COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 del 02.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 3/A A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 (CT) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara Coppa Sicilia Regionale A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990/Real Paternò T.Fazio 2006 del 26/09/2012 – Comunicato Ufficiale 96 LND del 28/09/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 del 02.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 3/A A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 (CT) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara Coppa Sicilia Regionale A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990/Real Paternò T.Fazio 2006 del 26/09/2012 – Comunicato Ufficiale 96 LND del 28/09/2012. Con atto del 29/09/2012 la società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 propone reclamo in appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara in oggetto. La società appellante, pur ammettendo il vizio di forma rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, insiste nel merito evidenziando la posizione irregolare, per squalifica, del calciatore Daidone Francesco, per cui chiede che le venga assegnata gara vinta. Preliminarmente si rileva che il reclamo è da dichiarare inammissibile, in quanto in sede di appello non possono essere sanati i vizi procedurali dei reclami di primo grado (art.33 comma 9 C.G.S.). Il vizio di forma riscontrato dal Giudice Sportivo Territoriale, lo si ripete, risulta peraltro ammesso dalla stessa reclamante in questa sede e preclude l’esame di merito del gravame. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla 1990 e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it