COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Tony BIASIOL (tesserato in qualità di calciatore sino al 16.07.11 con l’ASD CUSSIGNACCO); b) Alberto DE CECCO (tesserato in qualità di Presidente dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI; c) ASD UC TRE STELLE; d) ASD POZZUOLO DEL FRIULI; e) A.S.D. CUSSIGNACCO Calcio. Il deferimento. Con Racc. dd 17.05.2012 ai sensi dell’ art. 32 c.4 del C.G.S., venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: – a) Tony BIASIOL per rispondere dell’illecito di cui agli artt. 1 commi 1 e 5, e 36 comma 3 NOIF per avere esercitato, benché tesserato sino al 16.07.11 con qualifica diversa (calciatore) con altra società sportiva (ASD CUSSIGNACCO Calcio), le funzioni di allenatore della squadra esordienti dell’ASD UCC Pozzuolo nella stagione sportiva 2010/11 e della squadra giovanissimi dell’ASD UC TRE STELLE sino al 01.03.12 senza avere alcun titolo o abilitazione al riguardo; – b) Alberto DE CECCO per rispondere della “violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato” innanzi al Collaboratore della Procura federale incaricato di compiere le indagini e per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’ASD UCC POZZUOLO, “consentito ad un tesserato come calciatore in un’altra società di svolgere funzioni di allenatore per la squadra esordienti senza averne titolo”; – c) ASD UC TRE STELLE e d) A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. nonché della violazione degli artt. 23, comma 1° e 38 comma 1° NOIF concernenti i tecnici ed il relativo tesseramento; – e) A.S.D. CUSSIGNACCO Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 4 c. 2° del C.G.S.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 04/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Tony BIASIOL (tesserato in qualità di calciatore sino al 16.07.11 con l’ASD CUSSIGNACCO); b) Alberto DE CECCO (tesserato in qualità di Presidente dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI; c) ASD UC TRE STELLE; d) ASD POZZUOLO DEL FRIULI; e) A.S.D. CUSSIGNACCO Calcio. Il deferimento. Con Racc. dd 17.05.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - a) Tony BIASIOL per rispondere dell’illecito di cui agli artt. 1 commi 1 e 5, e 36 comma 3 NOIF per avere esercitato, benché tesserato sino al 16.07.11 con qualifica diversa (calciatore) con altra società sportiva (ASD CUSSIGNACCO Calcio), le funzioni di allenatore della squadra esordienti dell’ASD UCC Pozzuolo nella stagione sportiva 2010/11 e della squadra giovanissimi dell’ASD UC TRE STELLE sino al 01.03.12 senza avere alcun titolo o abilitazione al riguardo; - b) Alberto DE CECCO per rispondere della “violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato” innanzi al Collaboratore della Procura federale incaricato di compiere le indagini e per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’ASD UCC POZZUOLO, “consentito ad un tesserato come calciatore in un’altra società di svolgere funzioni di allenatore per la squadra esordienti senza averne titolo”; - c) ASD UC TRE STELLE e d) A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. nonché della violazione degli artt. 23, comma 1° e 38 comma 1° NOIF concernenti i tecnici ed il relativo tesseramento; - e) A.S.D. CUSSIGNACCO Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all’art. 4 c. 2° del C.G.S. Il deferimento dei soggetti dianzi indicati è frutto dell’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della segnalazione operata dal Comitato Regionale FIGC-LND cui il Presidente dell’ASD UCC POZZUOLO aveva indirizzato una missiva lamentando il comportamento anti-sportivo di altra società che attraverso una irrituale ”azione di convicimento” avrebbe tesserato alcuni giovani calciatori che avevano militato con il suo sodalizio (Pozzuolo).- Non avendo la denuncia trovato riscontro probatorio, nel corso delle indagini emergevano i fatti sopra descritti per i quali la Procura Federale procedeva al deferimento. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 13.09.2012. Il dibattimento. All’udienza di trattazione del 13.09.2012 davanti alla C.D.T. comparivano il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, ed il sig. Tony BIASIOL. Nessuno compariva invece per il sig. Alberto DE CECCO né per le tre società deferite. Le conclusioni. All’esito della discussione il rappresentante della Procura Federale formulava le seguenti richieste: - mesi 12 di squalifica a Tony Biasiol; - 45 gg di inibizione ad Alberto DE CECCO; € 600/00- di ammenda ciascuna alle Società TRE STELLE e POZZUOLO DEL FRIULI; € 150/00- di ammenda all’ASD CUSSIGNACCO. Da parte sua il sig. BIASIOL nel far presente di aver subito in passato, quando militava quale calciatore nel CUSSIGNACCO Calcio, un grave infortunio che gli aveva impedito di svolgere l’attività agonistica, ammetteva di aver svolto l’attività di allenatore, prima per il POZZUOLO DEL FRIULI e poi per un breve periodo per il TRE STELLE, ma di aver fatto ciò in buona fede avendo appreso solo dal deferimento dell’avvenuta rinnovazione del suo tesseramento con l’ASD CUSSIGNACCO Calcio, e di essersi determinato a svolgere la nuova attività in accordo con il presidente di detto ultimo sodalizio il quale si sarebbe attivato per iscriverlo (senza riuscirci stante il numero chiuso e la indisponibilità dei posti) ad un corso allenatori e gli avrebbe comunque riferito che “fino in terza categoria non era richiesto alcun patentino”. Concludeva pertanto il BIASIOL per essere mandato assolto dall’incolpazione. La motivazione. Le giustificazioni addotte dal BIASIOL a sostegno del suo comportamento non valgono a liberarlo dalla responsabilità per le violazioni che gli vengono ascritte. Il BIASIOL ha infatti palesemente violato, per sua stessa ammissione, il generale principio di lealtà, correttezza e probità sportiva con riferimento alla disposizione regolamentare (art. 34 c. 2° Reg.to del Settore Tecnico) che consente il cumulo delle attività di allenatore e calciatore solo a condizione che le stesse siano svolte “presso la medesima società”. E’ peraltro evidente che nessuna valenza esimente possono assumere le assicurazioni che il deferito sostiene aver ricevuto dal presidente dell’ASD CUSSIGNACCO Calcio senza sincerarsi personalmente, come avrebbe dovuto, della sua posizione giuridica e riscontrare la veridicità di quanto eventualmente riferitogli (e quindi di non essere più tesserato con la sua vecchia società) prima di intraprendere l’attività di allenatore per un diverso sodalizio. Tutt’al più la situazione soggettiva descritta dal BIASIOL può essere presa in considerazione ai fini dell’entità della sanzione che la CDT, valutate le modalità di svolgimento dei fatti, e l’atteggiamento tutto sommato collaborativo e comunque non ostativo all’accertamento della verità tenuto nel corso delle indagini dall’interessato nei cui confronti non risultano sussistere precedenti di alcun tipo, ritiene di poter contenere come da dispositivo. La richiesta sanzionatoria del Sostituto Procuratore Federale risulta invece meritevole di accoglimento per quanto riguarda la posizione del sig. Alberto DE CECCO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD POZZUOLO DEL FRIULI) il quale, ritualmente convocato per riferire in merito alle vicende riguardanti l’indagine da cui ha tratto origine il presente deferimento, non solo non ha inteso ottemperare all’obbligo di presentazione davanti agli organi della Giustizia Sportiva imposto dall’art. 1 c. 3° CGS senza addurre alcun giustificato impedimento, ma così facendo oltre al suo disinteresse per l’attività inquirente e per la giustizia sportiva in genere (non avendo ritenuto di comparire neppure dinanzi alla CDT) risulta aver posto in essere una clamorosa retromarcia rispetto ad una denuncia di illecito da lui stesso formulata e riguardo alla quale sarrebbe stato lecito attendersi i suoi doverosi chiarimenti. All’affermata responsabilità dei deferiti consegue di diritto l’inevitabile responsabilità oggettiva delle società con cui essi risultavano tesserati all’epoca dei fatti o del cui illecito comportamento si sono in ogni caso avvalse. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) Ritenuta la responsabilità di Tony BIASIOL in ordine ai fatti allo stesso ascritti infligge allo stesso la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2012; 2) Ritenuta la responsabilità di Alberto DE CECCO in ordine ai fatti allo stesso ascritti infligge allo stesso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 45 (quarantacinque); 3) Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. UC TRE STELLE in ordine ai fatti ascritti a Tony BIASIOL infligge alla stessa l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); 4) Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’ASD POZZUOLO DEL FRIULI in ordine ai fatti ascritti a Tony BIASIOL infligge alla stessa l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); 5) Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’ASD CUSSIGNACCO CALCIO in ordine ai fatti ascritti a Tony BIASIOL infligge alla stessa l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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