CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Ferruccio Galvagno / Federazione Italiana Danza Sportiva

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig. Ferruccio Galvagno / Federazione Italiana Danza Sportiva I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Avv. Dario Buzzelli Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 11 settembre 2012 ha deliberato a maggioranza il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 555 promosso (con istanza prot. n. 2688 del 25 novembre 2011) da: Ferruccio Galvagno, residente in Costigliole Saluzzo (CN), Vicolo Varaitina n. 14, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Perrotta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, come da delega in calce alla istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Roma, Stadio Olimpico – Curva Sud, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, giusta delega a margine della memoria di costituzione resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Ferruccio Galvagno (il “sig. Galvagno” o il “Ricorrente”) è un tesserato presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, presso la quale ha rivestivo la carica di Presidente Federale. 2. La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) (la “FIDS”, la “Federazione” o la “Resistente”), associazione senza fini di lucro, è l’ente di governo della danza sportiva in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare tale attività in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito della denuncia di un tesserato FIDS, che aveva riportato l’esistenza, all’interno della Federazione, di un sistema di alterazione dei risultati di molteplici gare di danza sportiva (definito “sistema Cuocci”), la Procura Federale svolgeva delle indagini che si concludevano con il deferimento, in data 15 marzo 2011, di svariati tesserati, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico del sig. Galvagno la violazione “- della regolamentazione sportiva del CONI che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; - dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di Giustizia; - - dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto FIDS e l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico FIDS; - degli obblighi di vigilanza sul funzionamento della Federazione, nonché sull’operato di organi e strutture della Federazione, con ciò violando l’art. 35.4 dello Statuto FIDS; integrando, altresì, la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4.1, 4.2., 4.3 del Regolamento di Giustizia FIDS; ricorrendo anche le seguenti aggravanti - l’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale Nazionale FIDS, ai sensi degli artt. 24 comma 2, e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia; - l’aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali ovvero ad arrecare danni all’organizzazione federale ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia; - l’aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. j del Regolamento di Giustizia”. 5. Secondo la Procura Federale, il sig. Galvagno, pur essendo stato a conoscenza del “sistema Cuocci”, non l’avrebbe in alcun modo impedito, né l’avrebbe denunciato agli organi competenti e, in alcuni casi, sarebbe stato coesecutore nel condizionamento dei voti espressi dai giudici di gara nelle competizioni gestite dalla FIDS. Dunque il sig. Galvagno veniva deferito con l’addebito di “A) aver favorito e/o sostenuto e, comunque, omesso di denunciare alla Procura Federale, il progetto del consigliere federale Nicola Cuocci volto a preordinare i risultati sportivi delle gare FIDS, e, in particolare delle finali dei campionati italiani FIDS, svolti dal 2007 in poi in modo che detto risultati fossero conformi con le cc.dd. ranking, vale a dire le classifiche formate sulla base dei risultati conseguiti dagli atleti durante la stagione; B) aver favorito e/o sostenuto e, comunque, non ostacolato omettendo di presentare relativa denuncia alla Procura Federale l’iniziativa del consigliere federale Nicola Cuocci denominata IDMG Italian Dance Management Group, nonostante la stessa • fosse di carattere lucrativo; • fosse indebitamente associazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva; • fosse incompatibile con la carica di consigliere federale in capo al medesimo sig. Nicola Cuocci; C) aver compiuto, o comunque aver favorito e/o sostenuto il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS e/o del c.d. ISSF Gran Prix svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 e il 6 giugno 2010, disciplina e categoria danze standard 19/34 – A1 e danze standard 19/34 – A2, ciò mediante • la preordinazione dei risultati delle gare del suddetto Campionato in modo da rispettare la ranking determinatasi prima del campionato medesimo; • la censura del comportamento del giudice di gara Alessia Betti per essersi astenuta dal votare secondo le indicazioni del consigliere federale Nicola Cuocci nelle predette gare; • la censura del comportamento del giudice di gara Marco Gusella per non essersi attenuto al rispetto delle ranking nelle votazioni durante i suddetti campionati italiani; • e comunque anche in via subordinata a quanto precede, per aver omesso di denunciare alla Procura Federale un presunto illecito sportivo posto in essere dai giudici di gara Alessia Betti e Michela Cerea in occasione delle gare disciplina e categoria danze standard 19/34 – A1 e danze standard 19/34 – A2 tenutesi in occasione del predetto campionato italiano; D) aver operato indebite pressioni sui tecnici Carolyn Smith e Tino Michielotto affinché la coppia Iannaccone Musikhina non prendesse parte ai campionati italiani assoluti 2009, categoria amatori AS 19/34; E) aver operato indebite pressioni sul giudice di gara Massimiliano Sodini affinché il medesimo condizionasse la classifica finale dei campionati italiani assoluti 2009, categoria amatori AS 19/34, votandola coppia Iannaccone Musikhina al 5° posto, minacciando il medesimo di “pagare le conseguenze” di un eventuale mancato rispetto di tale direttiva; F) aver operato indebite pressioni sulla coppia Alessia Betti - Angelo Madonia affinché gli stessi cambiassero maestro, passando con il maestro William Pino, prospettandogli in un tal caso una protezione da parte della Federazione; G) aver operato indebite pressioni sul sig. Andrea Sfascia, padre dell’atleta Francesca Sfascia (dama di Davide Moretti), affinché detta coppia cambiasse scuola passando con l’ASA Team Diablo, prospettando in un tal caso il conseguimento di migliori risultati sportivi”. 6. Con decisione del 26 luglio 2011 la Commissione Giudicante della FIDS (la “Commissione Giudicante”), “riconosciuta a carico del’ex Presidente Sig. Ferruccio Galvagno la responsabilità disciplinare per la violazione della regolamentazione sportiva di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti al alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di Giustizia, nonché, in ogni caso, la violazione degli obblighi di vigilanza sul funzionamento della Federazione e sull’operato di organi e strutture della Federazione, imposti dal’art. 35.4 dello Statuto F.I.D.S. Condotte a loro volta integranti l’illecito sportivo di cui all’articolo 4.1, 4.2., 4.3 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S.”, nonché “la ricorrenza dell'aggravante di cui al successivo art. 27, lettera a) e 24.2, per aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale Nazionale F.I.D.S., ai sensi degli artt. 26, e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia; aver commesso il fatto con abuso di poteri e/o violazione dei doveri derivanti dall'esercizio della funzione di consigliere federale, nonché lettera c) per aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali e recare danni all’organizzazione federale”, infliggeva al Ricorrente la sanzione della radiazione. 7. A sostegno di siffatta conclusione la Commissione Giudicante ha così argomentato: “I capi A. e C. del deferimento … possono - ad avviso della Commissione – essere trattati congiuntamente, essendo in buona sostanza i fatti dedotti al capo C. una particolare estrinsecazione … del sistema di cui al capo A. … Il comparto istruttorio addotto a carico dell’incolpato verte sull’indefettibile presupposto che egli fosse pienamente consapevole e consenziente all'attività del Cuocci. Tale circostanza, fra l'altro risulterebbe comprovata dalle deposizioni dei tesserati Pregnolato, Capraro, del medesimo Cuocci, Bonesso, Gusella e, in particolare, Betti e Madonia, nonché dalla registrazione effettuata dal Gaetano Illuzzi il 31/5/2010 dell’incontro presso il quartiere fieristico di Rimini durante il campionato italiano F.I.D.S. Ad avviso di questa Commissione anche per quel che concerne la valutazione del materiale istruttorio su cui la Procura Federale fonda le proprie richieste, è opportuno un discernimento degli elementi di significato univoco, considerando indicativi in tale direzione anche quelli che, sotto un profilo logico-deduttivo, comportano l’implausibilità dell’ipotesi contraria. La linea difensiva dell’incolpato ha contestato l’attendibilità delle deposizioni a carico, le quali non risulterebbero credibili poiché provenienti da persone in posizione di aperto contrasto con quelle dell’ex Presidente Federale e facenti sostanzialmente capo ad un precedente gruppo di influenza del sistema della danza sportiva, riferibile alle persone del Pregnolato, Smith, Cogno, Gabusi ed altri ancora. A conforto di tale linea difensiva, appare principalmente rivolta la prova testimoniale formulata dalla difesa del Galvagno (e di altri incolpati), cui la Commissione ha … negato ingresso. Ebbene se tale situazione di aspro conflitto può reputarsi un dato acquisito per quel che concerne le persone del Pregnolato ed altri ancora … è sicuramente da escludere per quel che concerne i tesserati Betti, Madonia, Illuzzi e, prima di tutti, Cuocci. Questa Commissione, come detto, ritiene assodata l’elezione a sistema del condizionamento del settore arbitrale precedentemente tracciata per quel che concerne la posizione del Cuocci. Altrettanto indiscutibile la perfetta conoscenza e partecipazione del Galvagno ai più intimi aspetti della struttura federale F.I.D.S. - di cui l’ex Presidente può ben definirsi il principale artefice e ordinatore -. Già da questa seconda considerazione, appare innegabile che la posizione del Galvagno si mostra apertamente inadempiente rispetto agli obblighi che l’art. 35 dello statuto federale assegna alla figura del Presidente, secondo cui egli è il primo responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I., essendo ad egli attribuito il compito di vigilanza sul funzionamento della Federazione e di controllo dell'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione. In questa prospettiva ed alla luce dei ridetti obblighi di controllo e vigilanza posti a carico del Presidente Federale dalla disciplina statutaria ora ricordata, le allegazioni della Procura Federale riguardo l’ascrivibilità dell’illecito stesso al soggetto che abbia omesso una condotta doverosa idonea ad impedirlo appaiono cogliere pienamente nel segno e, dunque, perfettamente condivisibili. ... La particolare padronanza del Galvagno dell’assetto federale e, in genere, del mondo della danza sportiva, poi, è valutabile quantomeno in termini di presunzione di conoscenza dell’operato, certo non episodico, del Cuocci, ma elevato a metodo o progetto - così come dal Cuocci stesso definito -. Ad opinione di questa Commissione Giudicante appare difatti inverosimile che, non già l’occasionale interferenza nella sfera di giudizio arbitrale, ma la sua pratica sistematica, potesse vedere all’oscuro la massima espressione della dirigenza federale. E qualora così fosse - richiamati ancora una volta il compiti che lo Statuto assegna istituzionalmente al Presidente Federale - ne discenderebbe, comunque ed in ogni caso, una responsabilità a titolo di culpa in vigilando, addebitabile ai vertici degli organi gestionali in caso di omissione, inadeguatezza o tardività nei controlli ad essi attribuiti, sul presupposto che l’incolpato fosse sicuramente in grado di rilevare le innumerevoli condotte di rilevanza disciplinare commesse da terzi. La ricorrenza di tale presupposto, per le già dette ragioni, va sicuramente ravvisata nel caso in esame. … Cuocci ha affermato a più riprese di aver illustrato al Presidente già dall’anno 2007 la funzionalità del sistema delle ranking nel giudizio arbitrale, onde evitare che i valori assoluti conseguiti dagli atleti nel corso della stagione non venissero confermati anche quanto a risultati delle singole competizioni sportive. Ha poi chiarito che, dopo alcune iniziali perplessità, il Galvagno aveva sostanzialmente aderito all’adozione del suo progetto di cambiamento. Questa Commissione …. ritiene che [le dichiarazioni di Cuocci] siano pienamente attendibili poiché - ma non solo per questa ragione - rese spontaneamente in situazione in cui, peraltro, al dichiarante sfuggiva evidentemente la percezione della loro rilevanza sotto il profilo della ritenuta responsabilità disciplinare. ... Né, sempre per quel che concerne una prognosi di genuinità delle affermazioni del Cuocci, è stata mai adombrata direttamente dal Galvagno o dalla sua difesa (né è altrimenti emersa), alcuna ragione idonea (o meno) che potesse porre in dubbio l’attendibilità del Cuocci quando illustra i suoi rapporti con l’ex Presidente ed i vertici federali, ai quali egli avrebbe partecipato il disegno per giungere ad un sostanziale controllo degli assetti federali, anche grazie all’indebolimento dei gruppi di potere facenti capo a Pregnolato, Smith, Cogno e Gabusi, un tempo predominanti nel mondo della danza sportiva. Per i medesimi motivi possono senz’altro giudicarsi attendibili le deposizioni dei tesserati Betti e Madonia, i quali non risultano mossi da alcuna avversione personale o professionale riguardo la persona del Galvagno …, al pari di quelle del Gaetano Illuzzi. Alessia Betti, in particolare, riferisce due specifici episodi. Il primo riguarda un incontro in data 29/5/2010 avvenuto su iniziativa del Galvagno presso il quartiere fieristico di Rimini, sede dei campionati nazionali F.I.D.S., alla presenza dei tesserati Cuocci, Flemac, Valeri, Tondon e Tecchio. Nel corso del colloquio, la Betti sostiene che il Presidente la informò delle linee guida del progetto Cuocci, funzionale alla politica perseguita dalla federazione, al quale avrebbe nuociuto il giudizio arbitrale reso nelle gare del giorno precedente dalla medesima Betti, in difformità delle istruzioni di voto impartitele dal Cuocci tramite il suo compagno Madonia. Ne sarebbero seguiti rimproveri e censure anche sotto il profilo personale, tali da far scoppiare in lacrime la Betti. Nel secondo episodio (incontro del 5/8/2010 a Bologna), Galvagno avrebbe cercato di indurre la Betti a cambiare insegnante, pena la perdita della protezione federale della coppia Betti / Madonia, cui sarebbe seguito il venir meno dei presupposti della permanenza al secondo posto conseguito dalla coppia nella ranking. Ad avviso di questa Commissione, non v’è alcun motivo, di natura personale o professionale, per ritenere che quanto riferito dalla Betti e confermato dal Madonia non corrisponda al vero. Nel primo caso si ricava conferma della condivisione ed il beneplacito da parte del Galvagno del sistema proposto e praticato dal Cuocci; dal secondo il tentativo di cooptazione della Betti nel sistema e le pressioni attraverso le quali si poteva conseguire tale risultato. Di tale placet si ha ulteriore conferma nelle dichiarazioni e, soprattutto, nella registrazione audio effettuata dal tesserato Gaetano Illuzzi dell’incontro presso il quartiere fieristico di Rimini, presente il Cuocci ed altri. Al relativo file audio, su richiesta di acquisizione della Procura Federale all’udienza del 6/5/2011 (e previo suo preventivo esame) è stato dato ingresso agli atti del procedimento con ordinanza di questa Commissione Giudicante del 20/5/2011, ritenendolo materiale istruttorio principalmente rivolto alla prova dei medesimi fatti e delle inerenti responsabilità già posti a fondamento del deferimento dei soli sigg.ri Galvagno e Cuocci, e considerata, altresì, l’ampiezza dei poteri istruttori attribuiti alla Commissione dall’art. 42, lettera B), punto 5 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S. Durante l’incontro, Illuzzi racconta apertamente al Galvagno di una combine orchestrata dal Cuocci (che questi, peraltro, attribuisce ad un previo concerto col Presidente), lamentando che l’alterazione del risultato di gara si sarebbe risolta a detrimento di una coppia alla quale egli era interessato. La piena adesione del Galvagno al sistema di preordinazione del risultato di gara, è in questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, dimostrata dalla totale assenza di reazioni da parte dell’ex Presidente rispetto alla combine che gli veniva illustrata. … Alla luce delle richiamate emergenze processuali non sembra a questo punto poter revocare in dubbio che in capo al Galvagno debba essere ascritta non solo una condotta, pur già di per sé rilevante sotto il profilo disciplinare, di mero stampo omissivo rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 35.4 dello statuto F.I.D.S., bensì una ben individuabile opera di attiva partecipazione, d’intesa col Cuocci, che si risolve nella violazione delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. e dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia federale. Va pertanto riconosciuta la responsabilità del Galvagno con riferimento ai capi A. e C. della incolpazione. Per quel che concerne il capo B. del deferimento Galvagno riguardante l’omissione di qualsiasi intervento rivolto ad inibire l’iniziativa denominata IDMG, è pacifico ed in ogni caso ammesso, che l’iniziativa riconducibile al Cuocci … fosse nota al Galvagno, anche nel suo aspetto più insidioso dell’indebita e potenzialmente ingannevole utilizzazione del logo federale. In questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, la rilevanza disciplinare della condotta contestata all’incolpato deve comunque essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia federale. Per quel che concerne, inoltre, i restanti capi d’incolpazione enunciati nell’atto di deferimento sub D. …, F. … e G. …, si osserva quanto segue. L’addebito al punto E. può ritenersi assorbito della ritenuta responsabilità disciplinare del Galvagno riguardo i capi A. e C., riguardando, peraltro, una condotta riconducibile ed analoga a quelle già riconosciute in capo all’incolpato, già di per sé sufficienti all’accoglimento delle richieste della Procura Federale. Lo stesso dicasi per i restanti addebiti, i quali, a tutto concedere, non appaiono di immediata rilevanza disciplinare o di univoca interpretabilità e andrebbero comunque ricondotti ad ingerenza in questioni esorbitanti il ruolo apicale già ricoperto dal Galvagno”. 8. Contro tale decisione il sig. Galvagno (così come, con separati atti, alcuni dei soggetti sanzionati) proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale della FIDS (la “CAF”). 9. Con decisione del 17 ottobre 2011 (la “Decisione”), la CAF disattendeva tutte le censure sollevate dall’odierno Ricorrente e confermava la sanzione irrogata. 10. La Decisione veniva così motivata: “Le argomentazioni poste a fondamento delle impugnazioni formulate dal Sig. Ferruccio Galvagno … nulla di nuovo apportano al presente grado di giudizio atteso che vengono riproposte le medesime identiche questioni, già oggetto di cognizione avanti la Commissione di primo grado: = la inammissibilità e la inutilizzabilità delle fono riproduzioni su supporto digitale, in quanto frutto di una illecita intercettazione ambientale; = l’estraneità degli incolpati ai fatti oggetto di contestazione e, comunque la totale assenza di prove; = la inattendibilità dei denuncianti; = la violazione del diritto di difesa per l’omesso accoglimento delle prove testimoniali a discarico articolate. E’ subito però a dire, onde sgomberare il campo da ogni possibile elemento di confusione, che la “DECISIONE” impugnata … non merita censura alcuna. Gli addebiti contestati, ad avviso di questa Commissione D’Appello, hanno infatti trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni e deposizioni rese dagli incolpati, dai testimoni ascoltati prima avanti la Procura Federale e successivamente nel dibattimento avanti la Commissione Giudicante nonché, dalle acquisizioni delle registrazioni fonografiche contenute nei CD/DVD eseguite dai Sigg.ri Capraro ed Illuzzi. Sul punto, infatti, la CAF condivide pienamente le motivazioni della Commissione Giudicante circa la loro utilizzabilità nel processo in quanto, così come correttamente motivato, costituenti indiscutibile prova documentale di un fatto storicamente avvenuto, confermato dalle dichiarazioni testimoniali, ritenute pienamente attendibili, rese dai tesserati Betti e Madonia. E’ convinzione di questa Commissione d’Appello che sia stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che i predetti siano stati artefici, promotori e protettori di un sistema di condizionamento dei risultati delle competizioni sportive, contrario a tutti i principi fondamentali e connaturanti il movimento sportivo e che la loro qualità apicale nei vertici della Federazione è fonte di responsabilità aggravata, correttamente contestata nel primo grado di giudizio”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 11. Con istanza in data 25 novembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Ricorrente dava avvio al presente arbitrato chiedendo, in riforma della Decisione, “l’assoluzione con formula piena” del sig. Galvagno, o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata con una più mite e congrua. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni. 12. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv. Dario Buzzelli. 13. Con memoria datata 15 dicembre 2011, la FIDS si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’odierno Ricorrente, in quanto ritenute inammissibili e infondate, con conferma della decisione impugnata. 14. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 15. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 13 gennaio 2012 accettava l’incarico. 16. Il 17 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alle parti per il deposito di memorie contenenti deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti e per replica e eventuali controdeduzioni, riservandosi all’esito del deposito delle memorie e delle repliche di disporre in ordine alla prosecuzione del giudizio. 17. Con ordinanza del 23 marzo 2012 il Collegio Arbitrale ammetteva parzialmente le prove per testi sui capitoli di prova dedotti dal Ricorrente, fissando l’udienza del 4 aprile 2012 per il prosieguo del giudizio. Nella medesima ordinanza il Collegio disponeva la proroga di 90 giorni del termine per il deposito del lodo. 18. All’udienza del 4 aprile 2012 venivano sentiti i testi ammessi, sig.ri Rotaris, Resciniti, Caruso, Gabusi, Falaschi, mentre alla successiva udienza del 21 maggio 2012 veniva esperito l’interrogatorio libero del sig. Galvagno. 19. All’udienza del 12 luglio 2012, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. Nel corso dell’udienza, inoltre, il Collegio dava atto che erano pervenute le dichiarazioni dei difensori delle parti dell’11 luglio 2012 con le quali era stata concessa una ulteriore proroga del termine per la pronuncia del lodo, che veniva concordemente fissato al 30 settembre 2012. 20. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Galvagno 21. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di “riformare la deliberazione impugnata e, per l’effetto, pronunciare l’assoluzione con formula piena del sig. Ferruccio Galvagno, non sussistendo prove precise, univoche e concordanti che possano condurre ad un giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio …. essendo necessaria, anche in ambito sportivo, la certezza della responsabilità, trattandosi di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo. In subordine, … si chiede comunque che la sanzione irrogata venga sostituita con una più mite e congrua, tenuto conto delle censure che sono state mosse”. 22. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni. b. Le domande della FIDS 23. Nella propria memoria di costituzione, la FIDS ha chiesto al Collegio Arbitrale di “respingere comunque e in ogni caso il ricorso e tutte le domande e conclusioni e richieste istruttorie ivi proposte perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, con conferma delle decisione impugnate e della sanzione irrogata”. C.3 La posizione delle parti 24. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza. Ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Galvagno 25. Il Ricorrente impugna la Decisione in cui ravvisa una “pluralità di vizi”, ed in particolare violazioni di legge e della regolamentazione FIDS-CONI, violazione del diritto di difesa, nonché difetto, carenza, inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione e, infine, irragionevolezza della sanzione della radiazione. Tali vizi si sono realizzati, principalmente, nell’ammissione e nella valutazione delle prove, laddove invece, a parere del Ricorrente, le risultanze emerse nel corso del procedimento avrebbero dovuto portare all’assoluzione del sig. Galvagno, non essendo stata rinvenuta alcuna prova in merito alla sua colpevolezza, o, al massimo, all’accertamento di una culpa in vigilando, che certamente non avrebbe potuto portare all’irrogazione della sanzione più grave prevista dal Regolamento di Giustizia della FIDS (“RGF”). 26. In primo luogo, peraltro, il Ricorrente critica la Decisione in quanto essa avrebbe omesso di analizzare e valutare i motivi d’appello svolti avverso la pronuncia della Commissione Giudicante, sul ritenuto presupposto che lo stesso, nel giudizio di fronte alla CAF, non avrebbe allegato fatti nuovi rispetto a quanto già oggetto di accertamento. Per tale motivo, a parere del Ricorrente, la CAF avrebbe violato la regola dell’adeguatezza della motivazione. 27. In secondo luogo, poi, il Ricorrente critica gli elementi probatori posti dagli organi disciplinari della FIDS a fondamento dell’accertamento di responsabilità e dell’irrogazione della sanzione, mentre non sarebbero state ammesse le prove testimoniali dedotte dal Ricorrente. Tali critiche riguardano sia le c.d. “prove documentali” raccolte, che le dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento endo-federale. 28. Quanto alle c.d. “prove documentali”, a parere del Ricorrente, gli organi disciplinari della FIDS avrebbero erroneamente ritenuto come tali le registrazioni fonografiche depositate nei procedimenti: queste, infatti, non sussistendo data certa, integrità e completezza del contenuto riprodotto e rilevanza ai fini del decidere, erano inidonee ad assurgere a prova documentale. L’assenza di qualunque argomentazione in merito all’eccezione di inammissibilità della registrazione fonografica costituisce in ogni caso, a parere del Ricorrente, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, imponendo la riforma della Decisione. Inoltre, a parere del Ricorrente, poi, le decisioni endo-federali sarebbe anche contraddittorie nella valutazione nel merito delle menzionate registrazioni fonografiche. Infatti, anche aderendo in astratto alla tesi per la quale la registrazione costituisca memoria storica di un fatto, secondo il Ricorrente dalle registrazioni prodotte in causa risulta del tutto indeterminato e indeterminabile il fatto cui esse si riferiscono, non contenendo alcun riferimento a circostanze concrete utili a ricondurre le conversazioni riportate agli illeciti contestati. Pertanto, esse non costituiscono evidenza della commissione del presunto illecito. 29. Quanto alle c.d. “prove testimoniali”, le decisioni endo-federali sarebbero censurabili, inoltre, in quanto hanno considerato come provati i fatti posti a fondamento della radiazione sulla base delle dichiarazioni rese dai denuncianti, erroneamente ritenute attendibili malgrado i denuncianti fossero tutti legati fra loro e portatori di comuni interessi economici e “politici” all’interno della Federazione, ovvero basate su “dicerie” provenienti da un gruppo di tesserati in conflitto con il sig. Galvagno, intenzionati a riprendersi il controllo della Federazione facendone “saltare” il presidente. Inoltre: i. le dichiarazioni del denunciante Pregnolato confermerebbero che questi non avrebbe mai avuto alcuna evidenza di illeciti disciplinari posti in essere dal Ricorrente; ii. l’esame dei sig. Capraro e Illuzzi indicherebbe che questi ultimi non erano a conoscenza di una partecipazione del sig. Galvagno al c.d. “sistema Cuocci”, e che semmai essi avrebbero desunto il coinvolgimento del Ricorrente dalla affermazioni in tal senso fatte dal sig. Cuocci; iii. le dichiarazioni del sig. Cuocci, al contrario di quanto ritenuto dagli organi disciplinari, tendevano ad escludere qualunque responsabilità del Ricorrente. 30. In ogni caso, ad avviso del Ricorrente, i provvedimenti disciplinari avrebbero effettuato una gravissima commistione, confondendo il progetto del sig. Galvagno delle c.d. ranking list (di per sé assolutamente lecito in quanto tendente proprio a garantire la rotazione dei giudici per evitare il rischio di combine) con il progetto (questo sì, illecito, ma mai conosciuto né approvato dal sig. Galvagno) di preordinazione dei risultati delle gare messo in essere dal sig. Cuocci. 31. Le stesse censure in merito alla mancanza di prove in relazione ai fatti imputati al Ricorrente sono sollevate dallo stesso anche a riguardo dell’asserito omesso intervento del sig. Galvagno al fine di inibire la c.d. iniziativa IDGM. Nel corso dell’istruttoria, ad avviso del Ricorrente, non sarebbe infatti emerso alcun elemento che permettesse di accertare che il sig. Galvagno fosse al corrente delle finalità lucrative di quella che era stata presentata come una organizzazione benemerita avente la finalità di promuovere occasioni di incontro fra i maestri per la loro formazione, né che, comunque, lo stesso avesse svolto alcuna attività o patrocinio a favore di questa associazione. Secondo il Ricorrente, comunque, su questo punto le decisioni endo-federali sarebbero completamente prive di motivazione. 32. Secondo il Ricorrente, poi, le decisioni endo-federali sarebbero censurabili anche per quello che riguarda l’addebito relativo all’alterazione dei risultati dei Campionati Italiani FIDS, e alle censure che in quell’occasione il sig. Galvagno avrebbe mosso al comportamento della sig.ra Betti. A tal riguardo il Ricorrente deduce che: i. la CAF avrebbe omesso ogni valutazione in merito ai motivi di impugnazione formulati dall’attuale Ricorrente avverso la decisione della Commissione Giudicante; ii. le accuse mossegli si risolverebbero, anche per questi episodi, in mere illazioni dei denuncianti non suffragate da alcun elemento probatorio e sarebbero motivate unicamente da animosità nei suoi confronti. A parere del Ricorrente, l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai sig.ri Betti e Madonia sarebbe dovuta risultare palese dalla circostanza che gli stessi non avevano mai, in precedenza, denunciato alcuna interferenza da parte del sig. Galvagno nel corso delle gare sportive in questione, né al commissario di gara né alla Procura Federale; iii. al contrario, apparirebbe palese l’assenza di profili di responsabilità del sig. Galvagno che mai avrebbe interferito con la valutazione degli atleti. 33. Analoghe censure vengono sollevate dal Ricorrente, infine, per ciò che riguarda la parte dei provvedimenti disciplinari relativa alle asserite indebite pressioni che sarebbero state esercitate dal sig. Galvagno su altri tecnici, tesserati e atleti per negoziare piazzamenti in classifica o per far cambiare guida tecnica a altri tesserati. 34. Pertanto, a parere del Ricorrente, la colpevolezza del sig. Galvagno in ordine a tutti i fatti contestati non sarebbe provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poiché gli elementi individuati dagli organi di giustizia endo-federale a supporto della sanzione risultano privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari, mentre l’estraneità del sig. Galvagno emergerebbe con forza dalle risultanze dell’istruttoria espletata nel corso del presente arbitrato. b. La posizione della FIDS 35. La FIGC si oppone al ricorso, deducendone l’infondatezza: nel caso in esame, infatti, risulterebbero accertate tutte le condotte attribuite al sig. Galvagno, sotto il profilo della conoscenza di un sistema illecito di predeterminazione delle valutazioni di gara e di un concorso alla realizzazione del c.d. sistema Cuocci, laddove invece il Ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova a suo discarico. Ed invero, secondo la Resistente, le deduzioni svolte in questo arbitrato dal Ricorrente si limiterebbero a riproporre eccezioni già formulate nei precedenti gradi del giudizio circa la inutilizzabilità delle registrazioni audio e video prodotte dalla Procura Federale e la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal denunciante e dagli altri tesserati e sarebbero del tutto infondate. 36. In primo luogo, sarebbe infondata la censura di difetto di motivazione, posto che comunque la Decisione impugnata è, secondo la Resistente, sufficientemente motivata in relazione alle accertate responsabilità. 37. In merito alla asserita inutilizzabilità delle fonoregistrazioni, a parere della Resistente il principio della libertà delle fonti di prova vigente nel diritto sportivo rende irrilevanti le deduzioni del Ricorrente in merito all’assenza di data certa o alla loro riferibilità ad eventi verificatisi in una determinata data o ad altri asseriti vizi. Del resto, secondo la Resistente, nessuno degli incolpati avrebbe disconosciuto il contenuto delle registrazioni, che avrebbero anche trovato piena conferma nelle prove testimoniali. Inoltre, gli addebiti sarebbero stati provati anche dall’acquisizione di prove orali e documentali. 38. In proposito, la Resistente precisa che in materia di diritto sportivo, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare non si deve fare ricorso ai criteri desunti dal diritto penale, essendo sufficiente, per ritenere sussistente una violazione, che la prova offerta sia superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ciò premesso, a parere della Resistente nel caso in esame la violazione apparirebbe provata ben al di là del grado di prova richiesto. 39. Relativamente alle osservazioni formulate dal Ricorrente circa l’(in)attendibilità dei denuncianti, la Resistente osserva che da un lato tali contestazioni non potrebbero minare l’attendibilità delle dichiarazioni in assenza di una reale eccezione in tal senso e dall’altro che si tratterebbe di mere affermazioni, poiché il Ricorrente non avrebbe allegato né provato elementi contrari ai fatti contestati e alle sue responsabilità. 40. Nel merito, secondo la Resistente, proprio la posizione del sig. Galvagno di Presidente della Federazione rende difficilmente ipotizzabile che lo stesso fosse rimasto all’oscuro delle iniziative poste in essere dai suoi più stretti collaboratori ed invero, tutte le risultanze istruttorie confermano che il sig. Galvagno era a conoscenza del sistema delle ranking posto in essere dal sig. Cuocci, confermando altresì, a parere della Resistente, l’assoluta assenza in capo al Ricorrente della consapevolezza della antigiuridicità di tali condotte. 41. In ogni caso, secondo la Resistente, le risultanze istruttorie confermerebbero non solo la conoscenza, ma anche la piena adesione del sig. Galvagno al sistema di preordinazione dei risultati di gara. Del resto, lo stesso sig. Galvagno avrebbe confermato di essere a conoscenza dell’illecita iniziativa denominata IDMG, in relazione alla quale pertanto sarebbe colpevole di omessa denuncia. 42. In conclusione, secondo la Resistente, a fronte di un quadro probatorio univoco, il sig. Galvagno non avrebbe fornito alcun elemento probatorio a proprio discarico, avendo avuto ad oggetto unicamente la contestazione dell’attendibilità dei testi, mentre anche le testimonianze raccolte nel corso del presente arbitrato non avrebbero fornito alcuna prova a discarico del Ricorrente. Peraltro, una lettura bilanciata delle risultanze istruttorie renderebbe evidente la sproporzione fra gli elementi a carico e quelli a discarico. Dunque, tutto il quadro probatorio raccolto sarebbe idoneo a costruire la responsabilità del sig. Galvagno per il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, alla quale si aggiungerebbe, comunque, la responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza ex art. 35.4 dello Statuto FIDS sull’operato di organi e strutture della Federazione che incombe al Presidente. 43. Poiché l’art. 21 RGF prevede che la radiazione possa essere inflitta anche per condotte omissive, di gravità tale da rendere inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito della Federazione, la Resistente conclude che la sanzione comminata sia perfettamente legittima e equa, anche in considerazione della gravità dei fatti contestati, grandemente lesivi dell’immagine del movimento sportivo della FIDS. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Premessa 1. Oggetto del presente arbitrato, quale definito dalle domande delle parti, sono le pronunce degli organi disciplinari della FIDS, e dunque della Decisione impugnata, con la quale è stata ritenuta sotto più profili la responsabilità disciplinare del sig. Galvagno, ex Presidente della Federazione, ed irrogata la (massima) sanzione della radiazione. 2. Contro di essa il Ricorrente svolge una duplice serie di censure. La prima, di carattere preliminare, attiene ad un profilo in senso lato processuale, in quanto riguarda la congruità della motivazione della Decisione. La seconda, di rilievo centrale, attiene in senso proprio al merito della questione disciplinare, ed in particolare alla valutazione delle prove sulle quali la menzionata responsabilità è stata ritenuta: a parere del Ricorrente, riassunta in via di estrema sintesi, questa si sarebbe fondata su prove inammissibili, irrilevanti, contraddittorie e insufficienti. 3. Allo scopo di meglio valutare le tesi svolte dal Ricorrente, il Collegio Arbitrale ritiene di dover indicare alcune premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione delle norme applicabili di fronte ad esso, sia in relazione al generale profilo dello standard probatorio, che a proposito delle specifiche regole sportive di cui si è allegata l’applicabilità. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare le censure svolte dal Ricorrente. 4. In primo luogo, infatti, appare a questo Collegio opportuno richiamare la giurisprudenza, ormai consolidata, degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri dell’organo giudicante. Come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. da ultimo il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC). 5. In secondo luogo, poi, appare al Collegio opportuno anche premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 6. In terzo luogo, infine, appare opportuno al Collegio Arbitrale ricapitolare le norme la cui violazione è stata attribuita al Ricorrente. 7. Ebbene, la sanzione disciplinare è stata inflitta al sig. Galvagno per la violazione delle seguenti norme: i. dell’art. 35 comma 4 dello Statuto della FIDS (lo “Statuto”) (obblighi di vigilanza incombenti al Presidente federale); ii. degli art. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (il “CCS”) (obbligo di lealtà e divieto di alterazione dei risultati sportivi), dell’art. 1 RGF (obbligo di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 15 comma 1 lett. a e b del Regolamento Organico della FIDS (“RO”) (doveri dei tesserati); iii. dell’art. 6 RGF (obbligo di denuncia); iv. dell’art. 4 comma 1, 2 e 3 CGF (illecito sportivo). 8. Le disposizioni invocate nel corso del procedimento disciplinare così recitano: Art. 11 Statuto 1. I tesserati, soggetti dell’ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI. … Art. 35 dello Statuto 4. Il Presidente, in particolare, … - vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate ed, in genere, sul funzionamento della Federazione; … Art. 2 CCS I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. Art. 3 CCS E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. Art. 15 RO 1. Con il tesseramento alla F.I.D.S., i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 dello Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI. In particolare il tesserato è tenuto a: a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. b) osservare e far osservare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta; … Art. 1 CGF 1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Art. 4 CGF 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo. 2. Le ASA, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. 3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con ASA o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che ASA o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale. Art. 6 CGF 1. I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti ed i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro conoscenza nell’ambito delle loro rispettive attività. 2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova nonché le generalità del tesserato o dell’ASA che ha commesso l’infrazione, della eventuale persona offesa e dei testimoni. Art. 21 CGF 1. La radiazione consiste nella esclusione dalla FIDS in via definitiva degli affiliati o dei tesserati. 2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli affiliati e dei tesserati della FIDS di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito della FIDS. Art. 24 CGF 1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento. 2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante di Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante. … 4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni. Art. 27 CGF 1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti. Sono circostanze aggravanti dell’infrazione quando non ne sono elementi costitutivi: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver danneggiato persone o cose; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione; d) aver agito per motivi futili; e) aver; in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove; f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio. 2. Se concorrono più circostante aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. 3. Quanto ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa viene aumenta fino ad un terzo. 9. Alla luce di quanto precede, possono essere esaminate le censure svolte dal Ricorrente alla Decisione, ed all’affermazione di responsabilità in essa affermata. B. Sui motivi di ricorso 10. In primo luogo, il Ricorrente critica la Decisione, sottolineando la particolare “stringatezza” dei motivi posti a fondamento della pronuncia di rigetto delle censure svolte alla decisione della Commissione Giudicante, ritenute meramente riproduttive delle ragioni di difesa già esaminate, e rigettate, in primo grado. 11. Tralasciando ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno delle motivazioni offerte dalla CGF, appare a questo Collegio che le osservazioni già svolte (supra, § 4, p. 15) circa funzione e portata del presente giudizio arbitrale consentono di ritenere assorbite le critiche formulate alla Decisione sotto il profilo della mancanza di motivazione. Infatti, lo svolgimento del presente arbitrato e il potere di questo Collegio di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, ha offerto al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIDS. Dunque, nessuna conseguenza può essere tratta, sul piano della valutazione della correttezza della Decisione impugnata, dalla particolare “compressione” della portata della sua motivazione. 12. Più complessa appare invece la questione sollevata dal Ricorrente circa la “adeguatezza”, sotto svariati profili negata, del materiale probatorio offerto a sostegno della ritenuta violazione delle menzionate regole. La critica svolta in questo arbitrato in via principale, infatti, mira a “revocarla” e dunque ad ottenere un proscioglimento nel merito. All’esame di tali prove, dunque, deve rivolgere la propria attenzione questo Collegio, nell’esercizio del potere di revisione de novo ad esso attribuito. 13. Le prove sulla cui base può valutarsi se effettivamente il sig. Galvagno debba essere ritenuto responsabile o meno delle violazioni ascrittegli possono essere riunite nei seguenti gruppi: i. registrazioni di conversazioni allegate alla denuncia presentata alla Procura Federale il 9 dicembre 2010 dal sig. Alberto Pregnolato ed effettuate dal sig. Benedetto Capraro (le “Registrazioni Capraro”), ovvero depositata nel corso del procedimento disciplinare dal sig. Gaetano Illuzzi (la “Registrazione Illuzzi”); nonché ii. le dichiarazioni testimoniali raccolte a. dalla Procura Federale, b. dagli organi disciplinari, e/o c. dal presente Collegio. 14. La prima questione che si pone in relazione a tale coacervo probatorio attiene alla utilizzabilità delle registrazioni, ritenute dagli organi disciplinari costituire “prove documentali” dei fatti da essi emergenti. 15. Al proposito, ritiene il Collegio non necessario operare in relazione a tali registrazioni una qualsiasi “classificazione” in categorie di mezzi di prova conosciute (e regolamentate) in diversi settori dell’ordinamento giuridico statale. In effetti, a parere del Collegio, le regole che nel sistema (sostanziale e) processuale dello Stato presiedono alla tipicizzazione delle prove (per dedurne diversi gradi di efficacia) ovvero indicano le modalità di raccolta, presentazione e verifica, sotto il profilo dell’ammissibilità nel processo (sia penale che civile), non necessariamente condizionano le valutazione che degli stessi profili debba darsi di fronte al giudice sportivo, e dunque anche di fronte a questo organo arbitrale, per le funzioni che esso svolge per il sistema normativo dello sport. Siffatto sistema, infatti, è, come noto, fondato su principi peculiari, e, in quanto dotato di autonomia in senso proprio, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono in riferimento ad ambiti esclusivamente statali, per la tutela delle diverse esigenze ivi affermate. Esso è dunque libero di organizzare e perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti al sistema con mezzi di ricerca e di valutazione delle prove che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, e finiscono per riposare sul principio di libertà delle forme di raccolta e di valutazione, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei diritti della difesa in tale esercizio. 16. Da quanto precede, discende a parere del Collegio Arbitrale la piena utilizzabilità, ai fini di valutare la responsabilità disciplinare del sig. Galvagno, delle Registrazioni Pecoraro e della Registrazione Illuzzi. Ovviamente, poi, la “persuasività” dei loro contenuti va verificata assieme alle ulteriori risultanze probatorie, nel complessivo quadro che ne risulta. 17. Allo stesso modo, il Collegio Arbitrale non condivide le argomentazioni svolte dal Ricorrente allo scopo di “sminuire” il rilievo delle dichiarazioni rese a suo carico di fronte agli organi della FIDS sia dal denunciante Pregnolato che da altri testimoni, quali i sigg.ri Betti e Madonia, in quanto rese da soggetti ritenuti portatori di un interesse “politico”, se non addirittura personale, avversato dal sig. Galvagno, o comunque animati da motivi di astio nei confronti suoi o dei vertici FIDS. A tal proposito, il Collegio Arbitrale sottolinea come i vari dichiaranti sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni; ed inoltre rileva come l’argomentazione svolta dal Ricorrente – se presa in astratto – finisca per “provare troppo”, poiché essa condurrebbe ad escludere l’attendibilità anche delle dichiarazioni di testimoni “amici”, o alla necessità di dover sviluppare, sempre e comunque, un’analisi delle “simpatie” che un teste possa avere, e dunque ad inficiare qualunque prova testimoniale. Il che non vuol dire, si badi bene, che ad ogni dichiarazione debba essere attribuito valore assoluto: al contrario, il Collegio sottolinea la necessità di effettuare in ogni caso una verifica dei contenuti delle dichiarazioni nel complessivo quadro delle risultanze probatorie. 18. Il quadro probatorio, risultante dal concorso di diverse acquisizioni istruttorie, così delineato, consente di confermare la responsabilità del sig. Galvagno. 19. In primo luogo, il Collegio Arbitrale sottolinea come l’esistenza e l’illiceità del c.d. “sistema Cuocci” non sia contestata, ancorché il Ricorrente contesti di averne avuto conoscenza all’epoca dei fatti. Esso si è invero sovrapposto alla definizione di una ranking list, strumento di per sé usuale per la determinazione di una graduatoria di valore degli atleti (conosciuto in forme equivalenti in altro sport, come ad es., il tennis), basata sui risultati delle competizioni a punteggio organizzate annualmente dalla FIDS, per istituire un meccanismo di alterazione, mediante predeterminazione, dei risultati delle gare, che si sono voluti aderenti, appunto, alla ranking list. Le modalità di realizzazione di siffatto meccanismo di alterazione sono confermate sia dalle Registrazioni Capraro, che dalle dichiarazioni testimoniali e sono state accertate di fronte agli organi disciplinari della FIDS. 20. In secondo luogo, appare al Collegio provato, secondo lo standard applicabile nel processo disciplinare sportivo (cfr. § 5 che precede), che il sig. Galvagno, pur non essendone l’ideatore, sia venuto a conoscenza del “sistema Cuocci”, e, non avendolo contrastato (o quantomeno denunciato), abbia finito per favorirlo. A tal riguardo assume particolare rilievo la posizione apicale che il sig. Galvagno aveva nella Federazione: anche a prescindere dal collegamento “politico-federale” tra il sig. Galvagno ed il sig. Cuocci, infatti, la circostanza che il Presidente fosse a conoscenza del “sistema” e non lo denunciasse finisce per suonare quale una conferma, se non approvazione, dello stesso. 21. Le acquisizioni probatorie sono sul punto concordanti, soprattutto se prese nel loro complesso: le osservazioni svolte dalla Commissione Giudicante possono essere integralmente condivise e qui riprese. Basti per tutto, anche per la sua intrinseca sufficienza, il riferimento alle dichiarazioni del sig. Cuocci al Procuratore Federale, rese prima ancora di poterne valutare appieno la rilevanza disciplinare, e solo parzialmente rettificate all’udienza di fronte alla Commissione Giudicante, in cui il dichiarante dà conto di aver spiegato al sig. Galvagno il sistema, avendone in definitiva, dopo una resistenza iniziale, un’approvazione. A ciò si aggiungano il tenore della Registrazione Illuzzi, invocata dalle due parti anche se con fini differenti, da cui emerge la conoscenza di “dicerie” circa le attività “manipolative” del sig. Cuocci (che se non già conosciute, avrebbero dovuto essere dal sig. Galvagno ulteriormente investigate) e la condivisione della direttiva di evitare “situazioni di ribaltamento”, nonché le risultanze degli interrogatori di svariati tesserati raccolte dalla Procura Federale in cui si dà atto di pressioni esercitate dal sig. Galvagno. 22. A ciò sia aggiungano, in punto omessa vigilanza sul sistema, o comunque di sua deviazione a fini predeterminati, le esposizioni fatte dallo stesso sig. Galvagno in relazione all’incontro con i sig.ri Betti e Madonia del 29 maggio 2010 in occasione dei campionati italiani FIDS svoltisi a Rimini. Anche a voler accreditare la versione offerta dal sig. Galvagno e accreditata dal sig. Rotaris di fronte a questo Collegio (ossia di aver voluto richiamare la sig.ra Betti a comportamenti corretti a fronte di voci circa una combine tra giudici), emerge comunque l’omissione di ogni forma di controllo e quindi di denuncia. E lo stesso dicasi per le pressioni esercitate sulla sig.ra Betti in occasione di un incontro avvenuto a Bologna il 5 agosto 2010. 23. Ed infine deve segnalarsi la mancata denuncia della (o quanto meno la mancata dissociazione dalla) iniziativa IDMG, avente finalità private di lucro, ed indebitamente ricollegata alla FIDS dal sig. Cuocci, della quale il sig. Galvagno ha ammesso di aver avuto conoscenza. 24. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi, concordando sul punto con le conclusioni degli organi di giustizia della FIDS, che il sig. Galvagno sia venuto meno agli obblighi, lui spettanti in quanto Presidente, di vigilanza sulla Federazione, di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, cui era vincolato quale tesserato FIDS, e di denuncia di infrazioni disciplinari altrui, di cui aveva avuto conoscenza. Allo stesso tempo, e complessivamente, il comportamento del sig. Galvagno può essere ritenuto costituire un illecito sportivo, valendo ratifica del compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di gare. 25. Dalla conclusione della responsabilità disciplinare del sig. Galvagno discende l’applicabilità delle sanzioni stabilite dal CGF. 26. Anche sotto siffatto profilo il Collegio concorda con le conclusioni degli organi di giustizia della FIDS. 27. Ed invero, nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell’infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa. A tal fine le infrazioni addebitate al sig. Galvagno, di cui è ritenuto responsabile, sono assai gravi, e risultano ulteriormente aggravate dal suo ruolo di Presidente federale, dall’aver commesso i fatti con abuso di poteri e violazione dei doveri connessi alla sua carica, dall’aver indotto altri a violare norme federali, e dall’aver commesso illeciti per occultarne altri o per assicurare ad altri un vantaggio. 28. In definitiva, la sanzione della radiazione, per quanto gravissima, appare appropriata, poiché le condotte, anche omissive, addebitate al sig. Galvagno, rendono inammissibile la sua permanenza all’interno della FIDS. C. Conclusione 29. In conclusione, il Collegio ritiene che affermata la responsabilità del sig. Galvagno il ricorso debba essere respinto e la sanzione confermata. D. Sulle spese 30. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, seguono la soccombenza e sono posti a carico del Ricorrente, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate in dispositivo, in una misura che tiene conto del numero di udienze celebrate e dell’ampiezza delle produzioni delle parti. 31. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, il Ricorrente deve essere condannato a versare alla Resistente l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al TNAS. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge il ricorso proposto dal sig. Ferruccio Galvagno avverso la decisione della Commissione d’Appello della Federazione Italiana Danza Sportiva del 17 ottobre 2011; 2. pone a carico del sig. Ferruccio Galvagno, ma con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 6.000 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Ferruccio Galvagno a rimborsare alla Federazione Italiana Danza Sportiva l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Dario Buzzelli F.to Massimo Zaccheo L’arbitro Avv. Dario Buzzelli rileva: che il teste Rotaris, sentito all’udienza del 4.4.2012, pur avendo confermato la presenza all’incontro del 29.5.2010 dei sigg.ri Galvagno, Betti, Madonia e Tondon (il quale ultimo non ha partecipato all’intera riunione), ha riferito che il Galvagno ha, in quell’occasione, richiamato Betti a tenere comportamenti che non dessero adito a voci di combine; che tale circostanza è incompatibile con la ricostruzione dei fatti attribuita ai sigg.ri Betti e Madonia, le cui testimonianze non sono state raccolte nel procedimento arbitrale; che le registrazioni audio del predetto incontro del 29.5.2010, che risulterebbero contenute nei CD allegati sub 3 e 4 della denuncia Pregnolato del 9.12.2010, non sono risultate ascoltabili e nessuna delle parti ne ha prodotto una trascrizione; che talune risultanze istruttorie acquisite nel procedimento n. 37/10 innanzi alla Commissione d’Appello Federale sono state totalmente e ingiustificatamente tralasciate, e così in particolare: i) le dichiarazioni rese dal denunciante Pregnolato all’udienza del 25.5.2011, secondo le quali egli non ha mai ricevuto indicazioni di voto da parte del Presidente Galvagno, precisando il teste che i fatti denunciati si sarebbero compiuti quando egli non era più giudice di gara; ii) le dichiarazioni rese alla stessa udienza dal sig. Caprara, il quale pur avendo affermato che il Cuocci operava in nome e per conto della FIDS, e quindi a suo parere con il beneplacito del Presidente Galvagno, ha precisato di non avere prove dirette su queste circostanze; che la tesi secondo cui il Presidente della Federazione non avrebbe potuto o dovuto ignorare comunque le iniziative del Cuocci appare frutto di una presunzione che non risulta né grave (perché fondata sulla mera posizione apicale del Galvagno), né precisa (perché non riferita a fatti determinati), né concordante con gli altri elementi probatori (con particolare riferimento alla deposizione del teste Rotaris); che l’incolpazione del Galvagno sembra derivare più dalla attribuzione di una culpa in vigilando (che, se provata, non sarebbe comunque di gravità tale da giustificare l’applicazione della massima sanzione disciplinare) che non dal riconoscimento dell’esistenza di illeciti sportivi. Per tali ragioni l’arbitro Avv. Dario Buzzelli giudica che non è stata raggiunta la prova circa la consapevolezza del Sig. Galvagno rispetto agli illeciti perpetrati dal Cuocci e circa la commissione di altri illeciti menzionati nell’atto di incolpazione, con la conseguenza che la sanzione applicata deve essere annullata ovvero sensibilmente ridotta. F.to Dario Buzzelli
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