COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alberto DE CECCO nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. UCC POZZUOLO; b) ASD UCC POZZUOLO. Il deferimento. Con Racc. dd 12.06.2012 ai sensi dell’ art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, dr. G. Tornatore, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: – – a) Alberto DE CECCO nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. UCC POZZUOLO per rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. a) del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; – b) la Società A.S.D. UCC POZZUOLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alberto DE CECCO nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. UCC POZZUOLO; b) ASD UCC POZZUOLO. Il deferimento. Con Racc. dd 12.06.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, dr. G. Tornatore, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - - a) Alberto DE CECCO nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. UCC POZZUOLO per rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. a) del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D. UCC POZZUOLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio presidente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione della A.S.D. UCC POZZUOLO al campionato di appartenenza (Promozione) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2011 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un campo di gioco omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2011/2012”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.09.2012. Il dibattimento. All’udienza del 13.09.2012 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; nessuno è invece comparso per il sig. Alberto DE CECCO nè per la Società A.S.D. UCC POZZUOLO. Le conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo la condanna del sig. Alberto DE CECCO a gg 15 di inibizione e quella della A.S.D. UCC POZZUOLO all’ammenda di € 190,00. La motivazione. Costituisce principio espressamente previsto dalle disposizioni civilistiche, e che non può non valere anche in ambito sportivo, quello secondo cui il debitore, è tenuto, a scanso di responsabilità, ad eseguire esattamente la prestazione dovuta gravando su di lui la dimostrazione di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione.- Nel caso in esame rappresenta un fatto pacificamente assodato che i dirigenti dell’A.S.D. UCC POZZUOLO non hanno provveduto a dar corso con precisione a tutti gli adempimenti stabiliti dal C.U. n° 1 dd 02.07.2011 del C.R. del FVG per l’iscrizione delle varie società sportive ai campionati di rispettiva competenza, e tra essi l’attestazione, entro il termine ordinatorio ivi stabilito, di disponibilità di un campo di gioco omologato.- Conseguentemente risulta fondato il contestato inadempimento in difetto di circostanze (quali un errore giustificabile, il caso fortuito o la forza maggiore) che valgano a liberare da responsabilità i soggetti deferiti. Sul piano sanzionatorio va detto invece che la C.D.T. non può discostarsi da quanto previsto nel già richiamato C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G. che, rappresentando la fonte di diritto regolatrice dei fatti contestati e delle sanzioni ad essi connesse, deve neccessariamente attenersi a quanto ivi disposto nell’emettere la propria decisione.- Al riguardo si vuol ricordare che il predetto comunicato così testualmente recita: “l’inosservanza del termine ordinatorio anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, va considerato come illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Gistizia Sportiva competenti, con una ammenda oppure con punti di penalizzazione”. Eque appaiono inoltre, in relazione ai fatti contestati, le richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Ritenuta la responsabilità di Alberto DE CECCO, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. UCC POZZUOLO, in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 15 (quindici); 2) Ritenuta la responsabilità diretta dell’A.S.D. UCC POZZUOLO infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 190,00- (centonovanta/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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