COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN DONATO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS 1925 –SAN DONATO CALCIO, DISPUTATA 9/09/2012, VALEVOLE PER LA COPPA ABRUZZO. (C.U. N° 11 DEL 13/09/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN DONATO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS 1925 –SAN DONATO CALCIO, DISPUTATA 9/09/2012, VALEVOLE PER LA COPPA ABRUZZO. (C.U. N° 11 DEL 13/09/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. San Donato Calcio ha impugnato e chiesto la revoca del provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara. Ha dedotto l’appellante di non avere, nella gara in oggetto, alcun controllo sul pubblico essendo la squadra in trasferta, che sugli spalti erano presenti anche spettatori e dirigenti di altre società per assistere ad altre partite della Coppa Abruzzo in programma sullo stesso campo e che, infine, i tifosi del San Donato non avevano posto in essere alcuna intemperanza nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dal rapporto di gara risulta con certezza la riferibilità degli addebiti contestati in capo alla tifoseria del San Donato, anche in considerazione del fatto, sempre riferito dall’arbitro, che gli insulti e le minacce nei suoi confronti sono proseguiti anche dopo il termine della gara e fino al raggiungimento della propria autovettura, mentre la versione dalla società appellante risulta non suffragata da prova. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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