F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GENOA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GENOA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012) Con reclamo ritualmente proposto la società Bologna F.C. 1909 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato l'ammenda di € 8.000,00 per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara Bologna/Genoa del 29.4.2012, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente del Genoa, e per avere, inoltre, al 17° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, con entità della sanzione attenuta ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S.. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che, sussistendone i presupposti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare anche l'esimente di cui alla lett. e) C.G.S., concludendo per l'annullamento della sanzione inflitta ovvero, in subordine, per la riduzione della stessa. Alla seduta del 18.5.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che la richiesta di applicazione anche dell'esimente così come invocata è priva di fondamento atteso che l'esposizione dello striscione gravemente offensivo è, senza dubbio, la riprova della insufficiente prevenzione e vigilanza della Società reclamante nella fase di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori. La sanzione irrogata è, altresì, del tutto congrua in considerazione dei precedenti disciplinari in materia di lanci, nel recinto di giuoco, di bengala e fumogeni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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