COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BARISARDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 10 del 20.09.2012. Gara Barisardo / Serramanna del 16.09.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BARISARDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 10 del 20.09.2012. Gara Barisardo / Serramanna del 16.09.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Barisardo ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Alan Barrili è stato squalificato per cinque giornate per aver posto in essere gravi comportamenti violenti nei confronti di più giocatori avversari nonché avverso la sanzione pecuniaria di Euro 200,00 inflitta alla ricorrente per intemperanze del pubblico verso la terna arbitrale, violenza nei confronti di un giocatore e per assenza delle forze dell’ordine. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, contesta la fondatezza dei presupposti della sanzione pecuniaria oltre che l’adeguatezza della squalifica comminata al calciatore Barrili. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. Per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Barrili, occorre evidenziare che, dalla lettura del referto arbitrale, emerge una grave condotta dallo stesso posto in essere, connotata dai requisiti della violenza e della reiterazione, di talchè essa è del tutto adeguata ai fatti così come descritti; essa va pertanto integralmente confermata. Per quanto riguarda invece la sanzione pecuniaria si evidenzia il fatto che la società Barisardo aveva tempestivamente provveduto a comunicare alla locale Stazione dei Carabinieri il calendario delle gare, cosicchè nessuna responsabilità può essere contestata, né mossa alla reclamante. Alla stessa stregua anche le asserite intemperanze vocali poste in essere dal pubblico devono essere dettagliatamente valutate, nel senso che non tutte le espressioni contenute nel referto arbitrale, possono essere qualificate come offensive. Ciò nondimeno, la società ricorrente va sanzionata per i comportamenti violenti o comunque tentati da parte del pubblico; ne consegue che l’ammenda più equa è quella di Euro 100,00 ridotta per assenza di responsabilità per mancanza delle forze dell’ordine e per parziale offensività delle espressioni riportate nel referto di gara. Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione pecuniaria ad Euro 100,00, conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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