CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Ferruccio Galvagno / Federazione Italiana Danza Sportiva
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Ferruccio Galvagno / Federazione Italiana Danza Sportiva
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 11 settembre
2012 ha deliberato a maggioranza il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 555 promosso (con istanza prot. n. 2688 del 25 novembre
2011) da:
Ferruccio Galvagno, residente in Costigliole Saluzzo (CN), Vicolo Varaitina n. 14,
rappresentato e difeso dall’avv. Davide Perrotta, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, come da delega in calce alla istanza di arbitrato
ricorrente
contro
Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Roma, Stadio
Olimpico – Curva Sud, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
pro tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, giusta
delega a margine della memoria di costituzione
resistente
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Ferruccio Galvagno (il “sig. Galvagno” o il “Ricorrente”) è un tesserato
presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, presso la quale ha rivestivo la carica di
Presidente Federale.
2. La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) (la “FIDS”, la “Federazione” o la
“Resistente”), associazione senza fini di lucro, è l’ente di governo della danza sportiva in
Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare tale attività in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. A seguito della denuncia di un tesserato FIDS, che aveva riportato l’esistenza,
all’interno della Federazione, di un sistema di alterazione dei risultati di molteplici gare di
danza sportiva (definito “sistema Cuocci”), la Procura Federale svolgeva delle indagini che
si concludevano con il deferimento, in data 15 marzo 2011, di svariati tesserati, per
rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro
imputate.
4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare
a carico del sig. Galvagno la violazione
“- della regolamentazione sportiva del CONI che impone ai tesserati il rispetto dei
principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti
dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare
artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a
chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di
Comportamento Sportivo del CONI;
- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di
Giustizia;
- - dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa,
sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto FIDS e l’art. 15
lettera a) e b) del Regolamento organico FIDS;
- degli obblighi di vigilanza sul funzionamento della Federazione, nonché sull’operato
di organi e strutture della Federazione, con ciò violando l’art. 35.4 dello Statuto FIDS;
integrando, altresì, la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4.1, 4.2., 4.3 del
Regolamento di Giustizia FIDS;
ricorrendo anche le seguenti aggravanti
- l’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti
dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale Nazionale FIDS, ai sensi degli
artt. 24 comma 2, e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia;
- l’aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali ovvero ad arrecare
danni all’organizzazione federale ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c) del
Regolamento di Giustizia;
- l’aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire
od assicurare ad altri un vantaggio ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. j del
Regolamento di Giustizia”.
5. Secondo la Procura Federale, il sig. Galvagno, pur essendo stato a conoscenza del
“sistema Cuocci”, non l’avrebbe in alcun modo impedito, né l’avrebbe denunciato agli
organi competenti e, in alcuni casi, sarebbe stato coesecutore nel condizionamento dei
voti espressi dai giudici di gara nelle competizioni gestite dalla FIDS. Dunque il sig.
Galvagno veniva deferito con l’addebito di
“A) aver favorito e/o sostenuto e, comunque, omesso di denunciare alla Procura
Federale, il progetto del consigliere federale Nicola Cuocci volto a preordinare i
risultati sportivi delle gare FIDS, e, in particolare delle finali dei campionati italiani
FIDS, svolti dal 2007 in poi in modo che detto risultati fossero conformi con le cc.dd.
ranking, vale a dire le classifiche formate sulla base dei risultati conseguiti dagli atleti
durante la stagione;
B) aver favorito e/o sostenuto e, comunque, non ostacolato omettendo di presentare
relativa denuncia alla Procura Federale l’iniziativa del consigliere federale Nicola
Cuocci denominata IDMG Italian Dance Management Group, nonostante la stessa
• fosse di carattere lucrativo;
• fosse indebitamente associazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva;
• fosse incompatibile con la carica di consigliere federale in capo al medesimo
sig. Nicola Cuocci;
C) aver compiuto, o comunque aver favorito e/o sostenuto il compimento di atti diretti ad
alterare lo svolgimento e il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS e/o del
c.d. ISSF Gran Prix svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 e il 6 giugno 2010,
disciplina e categoria danze standard 19/34 – A1 e danze standard 19/34 – A2, ciò
mediante
• la preordinazione dei risultati delle gare del suddetto Campionato in modo da
rispettare la ranking determinatasi prima del campionato medesimo;
• la censura del comportamento del giudice di gara Alessia Betti per essersi
astenuta dal votare secondo le indicazioni del consigliere federale Nicola
Cuocci nelle predette gare;
• la censura del comportamento del giudice di gara Marco Gusella per non
essersi attenuto al rispetto delle ranking nelle votazioni durante i suddetti
campionati italiani;
• e comunque anche in via subordinata a quanto precede, per aver omesso di
denunciare alla Procura Federale un presunto illecito sportivo posto in essere
dai giudici di gara Alessia Betti e Michela Cerea in occasione delle gare
disciplina e categoria danze standard 19/34 – A1 e danze standard 19/34 – A2
tenutesi in occasione del predetto campionato italiano;
D) aver operato indebite pressioni sui tecnici Carolyn Smith e Tino Michielotto affinché
la coppia Iannaccone Musikhina non prendesse parte ai campionati italiani assoluti
2009, categoria amatori AS 19/34;
E) aver operato indebite pressioni sul giudice di gara Massimiliano Sodini affinché il
medesimo condizionasse la classifica finale dei campionati italiani assoluti 2009,
categoria amatori AS 19/34, votandola coppia Iannaccone Musikhina al 5° posto,
minacciando il medesimo di “pagare le conseguenze” di un eventuale mancato
rispetto di tale direttiva;
F) aver operato indebite pressioni sulla coppia Alessia Betti - Angelo Madonia affinché
gli stessi cambiassero maestro, passando con il maestro William Pino,
prospettandogli in un tal caso una protezione da parte della Federazione;
G) aver operato indebite pressioni sul sig. Andrea Sfascia, padre dell’atleta Francesca
Sfascia (dama di Davide Moretti), affinché detta coppia cambiasse scuola passando
con l’ASA Team Diablo, prospettando in un tal caso il conseguimento di migliori
risultati sportivi”.
6. Con decisione del 26 luglio 2011 la Commissione Giudicante della FIDS (la
“Commissione Giudicante”), “riconosciuta a carico del’ex Presidente Sig. Ferruccio
Galvagno la responsabilità disciplinare per la violazione della regolamentazione sportiva di
cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., che impone ai
tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri
soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti al alterare
artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque
un indebito vantaggio sportivo, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui
all’articolo 1 del Regolamento di Giustizia, nonché, in ogni caso, la violazione degli
obblighi di vigilanza sul funzionamento della Federazione e sull’operato di organi e
strutture della Federazione, imposti dal’art. 35.4 dello Statuto F.I.D.S. Condotte a loro
volta integranti l’illecito sportivo di cui all’articolo 4.1, 4.2., 4.3 del Regolamento di Giustizia
F.I.D.S.”, nonché “la ricorrenza dell'aggravante di cui al successivo art. 27, lettera a) e
24.2, per aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti
dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale Nazionale F.I.D.S., ai sensi degli artt.
26, e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia; aver commesso il fatto con abuso
di poteri e/o violazione dei doveri derivanti dall'esercizio della funzione di consigliere
federale, nonché lettera c) per aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali
e recare danni all’organizzazione federale”, infliggeva al Ricorrente la sanzione della
radiazione.
7. A sostegno di siffatta conclusione la Commissione Giudicante ha così argomentato:
“I capi A. e C. del deferimento … possono - ad avviso della Commissione – essere trattati
congiuntamente, essendo in buona sostanza i fatti dedotti al capo C. una particolare
estrinsecazione … del sistema di cui al capo A. …
Il comparto istruttorio addotto a carico dell’incolpato verte sull’indefettibile presupposto che
egli fosse pienamente consapevole e consenziente all'attività del Cuocci. Tale circostanza,
fra l'altro risulterebbe comprovata dalle deposizioni dei tesserati Pregnolato, Capraro, del
medesimo Cuocci, Bonesso, Gusella e, in particolare, Betti e Madonia, nonché dalla
registrazione effettuata dal Gaetano Illuzzi il 31/5/2010 dell’incontro presso il quartiere
fieristico di Rimini durante il campionato italiano F.I.D.S. Ad avviso di questa
Commissione anche per quel che concerne la valutazione del materiale istruttorio su cui la
Procura Federale fonda le proprie richieste, è opportuno un discernimento degli elementi
di significato univoco, considerando indicativi in tale direzione anche quelli che, sotto un
profilo logico-deduttivo, comportano l’implausibilità dell’ipotesi contraria. La linea difensiva
dell’incolpato ha contestato l’attendibilità delle deposizioni a carico, le quali non
risulterebbero credibili poiché provenienti da persone in posizione di aperto contrasto con
quelle dell’ex Presidente Federale e facenti sostanzialmente capo ad un precedente
gruppo di influenza del sistema della danza sportiva, riferibile alle persone del Pregnolato,
Smith, Cogno, Gabusi ed altri ancora.
A conforto di tale linea difensiva, appare principalmente rivolta la prova testimoniale
formulata dalla difesa del Galvagno (e di altri incolpati), cui la Commissione ha … negato
ingresso. Ebbene se tale situazione di aspro conflitto può reputarsi un dato acquisito per
quel che concerne le persone del Pregnolato ed altri ancora … è sicuramente da
escludere per quel che concerne i tesserati Betti, Madonia, Illuzzi e, prima di tutti, Cuocci.
Questa Commissione, come detto, ritiene assodata l’elezione a sistema del
condizionamento del settore arbitrale precedentemente tracciata per quel che concerne la
posizione del Cuocci. Altrettanto indiscutibile la perfetta conoscenza e partecipazione del
Galvagno ai più intimi aspetti della struttura federale F.I.D.S. - di cui l’ex Presidente può
ben definirsi il principale artefice e ordinatore -.
Già da questa seconda considerazione, appare innegabile che la posizione del Galvagno
si mostra apertamente inadempiente rispetto agli obblighi che l’art. 35 dello statuto
federale assegna alla figura del Presidente, secondo cui egli è il primo responsabile del
funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I.,
essendo ad egli attribuito il compito di vigilanza sul funzionamento della Federazione e di
controllo dell'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione. In questa prospettiva
ed alla luce dei ridetti obblighi di controllo e vigilanza posti a carico del Presidente
Federale dalla disciplina statutaria ora ricordata, le allegazioni della Procura Federale
riguardo l’ascrivibilità dell’illecito stesso al soggetto che abbia omesso una condotta
doverosa idonea ad impedirlo appaiono cogliere pienamente nel segno e, dunque,
perfettamente condivisibili. ... La particolare padronanza del Galvagno dell’assetto federale
e, in genere, del mondo della danza sportiva, poi, è valutabile quantomeno in termini di
presunzione di conoscenza dell’operato, certo non episodico, del Cuocci, ma elevato a
metodo o progetto - così come dal Cuocci stesso definito -. Ad opinione di questa
Commissione Giudicante appare difatti inverosimile che, non già l’occasionale interferenza
nella sfera di giudizio arbitrale, ma la sua pratica sistematica, potesse vedere all’oscuro la
massima espressione della dirigenza federale.
E qualora così fosse - richiamati ancora una volta il compiti che lo Statuto assegna
istituzionalmente al Presidente Federale - ne discenderebbe, comunque ed in ogni caso,
una responsabilità a titolo di culpa in vigilando, addebitabile ai vertici degli organi
gestionali in caso di omissione, inadeguatezza o tardività nei controlli ad essi attribuiti, sul
presupposto che l’incolpato fosse sicuramente in grado di rilevare le innumerevoli condotte
di rilevanza disciplinare commesse da terzi. La ricorrenza di tale presupposto, per le già
dette ragioni, va sicuramente ravvisata nel caso in esame.
… Cuocci ha affermato a più riprese di aver illustrato al Presidente già dall’anno 2007 la
funzionalità del sistema delle ranking nel giudizio arbitrale, onde evitare che i valori
assoluti conseguiti dagli atleti nel corso della stagione non venissero confermati anche
quanto a risultati delle singole competizioni sportive. Ha poi chiarito che, dopo alcune
iniziali perplessità, il Galvagno aveva sostanzialmente aderito all’adozione del suo
progetto di cambiamento.
Questa Commissione …. ritiene che [le dichiarazioni di Cuocci] siano pienamente
attendibili poiché - ma non solo per questa ragione - rese spontaneamente in situazione in
cui, peraltro, al dichiarante sfuggiva evidentemente la percezione della loro rilevanza sotto
il profilo della ritenuta responsabilità disciplinare. ... Né, sempre per quel che concerne una
prognosi di genuinità delle affermazioni del Cuocci, è stata mai adombrata direttamente
dal Galvagno o dalla sua difesa (né è altrimenti emersa), alcuna ragione idonea (o meno)
che potesse porre in dubbio l’attendibilità del Cuocci quando illustra i suoi rapporti con l’ex
Presidente ed i vertici federali, ai quali egli avrebbe partecipato il disegno per giungere ad
un sostanziale controllo degli assetti federali, anche grazie all’indebolimento dei gruppi di
potere facenti capo a Pregnolato, Smith, Cogno e Gabusi, un tempo predominanti nel
mondo della danza sportiva.
Per i medesimi motivi possono senz’altro giudicarsi attendibili le deposizioni dei tesserati
Betti e Madonia, i quali non risultano mossi da alcuna avversione personale o
professionale riguardo la persona del Galvagno …, al pari di quelle del Gaetano Illuzzi.
Alessia Betti, in particolare, riferisce due specifici episodi.
Il primo riguarda un incontro in data 29/5/2010 avvenuto su iniziativa del Galvagno presso
il quartiere fieristico di Rimini, sede dei campionati nazionali F.I.D.S., alla presenza dei
tesserati Cuocci, Flemac, Valeri, Tondon e Tecchio. Nel corso del colloquio, la Betti
sostiene che il Presidente la informò delle linee guida del progetto Cuocci, funzionale alla
politica perseguita dalla federazione, al quale avrebbe nuociuto il giudizio arbitrale reso
nelle gare del giorno precedente dalla medesima Betti, in difformità delle istruzioni di voto
impartitele dal Cuocci tramite il suo compagno Madonia. Ne sarebbero seguiti rimproveri
e censure anche sotto il profilo personale, tali da far scoppiare in lacrime la Betti. Nel
secondo episodio (incontro del 5/8/2010 a Bologna), Galvagno avrebbe cercato di indurre
la Betti a cambiare insegnante, pena la perdita della protezione federale della coppia Betti
/ Madonia, cui sarebbe seguito il venir meno dei presupposti della permanenza al secondo
posto conseguito dalla coppia nella ranking. Ad avviso di questa Commissione, non v’è
alcun motivo, di natura personale o professionale, per ritenere che quanto riferito dalla
Betti e confermato dal Madonia non corrisponda al vero.
Nel primo caso si ricava conferma della condivisione ed il beneplacito da parte del
Galvagno del sistema proposto e praticato dal Cuocci; dal secondo il tentativo di
cooptazione della Betti nel sistema e le pressioni attraverso le quali si poteva conseguire
tale risultato. Di tale placet si ha ulteriore conferma nelle dichiarazioni e, soprattutto, nella
registrazione audio effettuata dal tesserato Gaetano Illuzzi dell’incontro presso il quartiere
fieristico di Rimini, presente il Cuocci ed altri. Al relativo file audio, su richiesta di
acquisizione della Procura Federale all’udienza del 6/5/2011 (e previo suo preventivo
esame) è stato dato ingresso agli atti del procedimento con ordinanza di questa
Commissione Giudicante del 20/5/2011, ritenendolo materiale istruttorio principalmente
rivolto alla prova dei medesimi fatti e delle inerenti responsabilità già posti a fondamento
del deferimento dei soli sigg.ri Galvagno e Cuocci, e considerata, altresì, l’ampiezza dei
poteri istruttori attribuiti alla Commissione dall’art. 42, lettera B), punto 5 del Regolamento
di Giustizia F.I.D.S. Durante l’incontro, Illuzzi racconta apertamente al Galvagno di una
combine orchestrata dal Cuocci (che questi, peraltro, attribuisce ad un previo concerto col
Presidente), lamentando che l’alterazione del risultato di gara si sarebbe risolta a
detrimento di una coppia alla quale egli era interessato.
La piena adesione del Galvagno al sistema di preordinazione del risultato di gara, è in
questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, dimostrata dalla totale assenza di
reazioni da parte dell’ex Presidente rispetto alla combine che gli veniva illustrata. … Alla
luce delle richiamate emergenze processuali non sembra a questo punto poter revocare in
dubbio che in capo al Galvagno debba essere ascritta non solo una condotta, pur già di
per sé rilevante sotto il profilo disciplinare, di mero stampo omissivo rispetto agli obblighi di
vigilanza ex art. 35.4 dello statuto F.I.D.S., bensì una ben individuabile opera di attiva
partecipazione, d’intesa col Cuocci, che si risolve nella violazione delle fattispecie previste
dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. e dei principi di lealtà,
correttezza e probità stabiliti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia federale. Va pertanto
riconosciuta la responsabilità del Galvagno con riferimento ai capi A. e C. della
incolpazione.
Per quel che concerne il capo B. del deferimento Galvagno riguardante l’omissione di
qualsiasi intervento rivolto ad inibire l’iniziativa denominata IDMG, è pacifico ed in ogni
caso ammesso, che l’iniziativa riconducibile al Cuocci … fosse nota al Galvagno, anche
nel suo aspetto più insidioso dell’indebita e potenzialmente ingannevole utilizzazione del
logo federale. In questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, la rilevanza
disciplinare della condotta contestata all’incolpato deve comunque essere ricondotta
nell’ambito di operatività dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia federale.
Per quel che concerne, inoltre, i restanti capi d’incolpazione enunciati nell’atto di
deferimento sub D. …, F. … e G. …, si osserva quanto segue. L’addebito al punto E. può
ritenersi assorbito della ritenuta responsabilità disciplinare del Galvagno riguardo i capi A.
e C., riguardando, peraltro, una condotta riconducibile ed analoga a quelle già riconosciute
in capo all’incolpato, già di per sé sufficienti all’accoglimento delle richieste della Procura
Federale. Lo stesso dicasi per i restanti addebiti, i quali, a tutto concedere, non appaiono
di immediata rilevanza disciplinare o di univoca interpretabilità e andrebbero comunque
ricondotti ad ingerenza in questioni esorbitanti il ruolo apicale già ricoperto dal Galvagno”.
8. Contro tale decisione il sig. Galvagno (così come, con separati atti, alcuni dei
soggetti sanzionati) proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale della FIDS
(la “CAF”).
9. Con decisione del 17 ottobre 2011 (la “Decisione”), la CAF disattendeva tutte le
censure sollevate dall’odierno Ricorrente e confermava la sanzione irrogata.
10. La Decisione veniva così motivata:
“Le argomentazioni poste a fondamento delle impugnazioni formulate dal Sig. Ferruccio
Galvagno … nulla di nuovo apportano al presente grado di giudizio atteso che vengono
riproposte le medesime identiche questioni, già oggetto di cognizione avanti la
Commissione di primo grado:
= la inammissibilità e la inutilizzabilità delle fono riproduzioni su supporto digitale, in
quanto frutto di una illecita intercettazione ambientale;
= l’estraneità degli incolpati ai fatti oggetto di contestazione e, comunque la totale
assenza di prove;
= la inattendibilità dei denuncianti;
= la violazione del diritto di difesa per l’omesso accoglimento delle prove testimoniali
a discarico articolate.
E’ subito però a dire, onde sgomberare il campo da ogni possibile elemento di confusione,
che la “DECISIONE” impugnata … non merita censura alcuna. Gli addebiti contestati, ad
avviso di questa Commissione D’Appello, hanno infatti trovato pieno riscontro nelle
dichiarazioni e deposizioni rese dagli incolpati, dai testimoni ascoltati prima avanti la
Procura Federale e successivamente nel dibattimento avanti la Commissione Giudicante
nonché, dalle acquisizioni delle registrazioni fonografiche contenute nei CD/DVD eseguite
dai Sigg.ri Capraro ed Illuzzi. Sul punto, infatti, la CAF condivide pienamente le
motivazioni della Commissione Giudicante circa la loro utilizzabilità nel processo in
quanto, così come correttamente motivato, costituenti indiscutibile prova documentale di
un fatto storicamente avvenuto, confermato dalle dichiarazioni testimoniali, ritenute
pienamente attendibili, rese dai tesserati Betti e Madonia.
E’ convinzione di questa Commissione d’Appello che sia stato provato, oltre ogni
ragionevole dubbio, che i predetti siano stati artefici, promotori e protettori di un sistema di
condizionamento dei risultati delle competizioni sportive, contrario a tutti i principi
fondamentali e connaturanti il movimento sportivo e che la loro qualità apicale nei vertici
della Federazione è fonte di responsabilità aggravata, correttamente contestata nel primo
grado di giudizio”.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
11. Con istanza in data 25 novembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Ricorrente dava avvio al
presente arbitrato chiedendo, in riforma della Decisione, “l’assoluzione con formula piena”
del sig. Galvagno, o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata con una più mite e
congrua. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni.
12. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv.
Dario Buzzelli.
13. Con memoria datata 15 dicembre 2011, la FIDS si costituiva nel procedimento
arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’odierno
Ricorrente, in quanto ritenute inammissibili e infondate, con conferma della decisione
impugnata.
14. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro il prof. avv.
Massimo Zaccheo.
15. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il
prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 13 gennaio 2012 accettava l’incarico.
16. Il 17 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della
controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio
disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alle parti per il deposito di
memorie contenenti deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti e per replica e
eventuali controdeduzioni, riservandosi all’esito del deposito delle memorie e delle repliche
di disporre in ordine alla prosecuzione del giudizio.
17. Con ordinanza del 23 marzo 2012 il Collegio Arbitrale ammetteva parzialmente le
prove per testi sui capitoli di prova dedotti dal Ricorrente, fissando l’udienza del 4 aprile
2012 per il prosieguo del giudizio. Nella medesima ordinanza il Collegio disponeva la
proroga di 90 giorni del termine per il deposito del lodo.
18. All’udienza del 4 aprile 2012 venivano sentiti i testi ammessi, sig.ri Rotaris,
Resciniti, Caruso, Gabusi, Falaschi, mentre alla successiva udienza del 21 maggio 2012
veniva esperito l’interrogatorio libero del sig. Galvagno.
19. All’udienza del 12 luglio 2012, fissata per la discussione, le parti illustravano le
rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. Nel corso
dell’udienza, inoltre, il Collegio dava atto che erano pervenute le dichiarazioni dei difensori
delle parti dell’11 luglio 2012 con le quali era stata concessa una ulteriore proroga del
termine per la pronuncia del lodo, che veniva concordemente fissato al 30 settembre
2012.
20. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del sig. Galvagno
21. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di
“riformare la deliberazione impugnata e, per l’effetto, pronunciare l’assoluzione con
formula piena del sig. Ferruccio Galvagno, non sussistendo prove precise, univoche e
concordanti che possano condurre ad un giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole
dubbio …. essendo necessaria, anche in ambito sportivo, la certezza della responsabilità,
trattandosi di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo.
In subordine, … si chiede comunque che la sanzione irrogata venga sostituita con una più
mite e congrua, tenuto conto delle censure che sono state mosse”.
22. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni.
b. Le domande della FIDS
23. Nella propria memoria di costituzione, la FIDS ha chiesto al Collegio Arbitrale di
“respingere comunque e in ogni caso il ricorso e tutte le domande e conclusioni e richieste
istruttorie ivi proposte perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, con conferma
delle decisione impugnate e della sanzione irrogata”.
C.3 La posizione delle parti
24. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e
senza alcuna pretesa di completezza. Ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha
attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle
parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Galvagno
25. Il Ricorrente impugna la Decisione in cui ravvisa una “pluralità di vizi”, ed in
particolare violazioni di legge e della regolamentazione FIDS-CONI, violazione del diritto di
difesa, nonché difetto, carenza, inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione e,
infine, irragionevolezza della sanzione della radiazione. Tali vizi si sono realizzati,
principalmente, nell’ammissione e nella valutazione delle prove, laddove invece, a parere
del Ricorrente, le risultanze emerse nel corso del procedimento avrebbero dovuto portare
all’assoluzione del sig. Galvagno, non essendo stata rinvenuta alcuna prova in merito alla
sua colpevolezza, o, al massimo, all’accertamento di una culpa in vigilando, che
certamente non avrebbe potuto portare all’irrogazione della sanzione più grave prevista
dal Regolamento di Giustizia della FIDS (“RGF”).
26. In primo luogo, peraltro, il Ricorrente critica la Decisione in quanto essa avrebbe
omesso di analizzare e valutare i motivi d’appello svolti avverso la pronuncia della
Commissione Giudicante, sul ritenuto presupposto che lo stesso, nel giudizio di fronte alla
CAF, non avrebbe allegato fatti nuovi rispetto a quanto già oggetto di accertamento. Per
tale motivo, a parere del Ricorrente, la CAF avrebbe violato la regola dell’adeguatezza
della motivazione.
27. In secondo luogo, poi, il Ricorrente critica gli elementi probatori posti dagli organi
disciplinari della FIDS a fondamento dell’accertamento di responsabilità e dell’irrogazione
della sanzione, mentre non sarebbero state ammesse le prove testimoniali dedotte dal
Ricorrente. Tali critiche riguardano sia le c.d. “prove documentali” raccolte, che le
dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento endo-federale.
28. Quanto alle c.d. “prove documentali”, a parere del Ricorrente, gli organi disciplinari
della FIDS avrebbero erroneamente ritenuto come tali le registrazioni fonografiche
depositate nei procedimenti: queste, infatti, non sussistendo data certa, integrità e
completezza del contenuto riprodotto e rilevanza ai fini del decidere, erano inidonee ad
assurgere a prova documentale. L’assenza di qualunque argomentazione in merito
all’eccezione di inammissibilità della registrazione fonografica costituisce in ogni caso, a
parere del Ricorrente, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia,
imponendo la riforma della Decisione. Inoltre, a parere del Ricorrente, poi, le decisioni
endo-federali sarebbe anche contraddittorie nella valutazione nel merito delle menzionate
registrazioni fonografiche. Infatti, anche aderendo in astratto alla tesi per la quale la
registrazione costituisca memoria storica di un fatto, secondo il Ricorrente dalle
registrazioni prodotte in causa risulta del tutto indeterminato e indeterminabile il fatto cui
esse si riferiscono, non contenendo alcun riferimento a circostanze concrete utili a
ricondurre le conversazioni riportate agli illeciti contestati. Pertanto, esse non
costituiscono evidenza della commissione del presunto illecito.
29. Quanto alle c.d. “prove testimoniali”, le decisioni endo-federali sarebbero
censurabili, inoltre, in quanto hanno considerato come provati i fatti posti a fondamento
della radiazione sulla base delle dichiarazioni rese dai denuncianti, erroneamente ritenute
attendibili malgrado i denuncianti fossero tutti legati fra loro e portatori di comuni interessi
economici e “politici” all’interno della Federazione, ovvero basate su “dicerie” provenienti
da un gruppo di tesserati in conflitto con il sig. Galvagno, intenzionati a riprendersi il
controllo della Federazione facendone “saltare” il presidente. Inoltre:
i. le dichiarazioni del denunciante Pregnolato confermerebbero che questi non avrebbe
mai avuto alcuna evidenza di illeciti disciplinari posti in essere dal Ricorrente;
ii. l’esame dei sig. Capraro e Illuzzi indicherebbe che questi ultimi non erano a
conoscenza di una partecipazione del sig. Galvagno al c.d. “sistema Cuocci”, e che
semmai essi avrebbero desunto il coinvolgimento del Ricorrente dalla affermazioni in
tal senso fatte dal sig. Cuocci;
iii. le dichiarazioni del sig. Cuocci, al contrario di quanto ritenuto dagli organi disciplinari,
tendevano ad escludere qualunque responsabilità del Ricorrente.
30. In ogni caso, ad avviso del Ricorrente, i provvedimenti disciplinari avrebbero
effettuato una gravissima commistione, confondendo il progetto del sig. Galvagno delle
c.d. ranking list (di per sé assolutamente lecito in quanto tendente proprio a garantire la
rotazione dei giudici per evitare il rischio di combine) con il progetto (questo sì, illecito, ma
mai conosciuto né approvato dal sig. Galvagno) di preordinazione dei risultati delle gare
messo in essere dal sig. Cuocci.
31. Le stesse censure in merito alla mancanza di prove in relazione ai fatti imputati al
Ricorrente sono sollevate dallo stesso anche a riguardo dell’asserito omesso intervento
del sig. Galvagno al fine di inibire la c.d. iniziativa IDGM. Nel corso dell’istruttoria, ad
avviso del Ricorrente, non sarebbe infatti emerso alcun elemento che permettesse di
accertare che il sig. Galvagno fosse al corrente delle finalità lucrative di quella che era
stata presentata come una organizzazione benemerita avente la finalità di promuovere
occasioni di incontro fra i maestri per la loro formazione, né che, comunque, lo stesso
avesse svolto alcuna attività o patrocinio a favore di questa associazione. Secondo il
Ricorrente, comunque, su questo punto le decisioni endo-federali sarebbero
completamente prive di motivazione.
32. Secondo il Ricorrente, poi, le decisioni endo-federali sarebbero censurabili anche
per quello che riguarda l’addebito relativo all’alterazione dei risultati dei Campionati Italiani
FIDS, e alle censure che in quell’occasione il sig. Galvagno avrebbe mosso al
comportamento della sig.ra Betti. A tal riguardo il Ricorrente deduce che:
i. la CAF avrebbe omesso ogni valutazione in merito ai motivi di impugnazione
formulati dall’attuale Ricorrente avverso la decisione della Commissione Giudicante;
ii. le accuse mossegli si risolverebbero, anche per questi episodi, in mere illazioni dei
denuncianti non suffragate da alcun elemento probatorio e sarebbero motivate
unicamente da animosità nei suoi confronti. A parere del Ricorrente, l’inattendibilità
delle dichiarazioni rese dai sig.ri Betti e Madonia sarebbe dovuta risultare palese
dalla circostanza che gli stessi non avevano mai, in precedenza, denunciato alcuna
interferenza da parte del sig. Galvagno nel corso delle gare sportive in questione, né
al commissario di gara né alla Procura Federale;
iii. al contrario, apparirebbe palese l’assenza di profili di responsabilità del sig. Galvagno
che mai avrebbe interferito con la valutazione degli atleti.
33. Analoghe censure vengono sollevate dal Ricorrente, infine, per ciò che riguarda la
parte dei provvedimenti disciplinari relativa alle asserite indebite pressioni che sarebbero
state esercitate dal sig. Galvagno su altri tecnici, tesserati e atleti per negoziare
piazzamenti in classifica o per far cambiare guida tecnica a altri tesserati.
34. Pertanto, a parere del Ricorrente, la colpevolezza del sig. Galvagno in ordine a tutti
i fatti contestati non sarebbe provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poiché gli
elementi individuati dagli organi di giustizia endo-federale a supporto della sanzione
risultano privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari,
mentre l’estraneità del sig. Galvagno emergerebbe con forza dalle risultanze dell’istruttoria
espletata nel corso del presente arbitrato.
b. La posizione della FIDS
35. La FIGC si oppone al ricorso, deducendone l’infondatezza: nel caso in esame,
infatti, risulterebbero accertate tutte le condotte attribuite al sig. Galvagno, sotto il profilo
della conoscenza di un sistema illecito di predeterminazione delle valutazioni di gara e di
un concorso alla realizzazione del c.d. sistema Cuocci, laddove invece il Ricorrente non
avrebbe offerto alcuna prova a suo discarico. Ed invero, secondo la Resistente, le
deduzioni svolte in questo arbitrato dal Ricorrente si limiterebbero a riproporre eccezioni
già formulate nei precedenti gradi del giudizio circa la inutilizzabilità delle registrazioni
audio e video prodotte dalla Procura Federale e la inattendibilità delle dichiarazioni rese
dal denunciante e dagli altri tesserati e sarebbero del tutto infondate.
36. In primo luogo, sarebbe infondata la censura di difetto di motivazione, posto che
comunque la Decisione impugnata è, secondo la Resistente, sufficientemente motivata in
relazione alle accertate responsabilità.
37. In merito alla asserita inutilizzabilità delle fonoregistrazioni, a parere della
Resistente il principio della libertà delle fonti di prova vigente nel diritto sportivo rende
irrilevanti le deduzioni del Ricorrente in merito all’assenza di data certa o alla loro riferibilità
ad eventi verificatisi in una determinata data o ad altri asseriti vizi. Del resto, secondo la
Resistente, nessuno degli incolpati avrebbe disconosciuto il contenuto delle registrazioni,
che avrebbero anche trovato piena conferma nelle prove testimoniali. Inoltre, gli addebiti
sarebbero stati provati anche dall’acquisizione di prove orali e documentali.
38. In proposito, la Resistente precisa che in materia di diritto sportivo, per ritenere la
responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare non si deve
fare ricorso ai criteri desunti dal diritto penale, essendo sufficiente, per ritenere sussistente
una violazione, che la prova offerta sia superiore alla semplice valutazione delle
probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ciò premesso, a parere
della Resistente nel caso in esame la violazione apparirebbe provata ben al di là del grado
di prova richiesto.
39. Relativamente alle osservazioni formulate dal Ricorrente circa l’(in)attendibilità dei
denuncianti, la Resistente osserva che da un lato tali contestazioni non potrebbero minare
l’attendibilità delle dichiarazioni in assenza di una reale eccezione in tal senso e dall’altro
che si tratterebbe di mere affermazioni, poiché il Ricorrente non avrebbe allegato né
provato elementi contrari ai fatti contestati e alle sue responsabilità.
40. Nel merito, secondo la Resistente, proprio la posizione del sig. Galvagno di
Presidente della Federazione rende difficilmente ipotizzabile che lo stesso fosse rimasto
all’oscuro delle iniziative poste in essere dai suoi più stretti collaboratori ed invero, tutte le
risultanze istruttorie confermano che il sig. Galvagno era a conoscenza del sistema delle
ranking posto in essere dal sig. Cuocci, confermando altresì, a parere della Resistente,
l’assoluta assenza in capo al Ricorrente della consapevolezza della antigiuridicità di tali
condotte.
41. In ogni caso, secondo la Resistente, le risultanze istruttorie confermerebbero non
solo la conoscenza, ma anche la piena adesione del sig. Galvagno al sistema di
preordinazione dei risultati di gara. Del resto, lo stesso sig. Galvagno avrebbe confermato
di essere a conoscenza dell’illecita iniziativa denominata IDMG, in relazione alla quale
pertanto sarebbe colpevole di omessa denuncia.
42. In conclusione, secondo la Resistente, a fronte di un quadro probatorio univoco, il
sig. Galvagno non avrebbe fornito alcun elemento probatorio a proprio discarico, avendo
avuto ad oggetto unicamente la contestazione dell’attendibilità dei testi, mentre anche le
testimonianze raccolte nel corso del presente arbitrato non avrebbero fornito alcuna prova
a discarico del Ricorrente. Peraltro, una lettura bilanciata delle risultanze istruttorie
renderebbe evidente la sproporzione fra gli elementi a carico e quelli a discarico. Dunque,
tutto il quadro probatorio raccolto sarebbe idoneo a costruire la responsabilità del sig.
Galvagno per il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara, alla quale si aggiungerebbe, comunque, la responsabilità per violazione dell’obbligo
di vigilanza ex art. 35.4 dello Statuto FIDS sull’operato di organi e strutture della
Federazione che incombe al Presidente.
43. Poiché l’art. 21 RGF prevede che la radiazione possa essere inflitta anche per
condotte omissive, di gravità tale da rendere inammissibile la permanenza del loro autore
nell’ambito della Federazione, la Resistente conclude che la sanzione comminata sia
perfettamente legittima e equa, anche in considerazione della gravità dei fatti contestati,
grandemente lesivi dell’immagine del movimento sportivo della FIDS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Premessa
1. Oggetto del presente arbitrato, quale definito dalle domande delle parti, sono le
pronunce degli organi disciplinari della FIDS, e dunque della Decisione impugnata, con la
quale è stata ritenuta sotto più profili la responsabilità disciplinare del sig. Galvagno, ex
Presidente della Federazione, ed irrogata la (massima) sanzione della radiazione.
2. Contro di essa il Ricorrente svolge una duplice serie di censure. La prima, di
carattere preliminare, attiene ad un profilo in senso lato processuale, in quanto riguarda la
congruità della motivazione della Decisione. La seconda, di rilievo centrale, attiene in
senso proprio al merito della questione disciplinare, ed in particolare alla valutazione delle
prove sulle quali la menzionata responsabilità è stata ritenuta: a parere del Ricorrente,
riassunta in via di estrema sintesi, questa si sarebbe fondata su prove inammissibili,
irrilevanti, contraddittorie e insufficienti.
3. Allo scopo di meglio valutare le tesi svolte dal Ricorrente, il Collegio Arbitrale ritiene
di dover indicare alcune premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del
presente giudizio, nonché all’identificazione delle norme applicabili di fronte ad esso, sia in
relazione al generale profilo dello standard probatorio, che a proposito delle specifiche
regole sportive di cui si è allegata l’applicabilità. Sulla base di siffatti principi e regole si
potranno poi valutare le censure svolte dal Ricorrente.
4. In primo luogo, infatti, appare a questo Collegio opportuno richiamare la
giurisprudenza, ormai consolidata, degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri
dell’organo giudicante. Come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS
conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza
subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso
proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di
volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente
devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di
fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé
l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della
questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo
svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa)
consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. da ultimo il lodo del 2 maggio 2012,
Atalanta c. FIGC).
5. In secondo luogo, poi, appare al Collegio opportuno anche premettere che per
ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare
sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza
che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il
superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello
standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in
materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova
richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore
alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole
dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). A tale principio deve
assegnarsi una portata generale, sicché può ritenersi sufficiente un grado inferiore di
certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da
acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23
giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato
c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c.
FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
6. In terzo luogo, infine, appare opportuno al Collegio Arbitrale ricapitolare le norme la
cui violazione è stata attribuita al Ricorrente.
7. Ebbene, la sanzione disciplinare è stata inflitta al sig. Galvagno per la violazione
delle seguenti norme:
i. dell’art. 35 comma 4 dello Statuto della FIDS (lo “Statuto”) (obblighi di vigilanza
incombenti al Presidente federale);
ii. degli art. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (il “CCS”) (obbligo di
lealtà e divieto di alterazione dei risultati sportivi), dell’art. 1 RGF (obbligo di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 15 comma 1 lett. a e b del Regolamento Organico
della FIDS (“RO”) (doveri dei tesserati);
iii. dell’art. 6 RGF (obbligo di denuncia);
iv. dell’art. 4 comma 1, 2 e 3 CGF (illecito sportivo).
8. Le disposizioni invocate nel corso del procedimento disciplinare così recitano:
Art. 11 Statuto
1. I tesserati, soggetti dell’ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi
doveri previsti dall'articolo 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad
osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI. …
Art. 35 dello Statuto
4. Il Presidente, in particolare, …
- vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate ed, in genere, sul
funzionamento della Federazione; …
Art. 2 CCS
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi
secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto
comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Art. 3 CCS
E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di
compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento
o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle
competizioni sportive.
Art. 15 RO
1. Con il tesseramento alla F.I.D.S., i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo,
sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 dello Statuto a
carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento
Sportivo emanato dal CONI.
In particolare il tesserato è tenuto a:
a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i
principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare,
educativa, sociale e culturale dello sport.
b) osservare e far osservare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti
federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli
Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi
inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta; …
Art. 1 CGF
1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.
Art. 4 CGF
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il
risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica,
costituisce illecito sportivo.
2. Le ASA, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono
direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i
fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto
rapporti con ASA o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno
degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in
qualunque modo che ASA o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il Procuratore
Federale.
Art. 6 CGF
1. I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro tesserato sono tenuti a
segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti
ed i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro
conoscenza nell’ambito delle loro rispettive attività.
2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta dal
denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova nonché le
generalità del tesserato o dell’ASA che ha commesso l’infrazione, della eventuale
persona offesa e dei testimoni.
Art. 21 CGF
1. La radiazione consiste nella esclusione dalla FIDS in via definitiva degli affiliati o
dei tesserati.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli affiliati e dei
tesserati della FIDS di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro
autore nell’ambito della FIDS.
Art. 24 CGF
1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale
cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni
elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie,
dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità
dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze
previste dal presente Regolamento.
2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante di
Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante. …
4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura
inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
Art. 27 CGF
1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico
dei responsabili circostanze aggravanti.
Sono circostanze aggravanti dell’infrazione quando non ne sono elementi costitutivi:
a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o
conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone o cose;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere,
ovvero a recare danni alla organizzazione;
d) aver agito per motivi futili;
e) aver; in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione,
comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di
qualsiasi altro tesserato;
g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta
dell'ordine pubblico;
i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.
2. Se concorrono più circostante aggravanti si applica la sanzione stabilita per la
circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non
possono superare il triplo del massimo previsto.
3. Quanto ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere
inflitta per l’infrazione commessa viene aumenta fino ad un terzo.
9. Alla luce di quanto precede, possono essere esaminate le censure svolte dal
Ricorrente alla Decisione, ed all’affermazione di responsabilità in essa affermata.
B. Sui motivi di ricorso
10. In primo luogo, il Ricorrente critica la Decisione, sottolineando la particolare
“stringatezza” dei motivi posti a fondamento della pronuncia di rigetto delle censure svolte
alla decisione della Commissione Giudicante, ritenute meramente riproduttive delle ragioni
di difesa già esaminate, e rigettate, in primo grado.
11. Tralasciando ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno delle motivazioni offerte
dalla CGF, appare a questo Collegio che le osservazioni già svolte (supra, § 4, p. 15) circa
funzione e portata del presente giudizio arbitrale consentono di ritenere assorbite le
critiche formulate alla Decisione sotto il profilo della mancanza di motivazione. Infatti, lo
svolgimento del presente arbitrato e il potere di questo Collegio di valutazione de novo
della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, ha offerto al
Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa,
senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari
della FIDS. Dunque, nessuna conseguenza può essere tratta, sul piano della valutazione
della correttezza della Decisione impugnata, dalla particolare “compressione” della portata
della sua motivazione.
12. Più complessa appare invece la questione sollevata dal Ricorrente circa la
“adeguatezza”, sotto svariati profili negata, del materiale probatorio offerto a sostegno
della ritenuta violazione delle menzionate regole. La critica svolta in questo arbitrato in via
principale, infatti, mira a “revocarla” e dunque ad ottenere un proscioglimento nel merito.
All’esame di tali prove, dunque, deve rivolgere la propria attenzione questo Collegio,
nell’esercizio del potere di revisione de novo ad esso attribuito.
13. Le prove sulla cui base può valutarsi se effettivamente il sig. Galvagno debba
essere ritenuto responsabile o meno delle violazioni ascrittegli possono essere riunite nei
seguenti gruppi:
i. registrazioni di conversazioni allegate alla denuncia presentata alla Procura Federale
il 9 dicembre 2010 dal sig. Alberto Pregnolato ed effettuate dal sig. Benedetto
Capraro (le “Registrazioni Capraro”), ovvero depositata nel corso del procedimento
disciplinare dal sig. Gaetano Illuzzi (la “Registrazione Illuzzi”); nonché
ii. le dichiarazioni testimoniali raccolte
a. dalla Procura Federale,
b. dagli organi disciplinari, e/o
c. dal presente Collegio.
14. La prima questione che si pone in relazione a tale coacervo probatorio attiene alla
utilizzabilità delle registrazioni, ritenute dagli organi disciplinari costituire “prove
documentali” dei fatti da essi emergenti.
15. Al proposito, ritiene il Collegio non necessario operare in relazione a tali
registrazioni una qualsiasi “classificazione” in categorie di mezzi di prova conosciute (e
regolamentate) in diversi settori dell’ordinamento giuridico statale. In effetti, a parere del
Collegio, le regole che nel sistema (sostanziale e) processuale dello Stato presiedono alla
tipicizzazione delle prove (per dedurne diversi gradi di efficacia) ovvero indicano le
modalità di raccolta, presentazione e verifica, sotto il profilo dell’ammissibilità nel processo
(sia penale che civile), non necessariamente condizionano le valutazione che degli stessi
profili debba darsi di fronte al giudice sportivo, e dunque anche di fronte a questo organo
arbitrale, per le funzioni che esso svolge per il sistema normativo dello sport. Siffatto
sistema, infatti, è, come noto, fondato su principi peculiari, e, in quanto dotato di
autonomia in senso proprio, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono in
riferimento ad ambiti esclusivamente statali, per la tutela delle diverse esigenze ivi
affermate. Esso è dunque libero di organizzare e perseguire la propria pretesa punitiva
nei confronti degli appartenenti al sistema con mezzi di ricerca e di valutazione delle prove
che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale,
e finiscono per riposare sul principio di libertà delle forme di raccolta e di valutazione, fatto
salvo, ovviamente, il rispetto dei diritti della difesa in tale esercizio.
16. Da quanto precede, discende a parere del Collegio Arbitrale la piena utilizzabilità, ai
fini di valutare la responsabilità disciplinare del sig. Galvagno, delle Registrazioni Pecoraro
e della Registrazione Illuzzi. Ovviamente, poi, la “persuasività” dei loro contenuti va
verificata assieme alle ulteriori risultanze probatorie, nel complessivo quadro che ne
risulta.
17. Allo stesso modo, il Collegio Arbitrale non condivide le argomentazioni svolte dal
Ricorrente allo scopo di “sminuire” il rilievo delle dichiarazioni rese a suo carico di fronte
agli organi della FIDS sia dal denunciante Pregnolato che da altri testimoni, quali i sigg.ri
Betti e Madonia, in quanto rese da soggetti ritenuti portatori di un interesse “politico”, se
non addirittura personale, avversato dal sig. Galvagno, o comunque animati da motivi di
astio nei confronti suoi o dei vertici FIDS. A tal proposito, il Collegio Arbitrale sottolinea
come i vari dichiaranti sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a
presidio della veridicità delle loro deposizioni; ed inoltre rileva come l’argomentazione
svolta dal Ricorrente – se presa in astratto – finisca per “provare troppo”, poiché essa
condurrebbe ad escludere l’attendibilità anche delle dichiarazioni di testimoni “amici”, o
alla necessità di dover sviluppare, sempre e comunque, un’analisi delle “simpatie” che un
teste possa avere, e dunque ad inficiare qualunque prova testimoniale. Il che non vuol
dire, si badi bene, che ad ogni dichiarazione debba essere attribuito valore assoluto: al
contrario, il Collegio sottolinea la necessità di effettuare in ogni caso una verifica dei
contenuti delle dichiarazioni nel complessivo quadro delle risultanze probatorie.
18. Il quadro probatorio, risultante dal concorso di diverse acquisizioni istruttorie, così
delineato, consente di confermare la responsabilità del sig. Galvagno.
19. In primo luogo, il Collegio Arbitrale sottolinea come l’esistenza e l’illiceità del c.d.
“sistema Cuocci” non sia contestata, ancorché il Ricorrente contesti di averne avuto
conoscenza all’epoca dei fatti. Esso si è invero sovrapposto alla definizione di una ranking
list, strumento di per sé usuale per la determinazione di una graduatoria di valore degli
atleti (conosciuto in forme equivalenti in altro sport, come ad es., il tennis), basata sui
risultati delle competizioni a punteggio organizzate annualmente dalla FIDS, per istituire
un meccanismo di alterazione, mediante predeterminazione, dei risultati delle gare, che si
sono voluti aderenti, appunto, alla ranking list. Le modalità di realizzazione di siffatto
meccanismo di alterazione sono confermate sia dalle Registrazioni Capraro, che dalle
dichiarazioni testimoniali e sono state accertate di fronte agli organi disciplinari della FIDS.
20. In secondo luogo, appare al Collegio provato, secondo lo standard applicabile nel
processo disciplinare sportivo (cfr. § 5 che precede), che il sig. Galvagno, pur non
essendone l’ideatore, sia venuto a conoscenza del “sistema Cuocci”, e, non avendolo
contrastato (o quantomeno denunciato), abbia finito per favorirlo. A tal riguardo assume
particolare rilievo la posizione apicale che il sig. Galvagno aveva nella Federazione: anche
a prescindere dal collegamento “politico-federale” tra il sig. Galvagno ed il sig. Cuocci,
infatti, la circostanza che il Presidente fosse a conoscenza del “sistema” e non lo
denunciasse finisce per suonare quale una conferma, se non approvazione, dello stesso.
21. Le acquisizioni probatorie sono sul punto concordanti, soprattutto se prese nel loro
complesso: le osservazioni svolte dalla Commissione Giudicante possono essere
integralmente condivise e qui riprese. Basti per tutto, anche per la sua intrinseca
sufficienza, il riferimento alle dichiarazioni del sig. Cuocci al Procuratore Federale, rese
prima ancora di poterne valutare appieno la rilevanza disciplinare, e solo parzialmente
rettificate all’udienza di fronte alla Commissione Giudicante, in cui il dichiarante dà conto di
aver spiegato al sig. Galvagno il sistema, avendone in definitiva, dopo una resistenza
iniziale, un’approvazione. A ciò si aggiungano il tenore della Registrazione Illuzzi,
invocata dalle due parti anche se con fini differenti, da cui emerge la conoscenza di
“dicerie” circa le attività “manipolative” del sig. Cuocci (che se non già conosciute,
avrebbero dovuto essere dal sig. Galvagno ulteriormente investigate) e la condivisione
della direttiva di evitare “situazioni di ribaltamento”, nonché le risultanze degli interrogatori
di svariati tesserati raccolte dalla Procura Federale in cui si dà atto di pressioni esercitate
dal sig. Galvagno.
22. A ciò sia aggiungano, in punto omessa vigilanza sul sistema, o comunque di sua
deviazione a fini predeterminati, le esposizioni fatte dallo stesso sig. Galvagno in relazione
all’incontro con i sig.ri Betti e Madonia del 29 maggio 2010 in occasione dei campionati
italiani FIDS svoltisi a Rimini. Anche a voler accreditare la versione offerta dal sig.
Galvagno e accreditata dal sig. Rotaris di fronte a questo Collegio (ossia di aver voluto
richiamare la sig.ra Betti a comportamenti corretti a fronte di voci circa una combine tra
giudici), emerge comunque l’omissione di ogni forma di controllo e quindi di denuncia. E
lo stesso dicasi per le pressioni esercitate sulla sig.ra Betti in occasione di un incontro
avvenuto a Bologna il 5 agosto 2010.
23. Ed infine deve segnalarsi la mancata denuncia della (o quanto meno la mancata
dissociazione dalla) iniziativa IDMG, avente finalità private di lucro, ed indebitamente
ricollegata alla FIDS dal sig. Cuocci, della quale il sig. Galvagno ha ammesso di aver
avuto conoscenza.
24. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi, concordando sul punto con le
conclusioni degli organi di giustizia della FIDS, che il sig. Galvagno sia venuto meno agli
obblighi, lui spettanti in quanto Presidente, di vigilanza sulla Federazione, di lealtà,
correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, cui era vincolato quale
tesserato FIDS, e di denuncia di infrazioni disciplinari altrui, di cui aveva avuto
conoscenza. Allo stesso tempo, e complessivamente, il comportamento del sig. Galvagno
può essere ritenuto costituire un illecito sportivo, valendo ratifica del compimento di atti
diretti ad alterare lo svolgimento di gare.
25. Dalla conclusione della responsabilità disciplinare del sig. Galvagno discende
l’applicabilità delle sanzioni stabilite dal CGF.
26. Anche sotto siffatto profilo il Collegio concorda con le conclusioni degli organi di
giustizia della FIDS.
27. Ed invero, nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità
dell’infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa. A tal fine
le infrazioni addebitate al sig. Galvagno, di cui è ritenuto responsabile, sono assai gravi, e
risultano ulteriormente aggravate dal suo ruolo di Presidente federale, dall’aver commesso
i fatti con abuso di poteri e violazione dei doveri connessi alla sua carica, dall’aver indotto
altri a violare norme federali, e dall’aver commesso illeciti per occultarne altri o per
assicurare ad altri un vantaggio.
28. In definitiva, la sanzione della radiazione, per quanto gravissima, appare
appropriata, poiché le condotte, anche omissive, addebitate al sig. Galvagno, rendono
inammissibile la sua permanenza all’interno della FIDS.
C. Conclusione
29. In conclusione, il Collegio ritiene che affermata la responsabilità del sig. Galvagno il
ricorso debba essere respinto e la sanzione confermata.
D. Sulle spese
30. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i
costi sostenuti dai suoi membri, seguono la soccombenza e sono posti a carico del
Ricorrente, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate in dispositivo, in una misura
che tiene conto del numero di udienze celebrate e dell’ampiezza delle produzioni delle
parti.
31. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, il Ricorrente deve essere condannato a
versare alla Resistente l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a
rimborsare alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al TNAS.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. respinge il ricorso proposto dal sig. Ferruccio Galvagno avverso la decisione della
Commissione d’Appello della Federazione Italiana Danza Sportiva del 17 ottobre
2011;
2. pone a carico del sig. Ferruccio Galvagno, ma con il vincolo di solidarietà, il
pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 6.000 (seimila/00) e il
rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che
sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna il sig. Ferruccio Galvagno a rimborsare alla Federazione Italiana Danza
Sportiva l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare alla
stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali
nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Dario Buzzelli
F.to Massimo Zaccheo
L’arbitro Avv. Dario Buzzelli rileva: che il teste Rotaris, sentito all’udienza del
4.4.2012, pur avendo confermato la presenza all’incontro del 29.5.2010 dei sigg.ri
Galvagno, Betti, Madonia e Tondon (il quale ultimo non ha partecipato all’intera
riunione), ha riferito che il Galvagno ha, in quell’occasione, richiamato Betti a
tenere comportamenti che non dessero adito a voci di combine; che tale circostanza
è incompatibile con la ricostruzione dei fatti attribuita ai sigg.ri Betti e Madonia, le
cui testimonianze non sono state raccolte nel procedimento arbitrale; che le
registrazioni audio del predetto incontro del 29.5.2010, che risulterebbero
contenute nei CD allegati sub 3 e 4 della denuncia Pregnolato del 9.12.2010, non
sono risultate ascoltabili e nessuna delle parti ne ha prodotto una trascrizione; che
talune risultanze istruttorie acquisite nel procedimento n. 37/10 innanzi alla
Commissione d’Appello Federale sono state totalmente e ingiustificatamente
tralasciate, e così in particolare: i) le dichiarazioni rese dal denunciante Pregnolato
all’udienza del 25.5.2011, secondo le quali egli non ha mai ricevuto indicazioni di
voto da parte del Presidente Galvagno, precisando il teste che i fatti denunciati si
sarebbero compiuti quando egli non era più giudice di gara; ii) le dichiarazioni
rese alla stessa udienza dal sig. Caprara, il quale pur avendo affermato che il
Cuocci operava in nome e per conto della FIDS, e quindi a suo parere con il
beneplacito del Presidente Galvagno, ha precisato di non avere prove dirette su
queste circostanze; che la tesi secondo cui il Presidente della Federazione non
avrebbe potuto o dovuto ignorare comunque le iniziative del Cuocci appare frutto
di una presunzione che non risulta né grave (perché fondata sulla mera posizione
apicale del Galvagno), né precisa (perché non riferita a fatti determinati), né
concordante con gli altri elementi probatori (con particolare riferimento alla
deposizione del teste Rotaris); che l’incolpazione del Galvagno sembra derivare
più dalla attribuzione di una culpa in vigilando (che, se provata, non sarebbe
comunque di gravità tale da giustificare l’applicazione della massima sanzione
disciplinare) che non dal riconoscimento dell’esistenza di illeciti sportivi.
Per tali ragioni l’arbitro Avv. Dario Buzzelli giudica che non è stata raggiunta la
prova circa la consapevolezza del Sig. Galvagno rispetto agli illeciti perpetrati dal
Cuocci e circa la commissione di altri illeciti menzionati nell’atto di incolpazione,
con la conseguenza che la sanzione applicata deve essere annullata ovvero
sensibilmente ridotta.
F.to Dario Buzzelli