COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO PERMESSO E CONSENTITO AL SIG. CARINGI GIOVANNI, TECNICO ABILITATO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA DETTA SOCIETÀ, ALMENO SINO AL 10.12.2011, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DEL SIG. TUCCI FABRIZIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DI SEGUITO ELENCATE: AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TAGLIACOZZO DEL 2.10.2011; FUCENSE – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 9.10.2011; PRO CELANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 23.10.2011; S. GREGORIO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 6.11.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – CERCHIO DEL 27.11.2011; VILLA SAN SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 4.12.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – VALLELONGA DEL 10.12.2012; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TEAM 604 DELL’8.1.2012 A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – AQUILANA DEL 15.1.2012; ORATORIANA – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 22.1.2012, OVE IN TUTTE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. POLCE GUIDO CLAUDIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, AL MOMENTO DEI FATTI CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA IN LUOGO DEL PRESIDENTE IN COSTANZA DI INIBIZIONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. PIANELLA 90 – U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 DELL’11.3.2012, OVE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO E U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI RISPETTIVI PRESIDENTI E DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. CARINGI GIOVANNI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO PERMESSO E CONSENTITO AL SIG. CARINGI GIOVANNI, TECNICO ABILITATO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PER LA DETTA SOCIETÀ, ALMENO SINO AL 10.12.2011, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DEL SIG. TUCCI FABRIZIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DI SEGUITO ELENCATE: AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TAGLIACOZZO DEL 2.10.2011; FUCENSE – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 9.10.2011; PRO CELANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 23.10.2011; S. GREGORIO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 6.11.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – CERCHIO DEL 27.11.2011; VILLA SAN SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 4.12.2011; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – VALLELONGA DEL 10.12.2012; A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – TEAM 604 DELL’8.1.2012 A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO – AQUILANA DEL 15.1.2012; ORATORIANA – A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO DEL 22.1.2012, OVE IN TUTTE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. POLCE GUIDO CLAUDIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, AL MOMENTO DEI FATTI CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA IN LUOGO DEL PRESIDENTE IN COSTANZA DI INIBIZIONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., AVENDO SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. PIANELLA 90 – U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 DELL’11.3.2012, OVE RISULTAVA, QUALE ALLENATORE, IL NOMINATIVO DEL SIG. CARINGI GIOVANNI, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO E U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI RISPETTIVI PRESIDENTI E DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. CARINGI GIOVANNI. Con nota del 24.07.2012, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandate rr.rr. di ritorno del 28.08.2012 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’1.10.2012, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Del Manso Quirino, in proprio e quale legale rappresentante della società Magliano Monte Velino, nonché il Sig. Tucci Fabrizio, assistiti dal loro difensori. I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi 2 e giorni venti di inibizione per il Sig. Del Manso Quirino; mesi 2 di inibizione per il Sig. Tucci Fabrizio; € 400,00 di ammenda per la Magliano Monte Velino. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti non comparsi e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Polce Guido Claudio, mesi uno di inibizione; A.S.D. Pratola Calcio 1910, ammenda di € 500,00. Osserva la Commissione che, quanto alle pene patteggiate dai soggetti presenti, le stesse possono ritenersi congrue ed adeguate; quanto, invece, alla posizione dei soggetti non presenti, ritiene la Commissione che la loro responsabilità si evinca per tabulas e, pertanto, gli stessi vanno sanzionati come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a richiesta delle parti, applica le seguenti sanzioni: mesi 2 e giorni venti di inibizione per il Sig. Del Manso Quirino; mesi 2 di inibizione per il Sig. Tucci Fabrizio; € 400,00 di ammenda per la società Magliano Monte Velino. La sanzione applicata al Sig. Del Manso Quirino andrà a cumularsi a quella allo stesso inflitta nel procedimento n° 1143 Reg. Proc. Fed., di cui alla decisione che precede. Ritenuta altresì la responsabilità degli altri soggetti deferiti, applica agli stessi le seguenti sanzioni: Polce Guido Claudio, mesi uno di inibizione; A.S.D. Pratola Calcio 1910, ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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