COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANNUNZIATA SIMONE PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. POGGIO BARISCIANO – RIVER 65, DISPUTATA 15/09/2012, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 13 DEL 20/09/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANNUNZIATA SIMONE PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. POGGIO BARISCIANO – RIVER 65, DISPUTATA 15/09/2012, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 13 DEL 20/09/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Poggio Barisciano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo in quanto l’Annunziata, espulso per doppia ammonizione, nell’uscire dal terreno di gioco offendeva l’arbitro, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore, all’atto di lasciare il campo a seguito dell’espulsione, dopo avere richiesto pacatamente spiegazioni al direttore di gara, si allontanava dal terreno di gioco senza rivolgere a quest’ultimo frasi ingiuriose o epiteti di alcun tipo, bensì imprecando per proprio conto ritenendo ingiusto il provvedimento. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara ha, infatti, precisato nel proprio rapporto, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, che il calciatore sanzionato continuava ad insultarlo non soltanto dopo l’adozione del provvedimento di espulsione, ma anche al rientro negli spogliatoi a fine partita, episodio, quest’ultimo, nemmeno riportato dal G.S.. Al contrario, la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, onde la sanzione impugnata deve essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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