COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 del 02.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 4/A G.S.D. Calcio Rangers (PA) avverso le squalifiche dei calciatori Pumo Rosario (sei gare) e Corda Vincenzo (tre gare) – Gara 1^ categoria “B” G.S.D. Calcio Rangers/Stefanese del 23/09/2012 – Comunicato Ufficiale LND 88 del 26/09/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 del 02.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 4/A
G.S.D. Calcio Rangers (PA) avverso le squalifiche dei calciatori Pumo Rosario (sei gare) e Corda Vincenzo (tre gare) – Gara 1^ categoria “B” G.S.D. Calcio Rangers/Stefanese del 23/09/2012 – Comunicato Ufficiale LND 88 del 26/09/2012
Con tempestivo appello la società G.S.D. Calcio Rangers ha impugnato le decisioni in oggetto, chiedendo una riduzione delle sanzioni a carico di entrambi i calciatori.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva l’inammissibilità dell’l’appello a carico del calciatore Pumo Rosario per assoluto difetto di motivazione.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Corda Vincenzo, il reclamo “de quo” deve essere invece respinto in quanto, come è noto, il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del referto arbitrale si evince che il Sig. Corda Vincenzo è stato espulso al 49’ del 2° tempo perché in maniera minacciosa chiedeva all’arbitro di prolungare il recupero e, avutone un rifiuto, lo insultava e incitava i suoi compagni a protestare nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua in relazione ai fatti posti in essere dal Corda.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Pumo Rosario e lo rigetta per quanto riguarda la squalifica del calciatore Corda Vincenzo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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