COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 02.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°1 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni: avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di n° 17 cui al Comunicato Ufficiale del 28.8.2012 (ammenda € 200,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 02.10.2012
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di n° 17 cui al Comunicato Ufficiale del 28.8.2012 (ammenda € 200,00).
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
Il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda di € 200,00 la Società Real Catanzaro perché, come da referto, non ha
ottemperato alla richiesta dell’arbitro, in quanto società ospitante, di modificare l’equipaggiamento di gara ed in particolare i
calzettoni, che presentavano colore identico a quelli della squadra ospite.
La società impugna la decisione e ne chiede l’annullamento, argomentando che, sia l’art.72 comma 3 NOIF, che impone il cambio
della maglia nei casi in cui i colori siano confondibili, che il C.U. n.1 del CR Calabria, che onera la squadra ospitante al cambio
della maglia, non fanno alcun riferimento ai calzettoni.
A parere di questa commissione la doglianza è infondata.
La regola 4 del regolamento del giuoco del calcio, nel prevedere l’equipaggiamento di base dei calciatori (maglia, calzettoni,
parastinchi e scarpe), fissa il principio generale che “ le due squadre devono indossare colori che le distinguono una dall’altra e
anche dagli ufficiali di gara”.
I calzettoni sono parte dell’equipaggiamento di base del calciatore e possono certame ente ingenerare confusione quando i colori
non siano facilmente distinguibili e tanto più, come nel caso di specie, siano del medesimo colore degli avversari.
La norma, quindi, non intende riferirsi esclusivamente ai colori delle maglie, come affermato dalla società reclamante,ma anche ai calzettoni.Tanto che l’Internazional Football Association Board in data marzo 2012 ha emendato la regola 4 sopra citata alla voce “calzettoni”, per come segue: ” Nel caso in cui venisse applicato al loro esterno del nastro adesivo o materiale simile, esso dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni su cui viene applicato”.Con ciò confermando che la distinguibilità dei colori è richiesta anche per
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado.
Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto
carico della società e che può essere ridotta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda a € 50,00; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società.
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