CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Avv.Marcello de Luca Tamajo – Arbitro Avv.Aurelio Vessichelli - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n.1290 del 25 Maggio 2012-605 promosso da: A.S.G. NOCERINA s.r.l. (p.iva: 04628770655) con sede in Nocera Inferiore, Via Alveo S. Croce n.46, in persona dell’Amministratore Unico p.t. Sig.Giovanni Citarella, rappresentata e difesa dall’Avv.Gaetano Aita del Foro di Salerno presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via Leonardo da Vinci n.27 giusta procura in atti - istante - Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.94 del 27.3.12, con il quale veniva inflitta alla A.S.G. Nocerina s.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila) con diffida, per avere i suoi sostenitori durante la gara Nocerina –Verona conclusasi con il punteggio di 3-1, “al 15° del primo tempo, dall’interno dello stadio e senza conseguenze lesive per le persone, lanciato sassi ed altro materiale di varia natura, divelto dai locali igienici dell’impianto all’indirizzo dei tifosi della squadra avversaria che transitavano sulla strada, sotto il settore DISTINTI; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art.14 c.5 in relazione all’art.13 c.1 lett.a) e b) e comma 22 CGS, per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. La ASG Nocerina s.r.l. impugnava detta decisione avanti la Corte di Giustizia Federale, che la confermava con dispositivo pubblicato sul C.U. FIGC n.229/CGF del 20.4.2012. La ASG Nocerina s.r.l. depositava il 25.5.2012 istanza di arbitrato tempestiva, ex artt.9 e segg. del Codice dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, impugnando il solo dispositivo. L’Avv.Guido Cecinelli veniva nominato quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’Avv.Marcelo de Luca Tamajo veniva nominato arbitro dalla ASG Nocerina s.r.l. e l’Avv.Aurelio Vessichelli veniva nominato arbitro dalla F.I.G.C. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria del 6.6.2012. A seguito del deposito delle motivazioni della decisione impugnata, la parte istante provvedeva a depositare i motivi aggiunti in data 19.6.2012. La parte istante eccepiva l’ammissibilità del ricorso avanti il TNAS ai sensi del disposto dell’art.3 c.1 del Codice TNAS, sostenendo che l’ammenda di € 30.000,00 veniva irrogata non in via esclusiva ma congiuntamente alla diffida, e, dunque, la stessa superava la previsione di cui all’art.30 dello Statuto della FIGC in ordine all’arbitrabilità del provvedimento impugnato. La parte istante eccepiva l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt.11-12-13-14 C.G.S., con conseguente annullamento della diffida, rilevando che i fatti si erano verificati dall’interno dello stadio verso l’esterno con difetto di prova in ordine al luogo nel quale le automobili venivano danneggiate. Eccepiva ancora la parte istante che i Giudici Endofederali non avevano considerato l’applicazione delle esimenti, rilevando che la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 era eccessiva. Si costituiva in giudizio la FIGC eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza per la non deferibilità in arbitrato della controversia. La FIGC rilevava che il proprio Statuto, all’art.30, prevede che “non sono soggette alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia … e del TNAS … le controversie decise in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazione di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore al € 50.000,00 ovvero a sanzioni … (omissis)”. Nel merito, la FIGC rilevava l’infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto dell’istanza. Co i motivi aggiunti depositati dalla difesa della Nocerina s.r.l., quest’ultima ampliava le proprie difese in ordine all’ammissibilità dell’istanza, insistendo nell’accoglimento delle domande nel merito. All’udienza del 5.7.2012, il Collegio, esperito il tentativo di conciliazione che rimaneva infruttuoso, concedeva termine alla FIGC per il deposito di memoria circa i motivi aggiunti, e rinviava il giudizio per la discussione all’udienza del 20.9.2012; alla stessa udienza, le parti autorizzavano il Collegio a depositare il lodo entro il 31.10.2012. Dopo la discussione, il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI Il Collegio osserva che, preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della domanda in ordine alla deferibilità, o meno, della condanna da parte dei Giudici Endofederali della controversia fondata sull’ammenda di € 30.000,00 e sulla diffida irrogata dagli stessi Giudici Endofederali. Al riguardo occorre osservare che lo Statuto del CONI, all’art.12 ter punto 1, prevede la competenza arbitrale con l’esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, ad € 10.000,00 di multa o ammenda, alle controversie in materia di doping. Il Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, all’art.3, ribadisce il concetto sopra espresso nello Statuto del CONI. La gerarchia delle fonti del diritto sportivo in ambito nazionale individua in posizione prioritaria, le fonti del Diritto Italiano, lo Statuto, i Principi Fondamentali del CONI, i Regolamenti e le Deliberazioni del CONI, gli Statuti, i regolamenti organici, tecnici e di Giustizia Sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali. Orbene, lo Statuto del CONI (art.12 ter punto 1), nell’istituire il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, quale organismo di Giustizia Sportiva superfederale, non ha certamente limitato la sua giurisdizione condizionandola alle norme delle singole Federazioni che, in ogni caso, sono regolate anche da norme superfederali. In ogni caso, l’odierna controversia ha natura di arbitrato regolamentato dal CONI che, se accettato dalle parti, è sottoposto alle norme del CONI medesimo. L’art.30 c.3 dello Statuto FIGC, che stabilisce l’arbitrabilità per le controversie che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie superiori ad € 50.000,00, non può essere prevalente rispetto alla superiore normativa del CONI e, quindi, del TNAS e del suo Codice dei Giudizi (art.3 punto 1), laddove è prevista la soglia di arbitrabilità per le sanzioni pecuniarie superiori ad € 10.000,00. L’art.12 ter dello Statuto CONI ha, come inciso, la frase “ove previsto dagli Statuti o dai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e pertanto, riconosce che gli Statuti federali possano, o meno, riconoscere il TNAS ma, nel momento in cui lo riconoscono, devono applicare la procedura ex Statuto CONI: lo Statuto FIGC riconosce, nel proprio Statuto, il TNAS, disponendo anche l’accesso a tale Tribunale”. Lo Statuto FIGC è stato approvato il 20.6.2011, mentre lo Statuto CONI è stato approvato il 2.2.2012: orbene, secondo il principio per il quale la legge posteriore deroga quella precedente in caso di conflitto e rilevato, come detto prima, che la normativa CONI è, senza dubbio, superiore a quella delle Federazioni, il nuovo Statuto CONI, disponendo il nuovo rito agli artt.12 e segg., ha tacitamente abrogato tutte le norme federali che rendono più complesso l’accesso al TNAS rispetto all’art.12 ter. A seguito dell’abrogazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali devono rapportarsi esclusivamente con i nuovi organi istituiti TNAS ed Alta Corte (lodo ASC Settebagni Calcio Salario / FIGC prot.1291-2009). L’autorevole decisione n.1/2009 resa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha statuito che “è frutto di un fraintendimento del sistema opinare che le norme statutarie del CONI istitutive dei nuovi organi quali l’Alta Corte e il TNAS, nella consapevolezza di intervenire in aree, come quelle della Giustizia Sportiva, estranee alla competenza normativa del CONI, avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli Stati e dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive Nazionali”. Ancora precisava l’Alta Corte che “il CONI, istituzione inserita, ad un tempo come ente pubblico nell’ordinamento della Repubblica Italiana e nell’ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel CIO, ha titolo, al pari delle Federazioni, a dare vita, avvalendosi dell’autonomia al CONI espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria giurisdizione a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre una ulteriore fase di contenzioso endofederale, ma anche è indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederali, la giurisdizione ad essi spettante, non possa essere limitata o condizionata dalle norma delle singole Federazioni ma soltanto regolata da norme superfederali”. Ancora osserva il Collegio, che la sentenza dell’Alta Corte n.1/2009 ha rilevato che “… sarebbe tutta da dimostrare la perdurante operatività del citato art.30 dello Statuto Federale, sia in quanto incidente in campo d’azione riservato ai poteri regolatori del CONI che ha provveduto ad esercitare le sue competenze disponendo, con gli artt.12, 12 bis e 12 ter del suo Statuto, che le sole decisioni federali relative a sanzioni sportive non suscettibili di reclamo innanzi ai nuovi organi di Giustizia Sportiva (Alta Corte e Tribunale) sono … le sanzioni pecuniarie inferiori ad € 10.000,00, le sanzioni interdittive di durata minore di 120 giorni e, secondo la linea interpretativa alla quale si è ritenuto prestare attenzione … le altre sanzioni non patrimoniali né interdittive irrogate per violazione di modesta rilevanza, sia, e ciò rileva ai fini dell’odierna controversia, per ciò che attiene al fatto, giuridicamente insostenibile, che il citato art.30 dello Statuto FIGC assume, a proprio obiettivo, quello di sottrarre ad ogni impugnazione le decisioni federali (facenti capo alla FIGC) per le quali risultava previsto il ricorso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport”. Appare, ovvio che, una volta soppresso quest’ultimo organo che, tra l’altro, aveva attribuzioni diverse rispetto all’Alta Corte ed al TNAS, una norma di sbarramento come quella contenuta nell’art.30 dello Statuto FIGC non è più compatibile con il nuovo sistema della Giustizia Sportiva. Il TNAS, con il citato lodo ASC Settebagni Calcio Salario / FIGC, ha statuito che “le sottrazioni alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati all’art.30 dello Statuto FIGC, ove non corrispondenti alle sottrazioni di competenze stabilite tassativamente dall’art.3 del Codice, debbono ritenersi, allo stato, inoperanti, non risultando a tutt’oggi, alcuna previsione nello Statuto della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all’art.12 dello Statuto del CONI”. Ancora osserva il Collegio, che l’art.19 del Codice stabilisce che “d’Ufficio o su eccezione di parte, prima della nomina dell’organo arbitrale, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere il sede arbitrale, della lite (comma 1); inoltre è ammessa istanza di riesame avverso la declaratoria di incompetenza innanzi all’Alta Corte nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale”. Tutto ciò non è avvenuto e, pertanto, il Collegio è tenuto a definire la controversia, avendone piena giurisdizione. Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio osserva che la parte istante ripropone le stesse eccezioni già esaminate dai Giudici Endofederali, i quali hanno perfettamente motivato le proprie decisioni in ordine alla responsabilità dei fatti accaduti. I collaboratori della Procura Federale presenti ai fatti, hanno sufficientemente riferito le circostanze concretizzatesi nei comportamenti violenti dei sostenitori del club campano, confermati dai rapporti degli Ufficiali di gara, dalle relazioni della Procura e dalle note dei commissari di campo, nel rispetto di quanto previsto dall’art.35, comma 2.1 del C.G.S. Né la parte istante, nell’odierna sede, ha introdotto fatti nuovi o nuovi documenti, rispetto a quelli già esaminati dai Primi e dai Secondi Giudici, al fine di provare che l’incolumità pubblica non è stata messa in pericolo; i fatti devono essere rapportati al contesto sportivo nell’ambito del quale si è verificato l’evento, così come rettamente eccepito dalla difesa della FIGC. Osserva il Collegio che le risultanze del processo sportivo consentono di ritenere provata la violazione contestata alla A.S.G. Nocerina s.r.l., alla quale è già stata riconosciuta l’attenuazione della sanzione di cui all’art.14 c.5 C.G.S. “per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Per il resto, risulta ampiamente provata la commissione di atti violenti all’interno dello stadio e nelle aree adiacenti, sicuramente ascrivibili ai sostenitori del club campano, e, come già detto, il pericolo per l’incolumità pubblica (lancio di pietre e pezzi di ceramica divelti dai sanitari dell’impianto sportivo nonché la recidiva; tentativo, al termine della gara, del contatto fisico con i tifosi veronesi con tafferugli con le Forze dell’Ordine). La sanzione irrogata, appare congrua rispetto ai fatti contestati, e priva di vizi logico giuridici, anche ove si consideri che nella fattispecie in esame si è verificata la contestata recidiva: al riguardo si rileva che i sostenitori della Nocerina si erano resi protagonisti di analoghi episodi di violenza nel corso della partita di andata a Verona, e che tale comportamento è stato sanzionato dal TNAS (lodo Nocerina/FIGC). Pertanto, l’istanza proposta dalla ASG Nocerina s.r.l. deve essere rigettata. Sussistono validi motivi, per la reciproca soccombenza in ordine alle proposte domande, per compensare le spese di lite. Le spese arbitrali vengono poste a carico della parte istante, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CAP con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) dichiara la propria giurisdizione a conoscere la vertenza per cui è causa, e la sua arbitrabilità avanti il TNAS; 2) respinge le domande proposte dalla ASG Nocerina s.r.l. e condanna quest’ultima al pagamento delle spese dell’arbitrato nella misura liquidata in parte motiva; 3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio; 4) condanna la parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 2.10.2012 a maggioranza con il dissenso dell’Avv.Aurelio Vessichelli e sottoscritto in numero tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Guido Cecinelli Presidente F.to Marcello de Luca Tamajo Arbitro F.to Aurelio Vessichelli Arbitro. NOTA DI DISSENSO Con queste brevi note si intende esprimere il dissenso rispetto alle conclusioni della maggioranza del Collegio sul punto della decisione relativo alla affermata arbitrabilità dinanzi al TNAS delle controversie nelle quali è parte la FIGC aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie di importo anche inferiore al limite di € 50.000,00 ( posto dallo Statuto della FIGC ) purchè non inferiore al limite di € 10.000,00 ( posto dallo Statuto del CONI ) . Le conclusioni della maggioranza del Collegio divergono con evidenze da una serie di lodi del TNAS e sono in linea con un diverso filone di lodi del medesimo TNAS, esprimendo un contrasto giurisprudenziale che andrebbe, ad avviso di chi scrive, superato senza far ricorso, in materia così sensibile, a presunte abrogazioni implicite di norme federali fino a quando tali abrogazioni, in tutto o in parte, non vengano chiarite ed esplicitate da parte dei soggetti legittimati . Il sistema regolatorio vigente pone l’accento con chiarezza sulla natura arbitrale della funzione giustiziale demandata al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. L’art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I., nel definire le attribuzioni del T.N.A.S., lo investe di “competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale ...” (cfr. I comma). A conferma del fondamento volontaristico dell’investitura attributiva di questo ambito di cognizione, la disposizione richiamata stabilisce che la cognizione in questione è possibile soltanto “ove previsto dagli statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali” (cfr. ibidem). Ancor più significativo e confermativo della correttezza di tale impostazione il comma successivo prescrive che “al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”. La natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie demandate al T.N.A.S. emerge con altrettanta chiarezza dal raffronto con la diversa configurazione riservata all’altro organo insediato presso il C.O.N.I. con il compito di dirimere le controversie sportive “aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale”: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva (cfr. art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I.). Detto organo (che ha, peraltro, cognizione sulle sole “controversie valutate... di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto coinvolte”: cfr. art. 12 bis cit., II comma) -proprio perché chiamato a pronunciarsi su materia sottratta ai poteri di disposizione delle parti (ad esempio, le ammissioni ai campionati) ovvero prive di un regolamentazione pattizia che ne consenta la devolubilità in arbitrato- viene qualificato dalla norma istitutiva come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (cfr. art. ult. cit., I comma) e -sia perché munito di un’investitura proveniente da un fonte regolamentare autoritativa sia perché formato da componenti non nominati dalle parti- va, quindi, giustamente considerato quale organo investito di funzioni amministrative. Sull’individuazione della fonte negoziale che attribuisce al TNAS il proprio ius decidendi in materia non è revocabile in dubbio che tale potestà sia radicata nell’art. 30 dello Statuto della Federcalcio. Lo Statuto della F.I.G.C., con una previsione (art. 30, 3° comma, secondo periodo) che è espressione tipica dell’autonomia di ciascun ordinamento federale ( autonomia non negabile ove trattasi di riconoscere e tutelare la specificità della singola disciplina sportiva ed il sistema contenuto nelle rispettive carte federali ) , fissa l’oggetto ed i limiti della clausola compromissoria, stabilendo: “Non sono soggette alla cognizione . . . del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori; d) la squalifica del campo”. Tale norma, nell’individuare le controversie che restano sottratte alla competenza arbitrale, fa una precisa scelta, escludendo, in sostanza, le vertenze di “minore importanza”, tra le quali vi sono, secondo la valutazione della Federazione e nel rispetto dei limiti minimi imposti dallo Statuto del CONI, anche quelle aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni solo pecuniarie di importo inferiore ad €. 50.000,00. Si ribadisce che l’art. 12 ter dello Statuto CONI esclude che la devoluzione delle controversie al TNAS possa prescindere -il che, d’altronde, è principio pacifico per l’instaurazione di qualsiasi procedimento arbitrale- dalla esistenza di una clausola compromissoria, ovvero di un accordo compromissorio ad hoc (“il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati …, a condizione che siano previamente esauriti i rimedi interni …, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni , a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversi e in materia di doping”); così pure il successivo art. 22, comma 3, stabilisce che “gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all’art. 12 del presente statuto…”. Trattasi, dunque, indiscutibilmente di facoltà rimessa all’autonomia deliberativa di ciascuna Federazione, le quali possono decidere di aderire -oppure no- al sistema della giustizia arbitrale delineato dal CONI per dirimere talune controversie sportive. E siccome l’art. 30 dello Statuto della FIGC (sulla base del quale è anche formulata la clausola compromissoria che i soggetti operanti all’interno dell’ordinamento federale sottoscrivono all’atto della loro affiliazione o tesseramento) non soltanto non prevede, ma addirittura esclude specificatamente che la controversia, avente ad oggetto la sanzione solo pecuniaria di importo inferiore ai 50.000 Euro, possa essere sottoposta alla cognizione dell’organo sportivo arbitrale, non pare possa dubitarsi che l’unica fonte idonea a fondare la potestas decidendi del T.N.A.S. in materia possa rivenirsi nel predetto art. 30. A conforto delle suddette argomentazioni, milita anche l’art. 2 del regolamento del TNAS, stabilendo (comma 1) la mera possibilità, e non l’obbligo, per le singole Federazioni di devolvere talune controversie al giudizio arbitrale del TNAS; sancendo (comma 2) l’obbligo per i soggetti affiliati di manifestare espressamente la propria adesione “alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”, ed infine (comma 3), disponendo che “anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti, da rapporti con le Federazioni … possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. Il che esclude in radice che la competenza del TNAS possa prescindere da una previsione statutaria che legittimi tesserati e affiliati a ricorrere alla giustizia arbitrale sportiva in virtù della sottoscrizione di una apposita clausola compromissoria, attesa, si ripete, la natura arbitrale della funzione giustiziale demandata al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nel rispetto dei limiti legittimamente ed espressamente indicati dalle fonti regolatorie gerarchicamente sopraordinate . F.to Aurelio Vessichelli
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