COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 16/09/2012 AZZANESE – MANZANESE Con raccomandata spedita il 21.09.2012, nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore, l’A.S.D. MANZANESE proponeva formale reclamo, datato 19.09.2012, in merito alla gara A.S.D. Azzanese- A.S.D. Manzanese, disputatasi ad Azzano X il 16.09.2012, valevole per il Campionato di “Eccellenza” e conclusasi con il risultato di 2 – 0, in quanto alla stessa aveva preso parte, in posizione irregolare, il calciatore dell’Azzanese KACULI Marco, nato il 06.08.1995.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 16/09/2012 AZZANESE – MANZANESE Con raccomandata spedita il 21.09.2012, nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore, l’A.S.D. MANZANESE proponeva formale reclamo, datato 19.09.2012, in merito alla gara A.S.D. Azzanese- A.S.D. Manzanese, disputatasi ad Azzano X il 16.09.2012, valevole per il Campionato di “Eccellenza” e conclusasi con il risultato di 2 – 0, in quanto alla stessa aveva preso parte, in posizione irregolare, il calciatore dell’Azzanese KACULI Marco, nato il 06.08.1995. L’A.S.D. Manzanese deduceva nel proprio gravame che il Kaculi non poteva prendere parte alla citata gara a causa di una squalifica di due giornate, comminatagli per infrazione commessa nella decorsa stagione sportiva durante la quale militava nell’A.S.D. Sanvitese, nel corso della gara Fontanafredda – Sanvitese del 07.06.2012 (valevole per il Torneo Nazionale Allievi “Trofeo Angelella” di Cavolano). La Società reclamante, dopo aver fatto anche rilevare che la detta squalifica era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 14.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, chiedeva che, per quanto sopra esposto alla A.S.D. Azzanese venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Il reclamo veniva corredato dall’allegazione dell’assegno riguardante la tassa reclamo nonché dalla prova dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Azzanese, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S. L’A.S.D. Azzanese, entro i termini previsti, con fax del 29.09.2012, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito al predetto reclamo. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI. Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto fatto rilevare dalla reclamante ed acquisiva dalla Delegazione Provinciale di Pordenone i documenti ufficiali relativi alla gara nella quale il calciatore Kaculi Marco aveva commesso l’infrazione per la quale gli era stata irrogata la sanzione eccepita dalla A.S.D. Manzanese nel proprio gravame (due giornate squalifica) e riportata sul C.U. n. 61 del 14.06.2012 della suddetta Delegazione Provinciale. Dai predetti documenti e da ulteriori accertamenti emergeva quanto sottoriportato. Il calciatore di cui trattasi , nato il 06.08.1995, rientrante nella decorsa stagione sportiva 2011/2012 nella categoria “allievi” del Settore per l’attività giovanile e scolastica, aveva preso parte con la società cui apparteneva allora (A.S.D. Sanvitese) alla gara Fontanafredda – Sanvitese, valevole per il Torneo Nazionale Allievi “Trofeo Angelella” di Cavolano, disputatasi il 07.06.2012; nel corso della citata gara il Kaculi veniva espulso e veniva sanzionato con due giornate di squalifica (provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 14.06.2012, pag. 4, della Delegazione Provinciale di Pordenone). La squadra allievi della Sanvitese disputava ancora una gara valevole per il predetto “Trofeo Angelella” e precisamente Brugnera – Sanvitese, svoltasi il 10.06.2012 e valevole quale finale per il 3° e 4° posto della suddetta manifestazione. In tale gara, come emerge dai documenti ufficiali, anch’essi acquisiti agli atti, il calciatore Kaculi Marco non prendeva parte, motivo per cui, in base anche a quanto previsto dal regolamento del torneo, scontava in tale circostanza una delle due giornate di squalifica. Conclusosi il citato Torneo Allievi in data 10.06.2012, veniva accertato che l’A.S.D. Sanvitese non aveva più disputato, fino alla fine della scorsa stagione sportiva 2011/2012, alcuna gara ufficiale della categoria “allievi” in cui il Kaculi avrebbe potuto scontare la seconda giornata di squalifica inflittagli. Pertanto, terminata la stagione sportiva 2011/2012, al Kaculi rimaneva da scontare una giornata di squalifica e tale residuo di squalifica, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S., doveva essere scontato nella nuova stagione sportiva 2012/2013. All’inizio di questa stagione sportiva 2012/2013 il Kaculi ha cambiato Società: non fa infatti più parte della A.S.D. Sanvitese in quanto è stato tesserato per l’A.S.D. Azzanese. Da notare, inoltre, che nella corrente stagione sportiva 2012/2013 il menzionato calciatore non rientra più nella Categoria “Allievi” essendo nato il 06.08.1995 (infatti nel 2012/2013 possono essere impiegati fra gli “allievi” i calciatori nati nel 1996 e nel 1997 nonché giovani che abbiano compiuto i 14 anni di età); pertanto il Kaculi non può più partecipare all’attività organizzata dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della FIGC. Da un esame dei documenti ufficiali, si evince che il Kaculi ha preso parte, sin dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione 2012-2013, con l’A.S.D. Azzanese alle sottoriportate gare ufficiali: - Coppa Italia 2012-2013, girone “B” 1^ turno: 1^giornata 29.08.2012 AZZANESE – VIRTUS ROVEREDO; 2^ giornata 02.09.201 PORCIA AZZANESE; 3^ giornata 05.09.2012 AZZANESE – TORRE; - Campionato di Eccellenza: 1^ giornata 09.09.2012 MARANESE – AZZANESE 2^ giornata 16.09.2012 AZZANESE- MANZANESE. LE CONTRODEDUZIONI DELL’A.S.D. AZZANESE L’A.S.D. AZZANESE, a fronte del reclamo presentato dall’A.S.D. MANZANESE, replicava dichiarando che il calciatore KACULI non risultava nell’elenco dei “provvedimenti disciplinari oltre il termine per la stagione 2011/2012”, pubblicato sul comunicato ufficiale n. 63 del 29.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone; la detta Società dichiarava altresì che, dopo aver consultato il citato comunicato ufficiale, aveva ritenuto che il Kaculi non avesse pendenze da scontare. Al riguardo, si pone all’attenzione che il predetto elenco – così come pubblicato sul C.U. n. 63 del 29.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, - era puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui comunicati ufficiali a tempo debito emessi, hanno valore ai fini disciplinari. Ad ogni buon conto, si fa presente che sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 29.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, pag. 13 (nel paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari oltre il termine dei Tornei organizzati dalle Società) era stato inserito il nominativo di Maculi Marco (invece di Kaculi Marco), della Società Sanvitese, con un residuo di squalifica da scontare di una giornata, di cui al C.U. n. 61: è evidente che si era trattato di un errore di digitazione. LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. Dagli accertamenti esperiti si desume che il Kaculi, all’inizio di questa stagione sportiva, doveva scontare una giornata di squalifica non avendo lo stesso scontato, entro la conclusione della scorsa stagione 2011/2012, l’intera sanzione (due giornate) inflittagli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pordenone, e pubblicata sul citato C.U. n.61 della Delegazione stessa, per l’infrazione commessa con la squadra “Allievi” della Sanvitese. Non si può non porre all’attenzione che, in base all’ordinamento federale, le sanzioni disciplinari devono essere sempre eseguite e con immediatezza e vanno interpretate ed applicate nel senso che producano effetto ed assicurino efficacia afflittiva e deterrente. L’ art. 45/1 C.G.S., contenuto nel titolo VI del C.G.S. riguardante l’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attivita’ Giovanile e Scolastica, contempla infatti l’obbligo per il calciatore colpito da squalifica di scontare la stessa in gare considerate ufficiali dalla L.N.D. e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, del C.G.S. - 32/ 16 - Segue Campionato di Eccellenza – RECLAMO gara AZZANESE - MANZANESE Il citato comma 6 dell’art. 22 C.G.S. contempla i residui di squalifiche non scontate nella stagione in cui sono state irrogate e detta le modalità per l’esecuzione dei residui stessi, anche da parte di calciatori che hanno cambiato Società (come nel caso del Kaculi). Il detto comma 6 dell’art. 22 C.G.S. recita testualmente: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Va posto all’attenzione, a questo punto, anche il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle seguenti norme: - l’ art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - l’art. 19, comma 11.3, recita infine:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dalla detta norma si evince che le squalifiche per una o più giornate di gara, se maturate in gare di Coppa Italia o di Coppa Regione, fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, mentre le sanzioni irrogate in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni vanno scontate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Al riguardo l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. Alla luce di quanto enunciato, il Kaculi non avrebbe potuto scontare il residuo della detta squalifica nella gare valevoli per il 1° turno della Coppa Italia 2012/2013 disputate dalla sua nuova società di appartenenza (A.S.D. Azzanese) per aver maturato la squalifica in competizione diversa dalla Coppa Italia stessa. CONCLUSIONI Dalla documentazione acquisita è stato accertato inequivocabilmente che - all’inizio della corrente stagione sportiva, il calciatore KACULI Marco, nato il 06.08.1995, matricola FIGC n. 4495660, aveva un residuo di squalifica di una giornata di gara ancora da scontare a seguito della sanzione inflittagli in relazione ad una gara valevole per un torneo nazionale “allievi”, autorizzato dalla F.I.G.C., da lui disputata con la Sanvitese (società in cui militava nella passata stagione sportiva), sanzione pubblicata sul C.U.n.61 del 14.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone; - il Kaculi, all’inizio della corrente stagione sportiva, ha cambiato Società in quanto dal 10.08.2012 risulta tesserato con l’A.S.D. Azzanese, Società che lo ha impiegato, con la prima squadra, sia nelle tre gare valevoli per il primo turno di Coppa Italia 2012/213 sia nelle prime due gare di Campionato di “Eccellenza”; inoltre lo stesso calciatore, in questa stagione 2012/2013, essendo nato nel 1995, non rientra più nella categoria “allievi” e non può più partecipare all’attività organizzata dal Settore per l’attività giovanile e scolastico; - il Kaculi avrebbe dovuto scontare il residuo della detta squalifica con la prima squadra della nuova società di appartenenza (A.S.D. Azzanese) nella gara valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza 2012-2013, disputatasi il 09.09.2012 e cioè Maranese – Azzanese, alla quale invece aveva preso parte. Tutto ciò premesso ed a seguito del predetto reclamo presentato dall’A.S.D. Manzanese, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. AZZANESE, in violazione dell’art. 22, punto 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il Campionato di Eccellenza, disputatesi il 16.09.2012 contro l’A.S.D. Manzanese, il calciatore KACULI Marco senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2011/2012, ritiene che la violazione stessa determini la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. medesimo per la suddetta gara. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. MANZANESE e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo; 2) infligge all’A.S.D. AZZANESE la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. MANZANESE del 16.09.2012 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) commina alla A.S.D. AZZANESE l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S. (responsabilità diretta): 4) squalifica il calciatore .KACULI Marco (A.S.D. Azzanese) per una ulteriore giornata; 5) inibisce fino 22 ottobre 2012 il Signor GIORDANO Davide, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Azzanese nella gara del 16.09.2012, (tale inibizione decorre dal 13.10.2012, in quanto già inibito fino al 12.10.2012) ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.; 6) rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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