F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 22 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 01 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/NOCERINA DEL 26.5.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 121 DEL 27.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 22 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 01 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/NOCERINA DEL 26.5.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 121 DEL 27.5.2012) La società A.S.G Nocerina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 121 del 27.5.2012, con il quale è stata comminata la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 a seguito della gara Pescara/Nocerina del 27.5.2012 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerosissimi bengala e fumogeni; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13- comma 1- lett. a) e b) e comma 2, C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini di preventivi e di vigilanza". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto nel quale si chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione applicata considerata eccessiva e sproporzionata, ritenuta sussistente la recidiva specifica, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo congrua rispetto alla gravità, alla portata e al ripetersi dei fatti avvenuti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina s.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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