COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI BELLARDINI TOMMASO, CARNEVALE ANGELO, NALLO GIUSEPPE , NALLO RAFFAELE; IL PRIMO PRESIDENTE E RAPP.TE LEGALE PRO-TEMPORE E GLI ALTRI, DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. SELVAVETERE FONDI, E DEI CALCIATORI DE SOUZA PEREIRA WILLIAM HENRIQUE, RECCHIA FABIO, TRINCA FABIO , PALOMBI OSCAR , CESALE SIMONLUCA E TAMMETTA MATTEO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHE’ DELLA SOCIETA’ SELVAVETERE FONDI, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLE F.C. PRO CALCIO FONDI E MONTE SAN BIAGIO, PER L’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI BELLARDINI TOMMASO, CARNEVALE ANGELO, NALLO GIUSEPPE , NALLO RAFFAELE; IL PRIMO PRESIDENTE E RAPP.TE LEGALE PRO-TEMPORE E GLI ALTRI, DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA SOCIETA' A.S.D. SELVAVETERE FONDI, E DEI CALCIATORI DE SOUZA PEREIRA WILLIAM HENRIQUE, RECCHIA FABIO, TRINCA FABIO , PALOMBI OSCAR , CESALE SIMONLUCA E TAMMETTA MATTEO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHE' DELLA SOCIETA' SELVAVETERE FONDI, AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLE F.C. PRO CALCIO FONDI E MONTE SAN BIAGIO, PER L'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Con trasmissione da parte del Comitato Regionale Lazio, degli atti relativi all'esposto del 10.05.2012, da parte del Presidente della Polisportiva Frasso , come acquisito dalla Procura Federale, lo stesso Organo inquirente deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale tutti i soggetti in epigrafe indicati per rispondere delle violazioni loro ascritte. In particolare riguardo ai dirigenti della A.S.D. Selvavetere Fondi , per aver questi sottoscritto le distinte delle relative gare del Campionato Provinciale di terza categoria, in cui si dichiarava sotto la loro responsabilità che i calciatori assoggettati al procedimento richiamato , erano regolarmente tesserati . In relazione ai calciatori suddetti, perché gli stessi prendevano parte a più partite , pur non avendone alcun titolo In fine riguardo alle Società interessate all'atto di deferimento, per risponderne queste stesse per responsabilità diretta e oggettiva. La Commissione Disciplinare territoriale, premessa per la fattispecie la sua competenza per il presente giudizio, fissava l'udienza per la discussione ed assegnava ai deferiti termine per deposito delle memorie difensive. In sede di audizione del giorno 11.09.2012, era presente l'Avv. Leonardo Feula per il calciatore Recchia Fabio, e personalmente il sig. Carnevale Angelo, Nallo Raffaele e Giuseppe , mentre risultavano assenti dal giudizio gli altri deferiti. Il procuratore del giocatore Recchia Fabio, riportandosi alla propria memoria difensiva affermava la regolarità del tesseramento del suo assistito e che l'equivoco era scaturito da un errore materiale della trascrizione della data di nascita, da parte dell'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lazio. Pertanto concludeva con la richiesta di proscioglimento, data anche la buona fede del calciatore . Così parimenti il dirigente Sig. Carnevale Angelo, invocava pure tale elemento scusante, anche nei confronti della Società . Da parte sua la Procura Federale a mezzo del suo rappresentante, chiedeva l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le loro violazioni specificatamente ascritte e pertanto, per De Souza Pereira William Henrique tre giornate di squalifica, Trinca Fabio quattro giornate di squalifica, per Palombi Oscar e Cesale Simonluca una giornata di squalifica e a Tammetta Matteo tre giornate di squalifica. Per il rappresentante legale, Bellardini Tommaso , sei mesi di inibizione , per gli altri dirigenti, Carnevale Angelo e Nallo Giuseppe , un mese di inibizione e tre mesi di inibizione a Raffaele Nallo. Mentre alle Società sportive, Pro Calcio Fondi, euro 400,00 di ammenda , all'A.S.D. Selvavetere Fondi euro 1.500,00 di ammenda con cinque punti di penalizzazione, in fine per la F.C. Monte San Biagio 400,00 euro di ammenda. La Commissione Disciplinare esaminati tutti gli atti del procedimento e sentite le parti interessate, ritiene sussistere le violazioni ascritte ai deferiti, come la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall'ordinamento sportivo, della A:S.D. Selvavetere Fondi , quella della Pro Calcio Fondi e della Soc. Monte San Biagio. Invece accoglie le istanze della difesa per il calciatore Recchia Fabio, a cui può essere riconosciuta anche per le spiegazioni fornite, la sua totale buona fede. E' convinzione comunque di questo Organo giudicante,valutata ogni circostanza e in base ad una generale analisi dei fatti, di graduare meglio le richieste delle sanzioni proposte dalla Procura nei confronti dei deferiti, pur ritenendo le condotte messe in essere da questi ultimi, certamente contrarie ai principi di lealtà ,probità e correttezza sportiva. Tanto premesso; DELIBERA Riconosciuta la responsabilità dei deferiti , per i fatti contestati , di infliggere ai calciatori: De Souza Pereira William Henrique , Trinca Fabio, Palombi Oscar, Cesale Simonluca e Tammetta Matteo, una giornata di squalifica. Proscioglie il calciatore Recchia Fabio. A Bellardini Tommaso, legale rapp.te della Società Selvavetere Fondi, tre mesi di inibizione , a Nallo Raffaele un mese di inibizione. A Carnevale Angelo, e Nallo Giuseppe 15 giorni di inibizione . Alle Società A.S.D. Selvavetere Fondi, tre punti di penalizzazione ed euro 750,00 di ammenda; per la Pro Calcio Fondi e per la Soc. Monte San Biagio l'ammenda di euro 250,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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