COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAMORGESE VALERIO, CALCIATORE DELLA SS ROMULEA E DELLA S.S. ROMULEA ASD.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 04.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAMORGESE VALERIO,
CALCIATORE DELLA SS ROMULEA E DELLA S.S. ROMULEA ASD.
Con atto del 21 giugno 2012 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione
Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Lamorgese Valerio, all’epoca dei fatti tesserato come
calciatore della S.S. Romulea , per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del
CGS ed in riferimento agli articolo 30 comma 2 e 4 e la società S.S. Romulea ASD. della
violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta
antiregolamentare ascritta al proprio tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo Requirente
deduceva che l’allenatore della società Juventude Terracina, Sig. Giovanni Perrotta, aveva
denunciato alla Procura Federale il comportamento del Sig. Valerio Lamorgese, che si era
costituito parte civile nel procedimento penale a carico del Perrotta senza aver richiesto alla
F.I.G.C. la prevista autorizzazione ex articolo 30 comma 4 dello Statuto Federale. A seguito delle
indagini esperite era emerso che effettivamente il Lamorgese si era costituito parte civile nel
procedimento penale 202/09 pendente innanzi al Giudice di Pace Penale del Tribunale di Latina a
carico del Perrotta, imputato per il reato p.p. dall’articolo 582 c.p. per aver procurato al Lamorgese
lesioni, con prognosi di giorni sei, cingendolo al collo con violenza tanto da bloccargli il respiro,
facendolo divenire cianotico. L’indagine appurava altresì che in esito alla gara del campionato
Allievi Regionali Juventude Terracina – Romulea del 21-12-2008, il Giudice Sportivo competente
aveva applicato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 250, nonché la squalifica di vari calciatori per due giornate di
gara; si era altresì accertato che il Lamorgese non aveva richiesto alcuna autorizzazione per
presentare in giudizio la costituzione di parte civile contro il Perrotta.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone
avviso alle parti ed assegnando ai deferiti il termine per il deposito di memorie e deduzioni
difensive.Faceva pervenire memoria la S.S. Romulea ASD che sottolineava preliminarmente che il
calciatore Lamorgese aveva interrotto il tesseramento con la SS Romulea il 30 giugno 2009
firmando il tesseramento per la successiva stagione sportiva con altra società. Nel merito rilevava
come non fosse in contestazione il diritto del Lamorgese di adire l’Autorità Giudiziaria in materia
penale con la presentazione di una denuncia o di una querela , diritto ormai per consolidata
Giurisprudenza sia del Collegio Arbitrale che del TNAS riconosciuto al tesserato senza la
preventiva autorizzazione, in ossequio al rispetto dei principi costituzionali contenuti negli articoli
24 e 25 della Carta, ma la costituzione di parte civile, che era avvenuta, per quanto a conoscenza
della società, dinanzi al Giudice di Pace di Terracina all’udienza del 22-9-2011 in epoca ben
successiva alla fine del vincolo dell’atleta con la società deferita .
Alla riunione era presente il legale munito di procura speciale della S.S. Romulea ASD nonché il
calciatore Lamorgese assistito dal proprio legale.
Preliminarmente il Lamorgese ha inoltrato la proposta di applicazione della sanzione ai sensi
dell’articolo 23 e 24 CGS, sottoscritta per approvazione dal rappresentante della Procura Federale
da cui è risultata una sanzione finale di mesi tre di squalifica ed € 250,00 di ammenda (sanzione
base mesi sei di squalifica ed ammenda di € 500,00 ridotta della metà ai sensi dell’articolo 24
CGS).
Il rappresentante della Procura Federale, viste le memorie difensive trasmesse nei termini, ha
invece concluso per il proscioglimento della S.S. Romulea.
Ritiene la Commissione che la sanzione applicata ai sensi dell’articolo 23 e 24 CGS non sia
congrua ed adeguata alle incolpazioni.
Innanzitutto, come è principio costante seguito dalla Commissione, a carico dei tesserati non
professionisti, non possono essere applicate sanzioni pecuniarie. Ciò in conformità della
statuizione dell’articolo 19 n. 6 del CGS che riserva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli
tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara.
Dalla lettura degli atti emerge poi la non colpevolezza del deferito rispetto alle violazioni ascritte.
Viene infatti contestato al Lamorgese di non aver richiesto al Consiglio Federale l’autorizzazione a
presentare l’atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale già instaurato innanzi al
Giudice di Pace di Terracina, sezione penale, a carico del tesserato Perrotta Giovanni, ciò in
violazione del vincolo di giustizia contenuto nell’articolo 30 comma 2 e 4 dello Statuto Federale.
L’addebito è però insussistente. Infatti la norma statutaria impone ai tutti i tesserati il rispetto delle
decisioni degli Organi Federali sia in materia economica, tecnica o disciplinare, ed il divieto di adire
la Giustizia ordinaria per eludere i procedimenti federali od impugnare le decisioni assunte dai detti
Organi. La costituzione di parte civile nel procedimento penale introduce nel processo l’istanza
della parte offesa volta ad ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in suo
favore. E’ quindi evidente che colui che deposita la costituzione di parte civile non da’ impulso al
processo penale che proseguirebbe comunque per suo conto, né mira evidentemente ad eludere
alcuna decisione della Federazione che giammai potrebbe condannare un tesserato a risarcire i
danni ad altro tesserato per un comportamento doloso tenuto nell’evento sportivo od a margine di
questo, in quanto tale procedimento non è tra quelli contemplati nell’Ordinamento Federale. Quindi
il Lamorgese non ha né eluso un provvedimento degli Organi disciplinari, che non poteva essere
assunto, né ha derogato dal vincolo di giustizia, in quanto non avrebbe potuto adire alcun Organo
Federale per richiedere la soddisfazione della sua istanza di risarcimento del danno. Dalla lettura
orientata costituzionalmente delle norme statutarie discende quindi che il vincolo di giustizia non
opera né per l’instaurazione del processo penale, in quanto a ciò osta la lettera e lo spirito degli
articoli 24 e 25 della Costituzione, naturalmente non derogabili da alcun ordinamento infrastatuale,
né per l’esercizio delle azioni all’interno del processo penale, e quindi per la costituzione di parte
civile e la citazione del responsabile civile.
Dal proscioglimento del calciatore discende quello della società di appartenenza che, tra l’altro,
non era la deferita, in quanto effettivamente nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, la
costituzione di parte civile può avvenire solo dopo la notifica alle parti della citazione a giudizio.
Non vi è in atti la copia della notifica alle parti della citazione a giudizio ma, in ogni caso, tale
adempimento è avvenuto dopo il 1 febbraio 2011, data del deposito in segreteria dell’atto
sottoscritto dal Pubblico Ministero della Procura di Latina, e quindi in epoca ben successiva allo
svincolo del calciatore dalla Romulea che data 30 giugno 2009.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni ascritte.
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