufficiali di gara ed attinto con un accendino la coscia di un Assistente senza conseguenze lesive” (infrazione rilevata dalla Procura Federale). L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiedeva che venisse riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.5.2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori dell’Hellas Verona non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per un assistente di gara, per l’arbitro e per altre persone presenti nelle zone limitrofe. D’accordo con quanto disposto dal Giudice Sportivo, si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l’esimente invocata dalla Società e disposta dall’art. 13 C.G.S.. Ad ogni modo, nonostante il Giudice Sportivo, nella determinazione della sanzione irrogata, abbia già tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 comma 1, così come previsto dall’art. 14, comma 5 C.G.S., questa Corte ritiene che la predetta sanzione non sia congrua e che, conseguentemente, debba essere ridotta ad € 15.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell’ammenda a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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