CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig.ra Alessandra Valeri / Federazione Italiana Danza Sportiva

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 settembre 2012 promosso da: Sig.ra Alessandra Valeri / Federazione Italiana Danza Sportiva I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Avv. Dario Buzzelli Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 11 settembre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 554 promosso (con istanza prot. n. 2687 del 25 novembre 2011) da: Alessandra Valeri, residente in Rocca Priora (RM), Via alla Pineta n. 37, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Perrotta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, come da delega in calce alla istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Roma, Stadio Olimpico – Curva Sud, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, giusta delega a margine della memoria di costituzione resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La sig.ra Alessandra Valeri (la “sig.ra Valeri” o la “Ricorrente”) è una tesserata presso la Federazione Italiana Danza Sportiva, presso la quale ha rivestito la carica di Consigliere Federale. 2. La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) (la “FIDS”, la “Federazione” o la “Resistente”), associazione senza fini di lucro, è l’ente di governo della danza sportiva in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare tale attività in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito della denuncia di un tesserato FIDS, che aveva riportato l’esistenza, all’interno della Federazione, di un sistema di alterazione dei risultati di molteplici gare di danza sportiva (definito “sistema Cuocci”), la Procura Federale svolgeva delle indagini che si concludevano con il deferimento, in data 15 marzo 2011, di svariati tesserati, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad imputare alla sig.ra Valeri di aver violato “- la regolamentazione sportiva del CONI che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; - i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di Giustizia; - i principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto FIDS e l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico FIDS; integrando, altresì, la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4 n. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDS, nonché di omessa denuncia di cui all’art. 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva; ricorrendo anche le seguenti circostanze aggravanti: - l’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia”. 5. Secondo la Procura Federale, la sig.ra Valeri, pur essendo stato a conoscenza del sistema di alterazione dei risultati delle competizioni di danza sportiva, non l’avrebbe in alcun modo impedito, né l’avrebbe denunciato agli organi competenti. 6. Con decisione n. 8 del 26 luglio 2011 la Commissione Giudicante della FIDS (la “CG”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo alla Ricorrente la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per 5 (cinque) anni. 7. A sostegno di siffatta conclusione la Commissione Giudicante ha così argomentato, trattando la posizione della sig.ra Valeri unitamente a quella di altri tesserati: “Ritiene questa Commissione che dagli elementi probatori acquisiti agli atti del procedimento, sia ravvisabile una condotta gravemente omissiva da parte dei tesserati … relativamente alla mancata denuncia alla Procura Federale del “progetto” o “sistema” ideato dal Nicola Cuocci, volto a predeterminare – o, comunque, a fortemente condizionare - i risultati delle competizioni a livello nazionale, di cui essi, per quanto è stato dimostrato, erano a conoscenza. Benché, infatti, gli incolpati abbiano negato di aver partecipato alla riunione del 29/5/2010 nella quale - è provato - l’allora Presidente Ferruccio Galvagno redarguì la Alessia Betti (componente il pannello giudicante) per non aver rispettato le dichiarazioni di voto impartitele dal Cuocci, per il tramite del Madonia, Betti e Madonia, ascoltati come testimoni nel corso del procedimento, hanno confermato la partecipazione attiva e per tutta la durata della stessa di Valeri, Tondon e Tecchio alla riunione in questione. La presenza degli incolpati, poi, è stata ulteriormente confermata dal Ferruccio Galvagno e dal Flemac (in occasione della sua audizione innanzi al Procuratore Federale). La Commissione ritiene, per le ragioni in precedenza illustrate, che tali testi siano attendibili. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene dimostrata l’omissione contestata dalla Procura Federale agli incolpati, che avrebbero avuto l’obbligo di denunciare alla Procura Federale le attività cui erano stati, se non direttamente partecipi, quantomeno testimoni. … Tale condotta si pone in pieno contrasto con quanto previsto dagli artt. 1, I comma e 6 del Regolamento di Giustizia e, a giudizio, della Commissione è ulteriormente aggravata, ai sensi degli artt. 24, II comma e 27, I comma lett. a) del Regolamento di Giustizia, dalla carica all’epoca rivestita dagli incolpati, i quali, stanti le rispettive cariche e funzioni, avrebbero dovuto garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Le condotte degli incolpati come sopra ricostruite ed in base ai fatti posti alla base del capo di incolpazione, a giudizio della Commissione, vanno ricondotte esclusivamente nell’ambito della violazione dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S.”. 8. Contro tale decisione la sig.ra Valeri (così come, con separati atti, alcuni dei soggetti sanzionati) proponeva appello alla Commissione d’Appello (la “CAF”). 9. Con decisione del 17 ottobre 2011 (la “Decisione”), la CAF disattendeva tutte le censure sollevate dall’odierna Ricorrente e confermava la sanzione irrogata. 10. La Decisione veniva così motivata: “Per gli appellanti Sigg.ri Valeri, Tondon e Tecchio, la Commissione di Appello Federale ritiene provata la loro partecipazione fattiva e collaborativa al c.d. “sistema Cuocci”. Sia le dichiarazioni rese dai denuncianti, le stesse deposizioni rese dagli incolpati avanti la Procura Federale e le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, dimostrano non solo l’assoluta consapevolezza dei Sigg.ri Valeri, Tondon e Tecchio circa la loro partecipazione al c.d. “sistema Cuocci” ma, addirittura, l’assoluta assenza da parte degli incolpati di percezione della grave antigiuridicità delle loro condotte. Fatto ancor più grave se riferito alla loro qualità dirigenziale all’interno della FIDS”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 11. Con istanza in data 25 novembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Ricorrente dava avvio al presente arbitrato chiedendo, in riforma della Decisione, “l’assoluzione con formula piena” della sig.ra Valeri, o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata con una più mite e congrua. La Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni. 12. Nella stessa istanza di arbitrato, la Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv. Dario Buzzelli. 13. Con memoria datata 15 dicembre 2011, la FIDS si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’odierna Ricorrente, in quanto ritenute inammissibili e infondate, con conferma della decisione impugnata. 14. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 15. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 13 gennaio 2012 accettava l’incarico. 16. Il 17 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alle parti per il deposito di memorie contenenti deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti e per replica e eventuali controdeduzioni, riservandosi all’esito del deposito delle memorie e delle repliche di disporre in ordine alla prosecuzione del giudizio. 17. Con ordinanza del 23 marzo 2012 il Collegio Arbitrale provvedeva sulle prove per testi sui capitoli dedotti dalla Ricorrente, fissando l’udienza del 4 aprile 2012 per il prosieguo del giudizio. Nella medesima ordinanza il Collegio disponeva la proroga di 90 giorni del termine per il deposito del lodo. 18. All’udienza del 4 aprile 2012 veniva sentito il teste ammesso, sig. Rotaris. La Ricorrente insisteva per l’ammissione della testimonianza dei sig.ri Galvagno e Tondon su specifico capitolo. Il Collegio si riservava. 19. Alla successiva udienza del 26 aprile 2012 il Collegio, sciogliendo la riserva, a parziale modifica dell’ordinanza assunta il 23 marzo 2012, ammetteva la testimonianza del sig. Tondon, che, presente, veniva sentito. Alla stessa udienza veniva espletato anche l’interrogatorio libero della sig.ra Valeri. La Ricorrente insisteva ulteriormente per l’ammissione della testimonianza anche del sig. Galvagno. 20. Alla successiva udienza del 21 maggio 2012 il Collegio, a parziale modifica dell’ordinanza assunta all’udienza del 26 aprile 2012, ammetteva la testimonianza anche del sig. Galvagno, che veniva dunque sentito sul capitolo di prova ammesso. Al termine dell’udienza, il Collegio concedeva alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e documenti e fissava l’udienza di discussione. 21. All’udienza del 12 luglio 2012, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. Nel corso dell’udienza, inoltre, il Collegio dava atto che erano pervenute le dichiarazioni dei difensori delle parti dell’11 luglio 2012 con le quali era stata concessa una ulteriore proroga del termine per la pronuncia del lodo, che veniva concordemente fissato al 30 settembre 2012. 22. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande della sig.ra Valeri 23. La Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di “riformare la deliberazione impugnata e, per l’effetto, pronunciare l’assoluzione con formula piena della sig.ra Alessandra Valeri, per essere quest’ultimo estraneo alle contestazioni mosse a proprio carico e non sussistendo prove precise, univoche e concordanti che possano condurre ad un giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio, essendo necessario, anche in ambito sportivo, la certezza della responsabilità, trattandosi di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo. In subordine, … si chiede comunque che la sanzione irrogata venga sostituita con una più mite e congrua, tenuto conto delle censure che sono state mosse”. 24. Il Ricorrente chiedeva, inoltre, l’ammissione di prove per testimoni. b. Le domande della FIDS 25. Nella propria memoria di costituzione, la FIDS ha chiesto al Collegio Arbitrale di “respingere comunque e in ogni caso il ricorso e tutte le domande e conclusioni e richieste istruttorie ivi proposte perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, con conferma delle decisione impugnate e della sanzione irrogata”. C.3 La posizione delle parti 26. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza. Ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione della sig.ra Valeri 27. La Ricorrente critica la Decisione impugnata sotto diversi profili. 28. In primo luogo, la Ricorrente critica la Decisione in quanto essa avrebbe omesso di analizzare e valutare i motivi d’appello svolti avverso la pronuncia della Commissione Giudicante, sul ritenuto presupposto che la sig.ra Valeri, nel giudizio di fronte alla CAF, non avrebbe allegato fatti nuovi rispetto a quanto già oggetto di accertamento. Per tale motivo, a parere della Ricorrente, la CAF avrebbe violato la regola dell’adeguatezza della motivazione, avendo acriticamente recepito l’accertamento di responsabilità (erroneo a parere della Ricorrente) effettuato in primo grado. 29. In secondo luogo, poi, la Ricorrente critica gli elementi probatori posti dagli organi disciplinari della FIDS a fondamento dell’accertamento di responsabilità e dell’irrogazione della sanzione. In sostanza, secondo la Ricorrente, gli unici elementi di colpevolezza sui quali si sarebbe basata la Commissione Giudicante al fine di provare la conoscenza della sig.ra Valeri dell’illecito sistema di alterazione dei risultati delle competizioni sportive messo in atto dal sig. Cuocci, e dunque la sua mancata denuncia, sarebbe la presunta partecipazione della stessa ad una riunione tra il sig. Galvagno e la sig.ra Betti, avvenuta a Rimini il 29 maggio 2010, nel corso della quale si sarebbe dato atto dell’esistenza del c.d. sistema Cuocci. Al contrario, il Ricorrente sostiene che tale partecipazione non sia stata provata, dal momento che i soli elementi di prova in questo senso risulterebbero dalle dichiarazioni dei sig.ri Betti e Madonia, dei quali la Ricorrente afferma l’inattendibilità. 30. Tale inattendibilità risulterebbe, oltre dall’essere i due testi portatori di interessi personali nella vicenda, dalle incongruenze delle loro affermazioni, in alcuni casi in contrasto fra loro, mentre tutti gli altri testi escussi nei precedenti gradi del giudizio hanno escluso la partecipazione della sig.ra Valeri all’incontro in questione. Lo stesso sig. Galvagno (che in un primo momento aveva affermato la presenza della sig.ra Valeri all’incontro del 29 maggio 2010), successivamente avrebbe correttamente rettificato tale dichiarazione in sede di esame confessorio di fronte alla Commissione Giudicante, affermando il contrario. 31. Anche il sig. Tondon, in sede di esame confessorio, dopo aver confermato la propria presenza alla riunione avrebbe negato che vi fosse anche la sig.ra Valeri. 32. Del resto, secondo la Ricorrente, lo stesso sig. Cuocci, in sede di indagini, avrebbe espressamente escluso il coinvolgimento della sig.ra Valeri nell’illecito sistema di alterazione dei risultati delle competizioni da lui ideato e messo in atto, escludendo altresì che la stessa potesse averne la minima consapevolezza. 33. Anche le risultanze delle testimonianze acquisite in corso di arbitrato confermerebbero, ad avviso della Ricorrente, la mancata partecipazione della stessa all’incontro del 29 maggio 2010: tutti i partecipanti a tale riunione, sentiti in arbitrato, hanno escluso che la sig.ra Valeri fosse presente. 34. La Decisione impugnata sarebbe erronea, poi, anche sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata, in quanto del tutto sproporzionata sia rispetto alle accuse mosse alla Ricorrente (quand’anche fossero state adeguatamente provate), sia in considerazione della pregressa condotta del Ricorrente, che si è sempre prodigata per garantire la massima trasparenza dei sistemi di valutazione nelle competizioni, ed in confronto con le ben più miti sanzioni irrogate ad altri indagati nel medesimo procedimento, dei quali è stata provata la relazione con il sig. Cuocci. 35. Gli organi di giustizia avrebbero pertanto violato il principio di presunzione di non colpevolezza dell’accusato, la regola dell’onere della prova gravante sull’accusa, l’obbligo di motivare le decisioni e il dovere di infliggere sanzioni eque: nel caso in esame, l’assenza di alcuna prova in ordine alla responsabilità della sig.ra Valeri avrebbe dovuto portare inevitabilmente all’assoluzione della Ricorrente, chiesta in questo arbitrato. b. La posizione della FIDS 36. La FIDS si oppone al ricorso della sig.ra Valeri, deducendone l’infondatezza. 37. In primo luogo, sarebbe infondata la censura di difetto di motivazione, posto che comunque la decisione impugnata è, secondo la Resistente, sufficientemente motivata in relazione alle accertate responsabilità. 38. Del pari, nessun pregio avrebbero le lamentate presunte lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio, concretizzate nel rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla sig.ra Valeri. In proposito, premesso che comunque il giudice, nel rispetto del limite derivanti dal principio dell’onere della prova, è libero di valutare le prove acquisite, sotto il profilo della loro attendibilità e congruenza, la Resistente rileva che la decisione di rigetto delle istanze istruttorie della sig.ra Valeri era compiutamente motivata e condivisibile. 39. In secondo luogo, poi, secondo la Resistente, il ricorso sarebbe infondato nel merito. Nel caso in esame, infatti, risulterebbe provata la partecipazione della Ricorrente all’incontro del 29 maggio 2010, nel corso del quale, nella discussione con la sig.ra Betti, il presidente sig. Galvagno avrebbe dato atto dell’esistenza del sistema di alterazione e preordinazione dei risultati delle competizioni di danza sportiva. 40. Tale circostanza risulterebbe dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del procedimento davanti alla Procura Federale. Invero, il quadro probatorio, costituito dalle denuncia e dichiarazioni del sig. Pregnolato e dalle dichiarazioni dei tesserati Betti e Madonia, nonché dell’ex Presidente sig. Galvagno e dell’ex Coordinatore Nazionale sig. Flemac (la cui attendibilità non è stata messa in discussione), confermerebbe senza ombra di dubbio la partecipazione della sig.ra Valeri alla riunione del 29 maggio 2010. La Ricorrente, invece, non avrebbe offerto alcuna prova a discarico, limitandosi a contestare l’attendibilità dei testi Betti e Madonia. 41. Dunque, secondo la Resistente, il quadro istruttorio consentirebbe di ritenere provata la conoscenza, da parte della sig.ra Valeri, del sistema di preordinazione e alterazione dei risultati della competizioni sportive, senza che la stessa (che all’epoca dei fatti rivestiva l’incarico di consigliere federale) le abbia denunciate. Risulta di conseguenza integrata la omessa denuncia, con le aggravanti derivanti dalla posizione di vertice all’interno della FIDS rivestita dalla sig.ra Valeri. 42. A parere della Resistente, siffatto quadro non è smentito dalle testimonianze escusse in corso di arbitrato, in quanto i testi sentiti sono inattendibili, e la versione dei fatti da loro riportata appare essere frutto di un accordo ex post; la testimonianza del sig. Rotaris in merito alla partecipazione della sig. Valeri all’incontro del 29 maggio 2010, poi, sarebbe priva di rilevanza, in quanto lo stesso, per sua stessa ammissione, non era stato presente a tutto l’incontro e ha potuto riferire, pertanto, solo su una parte di esso. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Premessa 1. Oggetto del presente arbitrato, quale definito dalle domande delle parti, sono le pronunce degli organi disciplinari della FIDS, e dunque della Decisione impugnata, con la quale è stata ritenuta la responsabilità disciplinare, per “omessa denuncia”, della sig.ra Valeri, ex Consigliere Federale, ed irrogata la sanzione della inibizione per 5 anni. 2. Contro di essa la Ricorrente svolge una duplice serie di censure. La prima, di carattere preliminare, attiene ad un profilo in senso lato processuale, in quanto riguarda la congruità della motivazione della Decisione. La seconda, di rilievo centrale, attiene in senso proprio al merito della questione disciplinare, ed in particolare alla valutazione delle prove sulle quali la menzionata responsabilità è stata ritenuta: a parere della Ricorrente, riassunta in via di estrema sintesi, questa si sarebbe fondata su prove inammissibili, irrilevanti, contraddittorie e insufficienti. 3. Allo scopo di meglio valutare le tesi svolte dalla Ricorrente, il Collegio Arbitrale ritiene di dover indicare alcune premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione delle norme applicabili di fronte ad esso, sia in relazione al generale profilo dello standard probatorio, che a proposito delle specifiche regole sportive di cui si è allegata l’applicabilità. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare le censure svolte dalla Ricorrente. 4. In primo luogo, infatti, appare a questo Collegio opportuno richiamare la giurisprudenza, ormai consolidata, degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri dell’organo giudicante. Come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. da ultimo il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC). 5. In secondo luogo, poi, appare al Collegio opportuno anche premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 6. In terzo luogo, infine, appare opportuno al Collegio Arbitrale ricapitolare le norme la cui violazione è stata attribuita alla Ricorrente. 7. Ebbene, la sanzione disciplinare è stata inflitta al sig. Galvagno per la violazione delle seguenti norme: i. dell’art. 1 comma 1 RGF (obbligo di lealtà, correttezza e probità); e ii. dell’art. 6 RGF (obbligo di denuncia); iii. con le aggravanti di cui agli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1 lett. a CGF. 8. Le disposizioni invocate nel corso del procedimento disciplinare così recitano: Art. 1 CGF 1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Art. 6 CGF 1. I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti ed i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro conoscenza nell’ambito delle loro rispettive attività. 2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova nonché le generalità del tesserato o dell’ASA che ha commesso l’infrazione, della eventuale persona offesa e dei testimoni. Art. 24 CGF 1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento. 2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante di Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante. … 4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni. Art. 27 CGF 1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti. Sono circostanze aggravanti dell’infrazione quando non ne sono elementi costitutivi : a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver danneggiato persone o cose; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione; d) aver agito per motivi futili; e) aver; in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove; f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio. 2. Se concorrono più circostante aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. 3. Quanto ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa viene aumenta fino ad un terzo. 9. Alla luce di quanto precede, possono essere esaminate le censure svolte dalla Ricorrente alla Decisione, ed all’affermazione di responsabilità in essa affermata. B. Sui motivi di ricorso 10. In primo luogo, la Ricorrente critica la Decisione, sottolineando la particolare “stringatezza” dei motivi posti a fondamento della pronuncia di rigetto delle censure svolte alla decisione della Commissione Giudicante, ritenute meramente riproduttive delle ragioni di difesa già esaminate, e rigettate, in primo grado. 11. Tralasciando ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno delle motivazioni offerte dalla CGF, appare a questo Collegio che le osservazioni già svolte (supra, § 4) circa funzione e portata del presente giudizio arbitrale consentono di ritenere assorbite le critiche formulate alla Decisione sotto il profilo della mancanza di motivazione. Infatti, lo svolgimento del presente arbitrato e il potere di questo Collegio di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, ha offerto alla Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIDS. Dunque, nessuna conseguenza può essere tratta, sul piano della valutazione della correttezza della Decisione impugnata, dalla particolare “stringatezza” della portata della sua motivazione. 12. Più complessa appare invece la questione sollevata dalla Ricorrente circa la “adeguatezza” del materiale probatorio offerto a sostegno della ritenuta violazione delle menzionate regole. In particolare, secondo la Ricorrente, esso non sarebbe sufficiente a fornire una prova della consapevolezza in capo al sig.ra Valeri della esistenza del c.d. sistema Cuocci, in quanto fornito da soggetti (in particolare dalla sig.ra Betti e dal sig. Madonia) animati da motivi di astio nei confronti suoi o dei vertici FIDS. 13. Il Collegio Arbitrale non condivide, sul punto di principio in esse espresso, le argomentazioni svolte dal Ricorrente allo scopo di “sminuire” il rilievo delle dichiarazioni rese a suo carico di fronte agli organi della FIDS da testimoni ritenuti portatori di un interesse “politico”, se non addirittura personale, avversato dai vertici FIDS dell’epoca, o comunque animati da motivi di astio nei confronti suoi o dei vertici FIDS. A tal proposito, il Collegio Arbitrale sottolinea come i vari dichiaranti sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni; ed inoltre rileva come l’argomentazione svolta dal Ricorrente – se presa in astratto – finisca per “provare troppo”, poiché essa condurrebbe ad escludere l’attendibilità anche delle dichiarazioni di testimoni “amici”, o alla necessità di dover sviluppare, sempre e comunque, un’analisi delle “simpatie” che un teste possa avere, e dunque ad inficiare qualunque prova testimoniale. Il che non vuol dire, si badi bene, che ad ogni dichiarazione debba essere attribuito valore assoluto: al contrario, il Collegio sottolinea la necessità di effettuare in ogni caso una verifica dei contenuti delle dichiarazioni nel complessivo quadro delle risultanze probatorie. 14. Il Collegio Arbitrale nota che l’omissione imputata alla odierna Ricorrente è stata ritenuta provata dalla Commissione Giudicante (e confermata dalla CAF) sulla base delle dichiarazioni dei sig.ri Betti e Madonia, che avrebbero confermato la partecipazione “attiva e per tutta la durata” della sig.ra Valeri all’incontro del 29 maggio 2010. Tale indicazione troverebbe riscontro in dichiarazioni del sig. Galvagno e del sig. Flemac nel procedimento di fronte agli organi disciplinari della FIDS. 15. Ed invero, il Collegio Arbitrale nota che: i. nell’audizione della sig.ra Betti di fronte al Procuratore Federale del 7 gennaio 2011, questa ebbe a dichiarare quanto segue: “il giorno 29 maggio 2010 attorno all’ora di pranzo si è svolto detto incontro ed eravamo presenti io e il sig. Angelo Madonia, oltre al Presidente FIDS, Nicola Cuocci, Roberto Flemac, Alessandra Valeri, Angelo Tecchio e Daniele Tondon”; ii. nella audizione dello stesso giorno, il sig. Madonia ha dichiarato che “erano presenti il Presidente Federale, il sig. Nicola Cuocci, il sig. Roberto Flemac, la sig.ra Alessandra Valeri, il sig. Angelo Tecchio e il sig. Daniele Tondon”; iii. nell’audizione del sig. Flemac di fronte al Procuratore Federale del 15 febbraio 2011, questi dichiara: “mi sembra di ricordare anche Alessandra Valeri non ricordo altri”; iv. il sig. Galvagno, in proprie difese scritte depositate nel giudizio endo-federale ha indicato la presenza della sig.ra Valeri all’incontro. 16. Allo stesso tempo, il Collegio Arbitrale rileva che: i. il sig. Rotaris, ascoltato nel corso del presente arbitrato, ha escluso la presenza della sig.ra Valeri all’incontro del 29 maggio 2010; ii. allo stesso modo, il sig. Tondon, di fronte a questo Collegio, ha escluso che la sig.ra Valeri fosse presente all’incontro del 29 maggio 2010, quanto meno per la parte in cui egli vi ha partecipato; iii. il sig. Galvagno ha dapprima (nel corso del giudizio endo-federale) rettificato la dichiarazione relativa alla presenza della sig.ra Valeri, e quindi, ascoltato dal Collegio, ha escluso la presenza della sig.ra Valeri ad ogni parte della riunione del 29 maggio 2010. 17. Dalle menzionate dichiarazioni emerge un quadro confuso e (almeno in parte) contraddittorio. Infatti, i. è innegabile che il sig. Galvagno e il sig. Tondon sono parti in altri procedimenti disciplinari, e dunque hanno interesse a contrastare in senso generale le decisioni che li hanno sanzionati, assieme alla sig.ra Valeri. Ma è anche vero che una dichiarazione sulla partecipazione o meno della sig.ra Valeri all’incontro del 29 maggio è “neutra” rispetto ai profili disciplinari che li riguardano; ii. la dichiarazione del sig. Galvagno è contraddittoria rispetto a precedenti indicazioni, e imprecisa, in quanto esclude la partecipazione all’incontro del sig. Tondon, invece pacificamente ammessa; iii. i sig.ri Rotaris e Tondon non hanno partecipato all’intera riunione, e dunque non possono escludere che la sig.ra Valeri vi abbia preso parte in loro assenza; iv. le dichiarazioni del sig. Flemac sono in tono dubitativo e incerto (“mi sembra”), e qualificate dalla indicazione di avere “un ricordo vago”, alla luce del tempo trascorso; v. le dichiarazioni dei sig.ri Betti e Madonia sono esattamente coincidenti e imprecise sullo stesso punto, poiché entrambi non menzionano la presenza del sig. Rotaris (tanto che pure per esse gli organi endo-federali avrebbero potuto ipotizzare un accordo ex post …); inoltre, nelle ricostruzioni della Commissione Giudicante, sono comunque in contrasto con le dichiarazioni dei sig.ri Rotaris e Tondon, poiché secondo i sig.ri Betti e Madonia la sig.ra Valeri avrebbe partecipato a tutta la riunione, e avrebbe dunque dovuto “incrociare” i sig.ri Rotaris e Tondon. 18. Alla luce del menzionato quadro, confuso e contraddittorio, il Collegio Arbitrale ritiene che non si sia raggiunto il livello di prova (sul quale cfr. al § 5 che precede) richiesto per l’affermazione della presenza della sig.ra Valeri alla riunione del 29 maggio 2010, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. 19. Ne consegue che la Decisione, che ha diversamente ritenuto, condividendo le conclusioni della Commissione Giudicante, deve essere annullata. La sig.ra Valeri non può essere ritenuta responsabile di “omessa denuncia” in relazione allo specifico fatto che le è stato imputato, ossia la partecipazione alla riunione di Rimini del 29 maggio 2010. C. Conclusione 20. In conclusione, il Collegio ritiene che, non potendo essere affermata la responsabilità della sig.ra Valeri per lo specifico fatto ascrittole, il ricorso debba essere accolto e la sanzione annullata. D. Sulle spese 21. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, seguono la soccombenza e sono posti a carico della Resistente, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate in dispositivo, in una misura che tiene conto del numero di udienze celebrate e dell’ampiezza delle produzioni delle parti. 22. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, la Resistente deve essere condannato a versare alla Ricorrente l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al TNAS. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie il ricorso proposto dalla sig.ra Alessandra Valeri avverso la decisione della Commissione d’Appello della Federazione Italiana Danza Sportiva del 17 ottobre 2011; e per l’effetto 2. annulla la sanzione dell’inibizione per 5 (cinque) anni inflitta alla sig.ra Alessandra Valeri; 3. pone a carico della Federazione Italiana Danza Sportiva, ma con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 6.000 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna la Federazione Italiana Danza Sportiva a rimborsare alla sig.ra Alessandra Valeri l’importo di EUR 2.000 (duemila) per le spese di lite, e a rimborsare alla stessa l’importo dei diritti amministrativi che essa abbia versato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Dario Buzzelli F.to Massimo Zaccheo
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