COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 27 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ACQUAVIVA CERRESE – GIOVENTÙ CALCIO DAUNA DEL 23.09.2012 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 3^GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.3.1. A.S.D. GIOVENTU' CALCIO DAUNA – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. -
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA ACQUAVIVA CERRESE - GIOVENTÙ CALCIO DAUNA DEL 23.09.2012 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 3^GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Telera
Giuseppe rappresentando che l'arbitro è stato indotto in errore dalla simulazione posta in essere
dall'avversario a seguito del contatto avuto con il Telera.
Il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, riporta con chiarezza l'accaduto, che si è
concretizzato in una condotta violenta tenuta dal calciatore Telera Giuseppe verso un avversario.
Le risultanze dello stesso, riportano, anche, che tale condotta è stata consequenziale alla
provocazione fatta dall'avversario e che essa non ha provocato danni al colpito, che appena dopo
si è rialzato ed ha ripreso regolarmente la gara. Il comportamento tenuto nella occasione dal
Telera, quindi, va sanzionato, riconoscendo però l'attenuante della provocazione.
La sanzione minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 19, comma 4, lettera b), per
questa infrazione può essere ridotta in applicazione proprio della previsione dello stesso articolo
riconoscendo le circostanze attenuanti.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto ridurre la squalifica del calciatore Telera Giuseppe a
due giornate.
Nulla per la tassa non versata.
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