COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. ZAZZARA ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 E 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; AVENDO RIFIUTATO DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, ATTESO IL DOVUTO DINIEGO DI OTTENERE UNA COPIA DEL MEDESIMO DOCUMENTO ISTRUTTORIO; AVENDO SOTTOSCRITTO, INFINE, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. SPORTING PESCINA – REAL CELANO DEL 2.10.2011, OVE RISULTAVA L’INDICAZIONE, QUALE ALLENATORE, DEL SIG. PATANÈ MAURIZIO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. DI CERCHIO GIULIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO OPPOSTO UN INGIUSTIFICATO RIFIUTO NEL SOTTOPORSI ALLA PROGRAMMATA AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, SEPPURE REGOLARMENTE PRESENTATOSI; – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA E A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI, AL DIRIGENTE ED AL TECNICO SIG. PATANÈ MAURIZIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. ZAZZARA ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 E 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; AVENDO RIFIUTATO DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, ATTESO IL DOVUTO DINIEGO DI OTTENERE UNA COPIA DEL MEDESIMO DOCUMENTO ISTRUTTORIO; AVENDO SOTTOSCRITTO, INFINE, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE, LA DISTINTA UFFICIALE DELLA GARA A.S.D. SPORTING PESCINA – REAL CELANO DEL 2.10.2011, OVE RISULTAVA L’INDICAZIONE, QUALE ALLENATORE, DEL SIG. PATANÈ MAURIZIO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DEL SIG. DI CERCHIO GIULIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO OPPOSTO UN INGIUSTIFICATO RIFIUTO NEL SOTTOPORSI ALLA PROGRAMMATA AUDIZIONE AVANTI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE DEL 15.6.2012, SEPPURE REGOLARMENTE PRESENTATOSI; – DEL SIG. DEL MANSO QUIRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. PATANÈ MAURIZIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. SPORTING PESCINA E A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI, AL DIRIGENTE ED AL TECNICO SIG. PATANÈ MAURIZIO. Con nota del 26.07.2012, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandate rr.rr. del 28.08.2012 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’1.10.2012, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Del Manso Quirino, in proprio e quale legale rappresentante della società Magliano Monte Velino, assistito dal suo difensore. I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi tre di inibizione per il Sig. Del Manso Quirino; € 400,00 di ammenda per la Magliano Monte Velino. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti non comparsi e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Zazzara Alfredo, mesi cinque di inibizione; Di Cerchio Giulio, mesi quattro di inibizione; A.S.D. Sporting Pescina, ammenda di € 500,00. Osserva la Commissione che, quanto alle pene patteggiate dai soggetti presenti, le stesse possono ritenersi congrue ed adeguate; quanto, invece, alla posizione dei soggetti non presenti, ritiene la Commissione che la loro responsabilità si evinca per tabulas e, pertanto, gli stessi vanno sanzionati come da dispositivo, ad eccezione della sanzione pecuniaria da infliggere alla società A.S.D. Sporting Pescina, in quanto, alla data del 23.8.2012, la stessa risultava avere cessato tutte le attività, come da visura del C.R.A. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a richiesta delle parti, applica le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione per il Sig. Del Manso Quirino;€ 400,00 di ammenda per la Magliano Monte Velino. Ritenuta altresì la responsabilità degli altri soggetti deferiti, applica agli stessi le seguenti sanzioni: Zazzara Alfredo, mesi cinque di inibizione; Di Cerchio Giulio, mesi quattro di inibizione. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it