F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ARCHIMEDE MORLEO SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 18 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 02 Ottobre 2012 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ARCHIMEDE MORLEO SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012) Con decisione del 7.5.2012, Com. Uff. n. 231, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 6.5.2012 tra il Bologna ed il Napoli valevole per il Campionato di Serie A, diciottesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Bologna Morleo Archimede la squalifica per 2 giornate effettive di gara “ per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto ripetutamente con veemenza un calciatore avversario”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata gravemente antisportiva e non semplicemente antisportiva, cosa che avrebbe consentito di contenere in un solo turno di gara la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla mancanza di violenza nel comportamento del Morleo. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica ad 1 giornata con eventuale commutazione della seconda giornata in una sanzione pecuniaria. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Si legge, infatti, nel referto arbitrale che il Morleo, ed il calciatore del Napoli Dzemaili, erano stati espulsi “ in quanto a gioco fermo, dopo un fallo di gioco, si strattonavano e spintonavano reciprocamente, mettendosi ripetutamente le mani addosso”. Si è trattato, quindi, di un episodio accaduto a gioco fermo, e caratterizzato oltre che da una certa durata temporale anche da una ripetitività di comportamento. Ciò significa che, pur in assenza di conseguenze sul piano fisico, il fatto risulta particolarmente biasimevole, e suscettibile comunque di essere considerato alla stregua di condotta gravemente antisportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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