COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG. BAROMETRO MASSIMO, DI LULLO MATTEO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUPI MOLINARO CAMPOBASSO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
6.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG. BAROMETRO MASSIMO, DI LULLO
MATTEO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUPI MOLINARO CAMPOBASSO
Con atto n. 8777/557 pf 11-12/AM/ma del 4 giugno 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. BAROMETRO Massimo, all'epoca dei fatti
allenatore della A.S.D. Lupi Molinaro CB, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver
offeso e colpito al volto con una testata facendolo cadere il sig. Matteo DI LULLO, procurandogli
danni fisici, nei minuti finali della gara Lupi Molinaro - Sesto Campano del 5.11.2011 valevole per il
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 4 OTTOBRE 2012 Pagina 536
campionato di Eccellenza - C.R. Molise; il sig. DI LULLO Matteo, arbitro benemerito, per violazione
dell'art. 1. comma 1, del C.G.S. per aver criticato e deriso pubblicamente il tecnico Massimo
Barametro ed i suoi calciatori nel corso della gara Lupi Molinaro - Sesto Campano del 5.11.2011
valevole per il campionato di Eccellenza - C.R. Molise; nonché la società A.S.D. LUPI MOLINARO
CAMPOBASSO, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti
ascritti al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare, rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura
Federale, ha proceduto alla trattazione del deferimento con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele
per la Procura Federale, dei sigg. Barometro Massimo e Di Lullo Matteo, nonchè dell'Avvocato
Mancini Francesco, che assisteva Barometro Massimo e la società Lupi Molinaro, e dell'Avvocato
Di Pietro Claudio, che assisteva Di Lullo Matteo.
La Procura Federale si riportava al deferimento e chiedeva procedersi alla trattazione dello stesso.
Venivano sentiti i deferiti Barometro Massimo e Di Lullo Matteo, che si riportano entrambi alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini della Procura Federale.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver ribadito quanto riportato negli atti del
deferimento, concludeva richiedendo applicarsi a carico del Barometro Massimo la sanzione della
inibizione per un anno, a carico del Di Lullo Matteo la sanzione della inibizione per mesi tre ed a
carico della società A.S.D. Lupi Molinaro CB la sanzione della ammenda di euro tremila.
Il difensore del Barometro, dopo aver illustrato le motivazioni a sostegno della difesa, concludeva
con la richiesta di rigetto e, in subordine, per la riduzione in modo considerevole della sanzione
richiesta a carico del suo assistito; anche per la società Lupi Molinari concludeva con la richiesta
di non riconoscersi la responsabilità oggettiva della società.
Il difensore del Di Lullo, dopo aver illustrato i motivi a sostegno della difesa, chiedeva di rigettarsi la
richiesta della Procura Federale.
La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue.
I fatti verificatisi il giorno 5 novembre 2011 riguardano il tesserato Barometro Massimo, allenatore
all'epoca dei fatti della società A.S.D. Lupi Molinaro CB, ed il tesserato Di Lullo Matteo, arbitro
benemerito della sezione A.I.A. di Campobasso. Il comportamento oggetto dell'odierno
deferimento è stato posto in essere sugli spalti dello stadio dove si svolgeva la partita tra la Lupi
Molinaro e il Sesto Campano: il Barometro in qualità di allenatore della Lupi Molinaro, espulso
dall'arbitro durante la gara, ed il Di Lullo quale spettatore della gara in questione. La Procura
Federale a seguito delle indagini avviate dopo la richiesta di deferimento pervenutegli dal
Presidente del C.R. Molise, che a sua volta era stato interessato dal C.R. Arbitri Molise, cui il Di
Lullo aveva rappresentato l'accaduto, e dal Presidente della società A.S.D. Lupi Molinaro, riteneva
di dover deferire il Barometro Massimo ed il Di Lullo Matteo per violazione dell'art. 1, comma 1, del
C.G.S. per il comportamento dagli stessi posto in essere, come sopra riportato.
Questa C.D. è tenuta a valutare se ricorrono le condizioni e gli elementi a sostegno del richiesto
deferimento e, in particolare, se il comportamento dei due tesserati possa essere sanzionato in
applicazione del vigente Codice di Giustizia Sportiva.
L'art. 1 del C.G.S., facente parte del titolo I del medesimo codice che riporta le norme di
comportamento, al comma 1, individua con estrema chiarezza i doveri e gli obblighi delle "società,
dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere
agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale"
imponendo loro la "osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva".
A parere di questa C.D. tra gli elementi costitutivi della norma ex art. 1 del C.G.S. rientrano: lo
svolgimento della attività nel momento del fatto contestato e la riferibilità del comportamento alla
attività sportiva. Ebbene, nel caso in esame, nessuno dei due tesserati stava svolgendo alcuna
attività che possa farsi rientrare tra quelle individuate nel comma 1; infatti l'uno non stava
svolgendo attività di allenatore (era stato espulso ed era in tribuna) e l'altro non stava svolgendo
attività di arbitro (era uno spettatore). Entrambi, quindi, erano sugli spalti per assistere alla gara
che si stava giocando e non erano parti attive alla attività sportiva vera e propria.
Ciò porta a ritenere che i fatti accaduti non rientrano tra quelli individuati dal C.G.S. nel comma 1
dell'art. 1 e per tale motivo non sanzionabili dalla Giustizia Sportiva.
Va pure evidenziato che nessun atto ufficiale di quelli espressamente individuati dall'art. 35 del
C.G.S. (mezzi di prova e formalità procedurali) riporta quanto verificatosi sugli spalti; sempre a
parere di questa Commissione Disciplinare, neppure il disposto del 4° comma del suddetto
articolo è applicabile al caso in esame, atteso che le segnalazioni fatte dal Di Lullo al Comitato
Regionale Arbitri e dal Presidente della società A.S.D. Lupi Molinaro al Presidente del Comitato
FIGC Molise, non riportano "infrazioni" ma solo azioni poste in essere da due persone in un
contesto particolare (spalti di uno stadio) che ben possono essere considerate in campi diversi da
quello sportivo, ma non certamente rientranti tra quelle sanzionabili dalla Giustizia Sportiva.
Va rilevato, inoltre, che la condotta tenuta dai due è stata del tutto marginale, atteso che tra i molti
spettatori presenti sugli spalti (il Di Lullo riferisce che erano presenti circa duecento spettatori) solo
pochissime persone si sono rese conto di quanto stava avvenendo.
In definitiva quanto accaduto tra il Barometro ed il Di Lullo, benché avvenuto sugli spalti durante
una partita di calcio tra due persone in possesso di tessere della F.I.G.C., non può ritenersi in
alcun modo perseguibile dalla Giustizia Sportiva perché estraneo alla attività sportiva e perché
nessuno dei due era al momento del fatto impegnato in una delle attività individuate dall'art. 1,
comma 1, del C.G.S.
Il comportamento tenuto il giorno 5 novembre 2011 dal Barometro Massimo e dal Di Lullo Matteo,
a parere di questa C.D., va valutato in una ottica di violazione delle norme deontologiche e
comportamentali proprie degli ordinamenti che regolano i settori di appartenenza dei due deferiti: il
Settore Tecnico per l'Allenatore Barometro Massimo e l'Associazione Italiana Arbitri per l'Arbitro
Benemerito Di Lullo Matteo.
Tale conclusione, di conseguenza, fa venire meno anche il deferimento per responsabilità
oggettiva dalla società A.S.D. Lupi Molinaro Campobasso per il comportamento del suo tesserato
Barometro Massimo.
P.Q.M.
la C.D., ritenuto che non ricorrono le condizioni per ritenere sanzionabili dalla Giustizia Sportiva i
comportamenti tenuti dai sigg. Barometro Massimo e Di Lullo Matteo e rilevato, altresì, che non
ricorrono gli elementi per affermare la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Lupi Molinaro,
RIGETTA il deferimento di BAROMETRO Massimo, di DI LULLO Matteo e della società A.S.D.
LUPI MOLINARO CAMPOBASSO.
Dispone che copia della presente delibera, unitamente a copia degli atti del presente deferimento
venga inviata al Settore Tecnico della FIGC, per quanto di competenza in merito alla valutazione
della condotta tenuta dall'Allenatore Barometro Massimo, ed al Comitato Regionale A.I.A. di
Campobasso ed alla Sezione A.I.A. di Campobasso, per quanto di competenza in merito alla
trasmissione degli atti stessi alla Procura Arbitrale per la valutazione della condotta tenuta
dell'Arbitro Benemerito Di Lullo Matteo.
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