CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Daniele Tondon / Federazione Italiana Danza Sportiva
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Daniele Tondon / Federazione Italiana Danza Sportiva
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 11 settembre
2012 ha deliberato a maggioranza il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 553 promosso (con istanza prot. n. 2686 del 25 novembre
2011) da:
Daniele Tondon, residente in San Giovanni al Natisone (UD), Viale delle Scuole n. 14/4,
rappresentata e difesa dall’avv. Davide Perrotta, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, come da delega in calce alla istanza di arbitrato
ricorrente
contro
Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Roma, Stadio
Olimpico – Curva Sud, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
pro tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, giusta
delega a margine della memoria di costituzione
resistente
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Daniele Tondon (il “sig. Tondon” o il “Ricorrente”) è un tesserato presso la
Federazione Italiana Danza Sportiva, presso la quale ha rivestito la carica di Vice
Coordinatore Arbitrale Nazionale.
2. La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) (la “FIDS”, la “Federazione” o la
“Resistente”), associazione senza fini di lucro, è l’ente di governo della danza sportiva in
Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare tale attività in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. A seguito della denuncia di un tesserato FIDS, che aveva riportato l’esistenza,
all’interno della Federazione, di un sistema di alterazione dei risultati di molteplici gare di
danza sportiva (definito “sistema Cuocci”), la Procura Federale svolgeva delle indagini che
si concludevano con il deferimento, in data 15 marzo 2011, di svariati tesserati, per
rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro
imputate.
4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad imputare
al sig. Tondon di aver violato
“- la regolamentazione sportiva del CONI che impone ai tesserati il rispetto dei principi
di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti dell’ordinamento
sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo
svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito
vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del
CONI;
- i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di
Giustizia;
- i principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa, sociale
e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto FIDS e l’art. 15 lettera a)
e b) del Regolamento organico FIDS;
integrando, altresì, la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4 n. 1 e 2 del
Regolamento di Giustizia FIDS, nonché di omessa denuncia di cui all’art. 6 del
Regolamento di Giustizia Sportiva;
ricorrendo anche le seguenti circostanze aggravanti:
- l’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti
dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1 lett. a) del
Regolamento di Giustizia”.
5. Secondo la Procura Federale, il sig. Tondon, pur essendo stato a conoscenza del
sistema Cuocci, non l’avrebbe in alcun modo impedito, né l’avrebbe denunciato agli organi
competenti.
6. Con decisione n. 8 del 26 luglio 2011 la Commissione Giudicante della FIDS (la
“Commissione Giudicante”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura
Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo al Ricorrente la
sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per 5 (cinque) anni.
7. A sostegno di siffatta conclusione la Commissione Giudicante ha così argomentato,
trattando la posizione del sig. Tondon unitamente a quella di altri tesserati:
“Ritiene questa Commissione che dagli elementi probatori acquisiti agli atti del
procedimento, sia ravvisabile una condotta gravemente omissiva da parte dei tesserati …
relativamente alla mancata denuncia alla Procura Federale del “progetto” o “sistema”
ideato dal Nicola Cuocci, volto a predeterminare – o, comunque, a fortemente
condizionare - i risultati delle competizioni a livello nazionale, di cui essi, per quanto è
stato dimostrato, erano a conoscenza. Benché, infatti, gli incolpati abbiano negato di aver
partecipato alla riunione del 29/5/2010 nella quale - è provato - l’allora Presidente
Ferruccio Galvagno redarguì la Alessia Betti (componente il pannello giudicante) per non
aver rispettato le dichiarazioni di voto impartitele dal Cuocci, per il tramite del Madonia,
Betti e Madonia, ascoltati come testimoni nel corso del procedimento, hanno confermato la
partecipazione attiva e per tutta la durata della stessa di Valeri, Tondon e Tecchio alla
riunione in questione. La presenza degli incolpati, poi, è stata ulteriormente confermata
dal Ferruccio Galvagno e dal Flemac (in occasione della sua audizione innanzi al
Procuratore Federale). La Commissione ritiene, per le ragioni in precedenza illustrate, che
tali testi siano attendibili. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene dimostrata
l’omissione contestata dalla Procura Federale agli incolpati, che avrebbero avuto l’obbligo
di denunciare alla Procura Federale le attività cui erano stati, se non direttamente
partecipi, quantomeno testimoni.
… Tale condotta si pone in pieno contrasto con quanto previsto dagli artt. 1, I comma e 6
del Regolamento di Giustizia e, a giudizio, della Commissione è ulteriormente aggravata,
ai sensi degli artt. 24, II comma e 27, I comma lett. a) del Regolamento di Giustizia, dalla
carica all’epoca rivestita dagli incolpati, i quali, stanti le rispettive cariche e funzioni,
avrebbero dovuto garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Le condotte
degli incolpati come sopra ricostruite ed in base ai fatti posti alla base del capo di
incolpazione, a giudizio della Commissione, vanno ricondotte esclusivamente nell’ambito
della violazione dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S.”.
8. Contro tale decisione il sig. Tondon (così come, con separati atti, alcuni dei soggetti
sanzionati) proponeva appello alla Commissione d’Appello (la “CAF”).
9. Con decisione del 17 ottobre 2011 (la “Decisione”), la CAF disattendeva tutte le
censure sollevate dall’odierno Ricorrente e confermava la sanzione irrogata.
10. La Decisione veniva così motivata:
“Per gli appellanti Sigg.ri Valeri, Tondon e Tecchio, la Commissione di Appello Federale
ritiene provata la loro partecipazione fattiva e collaborativa al c.d. “sistema Cuocci”.
Sia le dichiarazioni rese dai denuncianti, le stesse deposizioni rese dagli incolpati avanti la
Procura Federale e le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, dimostrano
non solo l’assoluta consapevolezza dei Sigg.ri Valeri, Tondon e Tecchio circa la loro
partecipazione al c.d. “sistema Cuocci” ma, addirittura, l’assoluta assenza da parte degli
incolpati di percezione della grave antigiuridicità delle loro condotte. Fatto ancor più grave
se riferito alla loro qualità dirigenziale all’interno della FIDS”.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
11. Con istanza in data 25 novembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente
arbitrato chiedendo, in riforma della Decisione, “l’assoluzione con formula piena” del sig.
Tondon, o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata con una più mite e congrua.
Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni.
12. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv.
Dario Buzzelli.
13. Con memoria datata 15 dicembre 2011, la FIDS si costituiva nel procedimento
arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’odierno
Ricorrente, in quanto ritenute inammissibili e infondate, con conferma della decisione
impugnata.
14. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro il prof. avv.
Massimo Zaccheo.
15. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il
prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 13 gennaio 2012 accettava l’incarico.
16. Il 17 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della
controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio
disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alle parti per il deposito di
memorie contenenti deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti e per replica e
eventuali controdeduzioni, riservandosi all’esito del deposito delle memorie e delle repliche
di disporre in ordine alla prosecuzione del giudizio.
17. Con ordinanza del 23 marzo 2012 il Collegio Arbitrale disponeva in ordine alle
prove per testi sui capitoli dedotti dal Ricorrente, fissando l’udienza del 4 aprile 2012 per il
prosieguo del giudizio. Nella medesima ordinanza il Collegio disponeva la proroga di 90
giorni del termine per il deposito del lodo.
18. All’udienza del 4 aprile 2012 veniva sentiti il teste ammesso, sig. Rotaris, mentre
alla successiva udienza del 26 aprile 2012 veniva espletato l’interrogatorio libero del sig.
Tondon.
19. Alla successiva udienza del 21 maggio 2012 il Collegio concedeva alle parti termine
per il deposito di memorie conclusionali e documenti e fissava l’udienza di discussione.
20. All’udienza del 12 luglio 2012, fissata per la discussione, le parti illustravano le
rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. Nel corso
dell’udienza, inoltre, il Collegio dava atto che erano pervenute le dichiarazioni dei difensori
delle parti dell’11 luglio 2012 con le quali era stata concessa una ulteriore proroga del
termine per la pronuncia del lodo, che veniva concordemente fissato al 30 settembre
2012.
21. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del sig. Tondon
22. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di
“riformare la deliberazione impugnata e, per l’effetto, pronunciare l’assoluzione con
formula piena del sig. Daniele Tondon, per essere quest’ultimo estraneo alle contestazioni
mosse a proprio carico e non sussistendo prove precise, univoche e concordanti che
possano condurre ad un giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio, essendo
necessario, anche in ambito sportivo, la certezza della responsabilità, trattandosi di
provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo.
In subordine, … si chiede comunque che la sanzione irrogata venga sostituita con una più
mite e congrua, tenuto conto delle censure che sono state mosse”.
23. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni.
b. Le domande della FIDS
24. Nella propria memoria di costituzione, la FIDS ha chiesto al Collegio Arbitrale di
“respingere comunque e in ogni caso il ricorso e tutte le domande e conclusioni e richieste
istruttorie ivi proposte perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, con conferma
delle decisione impugnate e della sanzione irrogata”.
C.3 La posizione delle parti
25. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e
senza alcuna pretesa di completezza. Ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha
attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle
parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Tondon
26. Il Ricorrente critica la Decisione impugnata sotto diversi profili.
27. In primo luogo, il Ricorrente critica la Decisione in quanto essa avrebbe omesso di
analizzare e valutare i motivi d’appello svolti avverso la pronuncia della Commissione
Giudicante, sul ritenuto presupposto che il sig. Tondon, nel giudizio di fronte alla CAF, non
avrebbe allegato fatti nuovi rispetto a quanto già oggetto di accertamento. Per tale motivo,
a parere del Ricorrente, la CAF avrebbe violato la regola dell’adeguatezza della
motivazione, avendo acriticamente recepito l’accertamento di responsabilità (erroneo a
parere del Ricorrente) effettuato in primo grado.
28. In secondo luogo, poi, il Ricorrente critica gli elementi probatori posti dagli organi
disciplinari della FIDS a fondamento dell’accertamento di responsabilità e dell’irrogazione
della sanzione.
29. Il Ricorrente, a tal proposito, sottolinea che l’inibizione per cinque anni da ogni
attività federale gli sarebbe stata inflitta per il solo fatto della sua partecipazione ad una
riunione tenutasi in data 29 maggio 2010, ed in assenza di minimi elementi di prova anche
solo indiziari circa il contenuto della riunione in discorso e la partecipazione “attiva e
consapevole” del Ricorrente. Al contrario, il Ricorrente ritiene di aver ampiamente
dimostrato, in tutte le fasi del procedimento disciplinare ed anche di fronte a questo
Collegio, che, da un lato, egli nella riunione del 29 maggio 2012 non avrebbe ravvisato la
sussistenza di comportamenti da parte dei partecipanti in violazione della
Regolamentazione FIDS-CONI, tali da imporgli l’obbligo di denuncia e, dall’altro, di non
aver mai avuto conoscenza di fatti e/o vicende relativi al sistema di alterazione dei risultati
delle competizioni di danza sportiva ideato e posto in essere dal sig. Cuocci.
30. Ed invero, il Ricorrente afferma che sarebbe stato provato nel procedimento di aver
partecipato alla riunione del 29 maggio 2010, in qualità di Presidente della WDSF
Professional Division, unicamente per fornire un chiarimento richiesto dai sig.ri Betti e
Madonia in merito alla possibilità che coppie non tesserate FIDS potessero partecipare a
una manifestazione. Concluso il proprio intervento, poi, egli non avrebbe più seguito la
conversazione svoltasi fra il sig. Galvagno e la sig.ra Betti. L’ammissione di aver
partecipato alla riunione in oggetto, in ogni caso, a parere del Ricorrente, non costituisce
conferma della sua conoscenza del c.d. sistema Cuocci.
31. Il Ricorrente, inoltre, contesta l’attendibilità dei testi sig.ri Betti e Madonia, in quanto
portatori di interessi propri nella vicenda e da motivi di rancore verso il sig. Tondon, e
legati al denunciante sig. Pregnolato, e sottolinea le numerose contraddizioni in cui gli
stessi sono incorsi, che avrebbero partecipato all’incontro, subendo le conseguenze
dell’illecito posto in essere, senza peraltro denunciarlo né in quella sede né
successivamente.
32. La Decisione impugnata sarebbe erronea, poi, anche sotto il profilo dell’entità della
sanzione irrogata, in quanto del tutto sproporzionata sia rispetto alle accuse mosse al
Ricorrente (quand’anche fossero state adeguatamente provate), sia in considerazione
della pregressa condotta del Ricorrente ed in confronto con le ben più miti sanzioni
irrogate ad altri indagati nel medesimo procedimento, dei quali è stata provata la relazione
con il sig. Cuocci.
33. Gli organi di giustizia avrebbero pertanto violato il principio di presunzione di non
colpevolezza dell’accusato, la regola dell’onere della prova gravante sull’accusa, l’obbligo
di motivare le decisioni e il dovere di infliggere sanzioni eque: nel caso in esame,
l’assenza di alcuna prova (neppure indiziaria) in ordine alla responsabilità del sig. Tondon
avrebbe dovuto portare inevitabilmente all’assoluzione del Ricorrente, chiesta in questo
arbitrato.
b. La posizione della FIDS
34. La FIGC si oppone al ricorso del sig. Tondon, deducendone l’infondatezza.
35. In primo luogo, sarebbe infondata la censura di difetto di motivazione, posto che
comunque la Decisione impugnata è, secondo la Resistente, sufficientemente motivata in
relazione alle accertate responsabilità.
36. Del pari, nessun pregio avrebbero lamentate presunte lesioni del diritto di difesa e
del contraddittorio, concretizzate nel rigetto delle istanze istruttorie formulate dal sig.
Tondon. In proposito, premesso che comunque il giudice, nel rispetto del limite derivanti
dal principio dell’onere della prova, è libero di valutare le prove acquisite, sotto il profilo
della loro attendibilità e congruenza, la Resistente rileva che la decisione di rigetto delle
istanze istruttorie del sig. Tondon era compiutamente motivata e condivisibile.
37. In secondo luogo, poi, secondo la Resistente, il ricorso sarebbe infondato nel
merito. Nel caso in esame, infatti, risulterebbe provata la partecipazione del sig. Tondon
all’incontro del 29 maggio 2010, nel corso del quale il sig. Galvagno, in una discussione
con la sig.ra Betti, avrebbe dato atto dell’esistenza del sistema di alterazione e
preordinazione dei risultati delle competizioni di danza sportiva. Tale circostanza risulta
dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del procedimento davanti alla Procura
Federale. Pertanto, deve ritenersi provata la conoscenza, da parte del Ricorrente, del c.d.
sistema Cuocci, mentre il Ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova a suo discarico.
38. La responsabilità del Ricorrente per i fatti contestati, infatti, non riguarda la
partecipazione del sig. Tondon alla riunione, né il tenore della stessa, quanto l’omessa
denuncia di un illecito.
39. In proposito, a parere della Resistente, l’affermazione del sig. Tondon di non aver
avuto consapevolezza dell’illiceità delle dichiarazioni fatte dal sig. Galvagno in tale
riunione aggraverebbe la posizione del Ricorrente, posto che lo stesso, in ragione della
carica rivestita di Vice Coordinatore Arbitrale Nazionale, aveva il compito di garantire
l’imparzialità e terzietà dei giudici di gara ed avrebbe, pertanto, potuto più di ogni altro
percepire l’illiceità della condotta volta a predeterminare i risultati di gara. Pertanto,
l’affermazione del sig. Tondon di non aver percepito l’antigiuridicità delle condotte poste in
essere in tale riunione, lungi dallo scagionarlo, finirebbe, a parere della Resistente, per
avallare l’ipotesi accusatoria e a rendere particolarmente grave la condotta omissiva.
40. Prive di pregio, poi, a parere della Resistente, sarebbero le affermazioni del
Ricorrente in merito alla mancata denuncia dell’illecito da parte di altri soggetti, sentiti
come testi nel corso dell’indagine e dei procedimenti disciplinari, posto che l’antigiuridicità
di una condotta non si riduce per il fatto di essere stata posta in essere anche da altri
soggetti.
41. Dunque, il quadro probatorio, confermerebbe senza ombra di dubbio la
responsabilità del sig. Tondon per omessa denuncia, illecito aggravato dal ruolo
istituzionale rivestito dal sig. Tondon, che avrebbe dovuto garantire il regolare svolgimento
delle gare. Il Ricorrente, invece, non avrebbe offerto alcuna prova a discarico, limitandosi
a contestare l’attendibilità dei testi Betti e Madonia.
42. Anche le risultanze istruttorie acquisite in corso di arbitrato confermerebbero
l’impianto accusatorio, mentre la difesa del Ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova a
discarico, posto che le prove addotte apparirebbero inattendibili e/o discordanti, nonché
inefficaci e prive di concludenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Premessa
1. Oggetto del presente arbitrato, quale definito dalle domande delle parti, sono le
pronunce degli organi disciplinari della FIDS, e dunque della Decisione impugnata, con la
quale è stata ritenuta la responsabilità disciplinare per “omessa denuncia” del sig. Tondon,
ex Consigliere federale, ed irrogata la sanzione della inibizione per 5 anni.
2. Contro di essa il Ricorrente svolge una duplice serie di censure. La prima, di
carattere preliminare, attiene ad un profilo in senso lato processuale, in quanto riguarda la
congruità della motivazione della Decisione. La seconda, di rilievo centrale, attiene in
senso proprio al merito della questione disciplinare, ed in particolare alla valutazione delle
prove sulle quali la menzionata responsabilità è stata ritenuta: a parere del Ricorrente,
riassunta in via di estrema sintesi, questa si sarebbe fondata su prove inammissibili,
irrilevanti, contraddittorie e insufficienti.
3. Allo scopo di meglio valutare le tesi svolte dal Ricorrente, il Collegio Arbitrale ritiene
di dover indicare alcune premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del
presente giudizio, nonché all’identificazione delle norme applicabili di fronte ad esso, sia in
relazione al generale profilo dello standard probatorio, che a proposito delle specifiche
regole sportive di cui si è allegata l’applicabilità. Sulla base di siffatti principi e regole si
potranno poi valutare le censure svolte dal Ricorrente.
4. In primo luogo, infatti, appare a questo Collegio opportuno richiamare la
giurisprudenza, ormai consolidata, degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri
dell’organo giudicante. Come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS
conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza
subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso
proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di
volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente
devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di
fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé
l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della
questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo
svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa)
consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. da ultimo il lodo del 2 maggio 2012,
Atalanta c. FIGC).
5. In secondo luogo, poi, appare al Collegio opportuno anche premettere che per
ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare
sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza
che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il
superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello
standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in
materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova
richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore
alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole
dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). A tale principio deve
assegnarsi una portata generale, sicché può ritenersi sufficiente un grado inferiore di
certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da
acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23
giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato
c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c.
FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
6. In terzo luogo, infine, appare opportuno al Collegio Arbitrale ricapitolare le norme la
cui violazione è stata attribuita al Ricorrente.
7. Ebbene, la sanzione disciplinare è stata inflitta al sig. Tondon per la violazione delle
seguenti norme:
i. dell’art. 1 comma 1 RGF (obbligo di lealtà, correttezza e probità); e
ii. dell’art. 6 RGF (obbligo di denuncia);
iii. con le aggravanti di cui agli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1 lett. a CGF.
8. Le disposizioni invocate nel corso del procedimento disciplinare così recitano:
Art. 1 CGF
1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.
Art. 6 CGF
1. I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro tesserato sono tenuti a
segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti
ed i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro
conoscenza nell’ambito delle loro rispettive attività.
2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta dal
denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova nonché le
generalità del tesserato o dell’ASA che ha commesso l’infrazione, della eventuale
persona offesa e dei testimoni.
Art. 24 CGF
1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale
cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni
elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie,
dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità
dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze
previste dal presente Regolamento.
2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante di
Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante. …
4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura
inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
Art. 27 CGF
1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico
dei responsabili circostanze aggravanti.
Sono circostanze aggravanti dell’infrazione quando non ne sono elementi costitutivi:
a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o
conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; …
3. Quanto ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere
inflitta per l’infrazione commessa viene aumenta fino ad un terzo.
9. Alla luce di quanto precede, possono essere esaminate le censure svolte dal
Ricorrente alla Decisione, ed all’affermazione di responsabilità in essa affermata.
B. Sui motivi di ricorso
10. In primo luogo, il Ricorrente critica la Decisione, sottolineando la particolare
“stringatezza” dei motivi posti a fondamento della pronuncia di rigetto delle censure svolte
alla decisione della Commissione Giudicante, ritenute meramente riproduttive delle ragioni
di difesa già esaminate, e rigettate, in primo grado.
11. Tralasciando ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno delle motivazioni offerte
dalla CGF, appare a questo Collegio che le osservazioni già svolte (supra, § 4, p. 9) circa
funzione e portata del presente giudizio arbitrale consentono di ritenere assorbite le
critiche formulate alla Decisione sotto il profilo della mancanza di motivazione. Infatti, lo
svolgimento del presente arbitrato e il potere di questo Collegio di valutazione de novo
della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, ha offerto al
Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa,
senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari
della FIDS. Dunque, nessuna conseguenza può essere tratta, sul piano della valutazione
della correttezza della Decisione impugnata, dalla particolare “stringatezza” della portata
della sua motivazione.
12. Più complessa appare invece la questione sollevata dal Ricorrente circa la
“adeguatezza” del materiale probatorio offerto a sostegno della ritenuta violazione delle
menzionate regole. In particolare, secondo il Ricorrente, esso non sarebbe sufficiente a
fornire una prova della consapevolezza in capo al sig. Tondon della esistenza del c.d.
sistema Cuocci, in quanto fornito da soggetti (in particolare dalla sig.ra Betti e dal sig.
Madonia) animati da motivi di astio nei suoi confronti.
13. Il Collegio Arbitrale non condivide, sul punto di principio in esse espresso, le
argomentazioni svolte dal Ricorrente allo scopo di “sminuire” il rilievo delle dichiarazioni
rese a suo carico di fronte agli organi della FIDS da testimoni ritenuti portatori di un
interesse “politico”, se non addirittura personale, avversato dai vertici FIDS dell’epoca, o
comunque animati da motivi di astio nei confronti suoi o dei vertici FIDS. A tal proposito, il
Collegio Arbitrale sottolinea come i vari dichiaranti sono soggetti a precisi obblighi, di
natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni; ed inoltre rileva
come l’argomentazione svolta dal Ricorrente – se presa in astratto – finisca per “provare
troppo”, poiché essa condurrebbe ad escludere l’attendibilità anche delle dichiarazioni di
testimoni “amici”, o alla necessità di dover sviluppare, sempre e comunque, un’analisi
delle “simpatie” che un teste possa avere, e dunque ad inficiare qualunque prova
testimoniale. Il che non vuol dire, si badi bene, che ad ogni dichiarazione debba essere
attribuito valore assoluto: al contrario, il Collegio sottolinea la necessità di effettuare in ogni
caso una verifica dei contenuti delle dichiarazioni nel complessivo quadro delle risultanze
probatorie.
14. In ogni caso, il Collegio Arbitrale ritiene che non si possa arrivare ad una conferma
della responsabilità del sig. Tondon.
15. Il Collegio Arbitrale nota che l’omissione imputata all’odierno Ricorrente è stata
ritenuta provata dalla Commissione Giudicante (e confermata dalla CAF) sulla base delle
sole dichiarazioni dei sig.ri Betti e Madonia, in relazione al contenuto della riunione
avvenuta a Rimini il 29 maggio 2010 in occasione dei campionati italiani FIDS.
16. A tal proposito, il Collegio Arbitrale rileva che per quanto la presenza del sig.
Tondon a parte di siffatto incontro sia stata ammessa dallo stesso e confermata dal teste
ascoltato in questo arbitrato, sig. Rotaris, non risulta affatto provato che il sig. Tondon
fosse presente alla parte dell’incontro in cui il sig. Galvagno avrebbe richiamato la sig.ra
Betti al rispetto del c.d. sistema Cuocci, anche se si concedesse che oggetto dell’incontro
fosse effettivamente quello.
17. Il Collegio Arbitrale ritiene dunque che non si sia raggiunto il livello di prova richiesto
per l’affermazione della ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito di
mancata denuncia ascritto al sig. Tondon, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti.
18. Ne consegue che la Decisione, che ha diversamente ritenuto, condividendo le
conclusioni della Commissione Giudicante, deve essere annullata. Il sig. Tondon non può
essere ritenuto responsabile di “omessa denuncia” in relazione allo specifico fatto che gli è
stato imputato, in connessione alla partecipazione alla riunione di Rimini del 29 maggio
2010.
C. Conclusione
19. In conclusione, il Collegio ritiene che, non potendo essere affermata la
responsabilità della sig. Tondon per lo specifico fatto ascrittogli, il ricorso debba essere
accolto e la sanzione annullata.
D. Sulle spese
20. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i
costi sostenuti dai suoi membri, seguono la soccombenza e sono posti a carico della
Resistente, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate in dispositivo, in una misura
che tiene conto del numero di udienze celebrate e dell’ampiezza delle produzioni delle
parti.
21. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, la Resistente deve essere condannato a
versare al Ricorrente l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare
alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al TNAS.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. accoglie il ricorso proposto dal sig. Daniele Tondon avverso la decisione della
Commissione d’Appello della Federazione Italiana Danza Sportiva del 17 ottobre
2011; e per l’effetto
2. annulla la sanzione dell’inibizione per 5 (cinque) anni inflitta al sig. Daniele Tondon;
3. pone a carico della Federazione Italiana Danza Sportiva, ma con il vincolo di
solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 6.000
(seimila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale,
nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna la Federazione Italiana Danza Sportiva a rimborsare al sig. Daniele
Tondon l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare allo
stesso l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali
nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Dario Buzzelli
F.to Massimo Zaccheo