CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv.Guido Cecinelli – Presidente
Avv.Marcello de Luca Tamajo – Arbitro
Avv.Aurelio Vessichelli - Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e
Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n.1290 del 25 Maggio 2012-605
promosso da:
A.S.G. NOCERINA s.r.l. (p.iva: 04628770655) con sede in Nocera Inferiore, Via Alveo S. Croce
n.46, in persona dell’Amministratore Unico p.t. Sig.Giovanni Citarella, rappresentata e difesa
dall’Avv.Gaetano Aita del Foro di Salerno presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Eboli (SA), Via Leonardo da Vinci n.27 giusta procura in atti
- istante -
Contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in
Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro
studio in Roma, Via Panama n.58
- convenuta -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie B, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.94 del 27.3.12, con il quale veniva
inflitta alla A.S.G. Nocerina s.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila) con diffida,
per avere i suoi sostenitori durante la gara Nocerina –Verona conclusasi con il punteggio di 3-1, “al
15° del primo tempo, dall’interno dello stadio e senza conseguenze lesive per le persone, lanciato
sassi ed altro materiale di varia natura, divelto dai locali igienici dell’impianto all’indirizzo dei
tifosi della squadra avversaria che transitavano sulla strada, sotto il settore DISTINTI; recidiva
specifica; entità della sanzione attenuata ex art.14 c.5 in relazione all’art.13 c.1 lett.a) e b) e
comma 22 CGS, per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini
preventivi e di vigilanza”.
La ASG Nocerina s.r.l. impugnava detta decisione avanti la Corte di Giustizia Federale, che la
confermava con dispositivo pubblicato sul C.U. FIGC n.229/CGF del 20.4.2012.
La ASG Nocerina s.r.l. depositava il 25.5.2012 istanza di arbitrato tempestiva, ex artt.9 e segg. del
Codice dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, impugnando il solo dispositivo.
L’Avv.Guido Cecinelli veniva nominato quale terzo arbitro con funzioni di Presidente,
l’Avv.Marcelo de Luca Tamajo veniva nominato arbitro dalla ASG Nocerina s.r.l. e l’Avv.Aurelio
Vessichelli veniva nominato arbitro dalla F.I.G.C.
Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria del 6.6.2012.
A seguito del deposito delle motivazioni della decisione impugnata, la parte istante provvedeva a
depositare i motivi aggiunti in data 19.6.2012.
La parte istante eccepiva l’ammissibilità del ricorso avanti il TNAS ai sensi del disposto dell’art.3
c.1 del Codice TNAS, sostenendo che l’ammenda di € 30.000,00 veniva irrogata non in via
esclusiva ma congiuntamente alla diffida, e, dunque, la stessa superava la previsione di cui all’art.30
dello Statuto della FIGC in ordine all’arbitrabilità del provvedimento impugnato.
La parte istante eccepiva l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, la violazione e falsa
applicazione degli artt.11-12-13-14 C.G.S., con conseguente annullamento della diffida, rilevando
che i fatti si erano verificati dall’interno dello stadio verso l’esterno con difetto di prova in ordine al
luogo nel quale le automobili venivano danneggiate.
Eccepiva ancora la parte istante che i Giudici Endofederali non avevano considerato l’applicazione
delle esimenti, rilevando che la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 era eccessiva.
Si costituiva in giudizio la FIGC eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza per la
non deferibilità in arbitrato della controversia.
La FIGC rilevava che il proprio Statuto, all’art.30, prevede che “non sono soggette alla cognizione
dell’Alta Corte di Giustizia … e del TNAS … le controversie decise in via definitiva dagli organi
della giustizia sportiva federale relative ad omologazione di risultati sportivi o che abbiano dato
luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore al € 50.000,00 ovvero a sanzioni …
(omissis)”.
Nel merito, la FIGC rilevava l’infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto dell’istanza.
Co i motivi aggiunti depositati dalla difesa della Nocerina s.r.l., quest’ultima ampliava le proprie
difese in ordine all’ammissibilità dell’istanza, insistendo nell’accoglimento delle domande nel
merito.
All’udienza del 5.7.2012, il Collegio, esperito il tentativo di conciliazione che rimaneva infruttuoso,
concedeva termine alla FIGC per il deposito di memoria circa i motivi aggiunti, e rinviava il
giudizio per la discussione all’udienza del 20.9.2012; alla stessa udienza, le parti autorizzavano il
Collegio a depositare il lodo entro il 31.10.2012.
Dopo la discussione, il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI
Il Collegio osserva che, preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della
domanda in ordine alla deferibilità, o meno, della condanna da parte dei Giudici Endofederali della
controversia fondata sull’ammenda di € 30.000,00 e sulla diffida irrogata dagli stessi Giudici
Endofederali.
Al riguardo occorre osservare che lo Statuto del CONI, all’art.12 ter punto 1, prevede la
competenza arbitrale con l’esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di
sanzioni inferiori a centoventi giorni, ad € 10.000,00 di multa o ammenda, alle controversie in
materia di doping.
Il Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, all’art.3, ribadisce il concetto sopra espresso nello Statuto
del CONI.
La gerarchia delle fonti del diritto sportivo in ambito nazionale individua in posizione prioritaria, le
fonti del Diritto Italiano, lo Statuto, i Principi Fondamentali del CONI, i Regolamenti e le
Deliberazioni del CONI, gli Statuti, i regolamenti organici, tecnici e di Giustizia Sportiva emanati
dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.
Orbene, lo Statuto del CONI (art.12 ter punto 1), nell’istituire il Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport, quale organismo di Giustizia Sportiva superfederale, non ha certamente limitato la sua
giurisdizione condizionandola alle norme delle singole Federazioni che, in ogni caso, sono regolate
anche da norme superfederali.
In ogni caso, l’odierna controversia ha natura di arbitrato regolamentato dal CONI che, se accettato
dalle parti, è sottoposto alle norme del CONI medesimo.
L’art.30 c.3 dello Statuto FIGC, che stabilisce l’arbitrabilità per le controversie che hanno dato
luogo a sanzioni pecuniarie superiori ad € 50.000,00, non può essere prevalente rispetto alla
superiore normativa del CONI e, quindi, del TNAS e del suo Codice dei Giudizi (art.3 punto 1),
laddove è prevista la soglia di arbitrabilità per le sanzioni pecuniarie superiori ad € 10.000,00.
L’art.12 ter dello Statuto CONI ha, come inciso, la frase “ove previsto dagli Statuti o dai
Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e pertanto, riconosce che gli Statuti federali
possano, o meno, riconoscere il TNAS ma, nel momento in cui lo riconoscono, devono applicare la
procedura ex Statuto CONI: lo Statuto FIGC riconosce, nel proprio Statuto, il TNAS, disponendo
anche l’accesso a tale Tribunale”.
Lo Statuto FIGC è stato approvato il 20.6.2011, mentre lo Statuto CONI è stato approvato il
2.2.2012: orbene, secondo il principio per il quale la legge posteriore deroga quella precedente in
caso di conflitto e rilevato, come detto prima, che la normativa CONI è, senza dubbio, superiore a
quella delle Federazioni, il nuovo Statuto CONI, disponendo il nuovo rito agli artt.12 e segg., ha
tacitamente abrogato tutte le norme federali che rendono più complesso l’accesso al TNAS rispetto
all’art.12 ter.
A seguito dell’abrogazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI, le Federazioni
Sportive Nazionali devono rapportarsi esclusivamente con i nuovi organi istituiti TNAS ed Alta
Corte (lodo ASC Settebagni Calcio Salario / FIGC prot.1291-2009).
L’autorevole decisione n.1/2009 resa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha statuito che “è frutto
di un fraintendimento del sistema opinare che le norme statutarie del CONI istitutive dei nuovi
organi quali l’Alta Corte e il TNAS, nella consapevolezza di intervenire in aree, come quelle della
Giustizia Sportiva, estranee alla competenza normativa del CONI, avrebbero dovuto essere
recepite negli ordinamenti federali dagli Stati e dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive
Nazionali”.
Ancora precisava l’Alta Corte che “il CONI, istituzione inserita, ad un tempo come ente pubblico
nell’ordinamento della Repubblica Italiana e nell’ordinamento sportivo internazionale avente il
suo vertice nel CIO, ha titolo, al pari delle Federazioni, a dare vita, avvalendosi dell’autonomia al
CONI espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia
sportiva chiamati ad esercitare la propria giurisdizione a sviluppo e completamento della
precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre una
ulteriore fase di contenzioso endofederale, ma anche è indubitabile che, una volta istituiti tali
organismi di giustizia sportiva superfederali, la giurisdizione ad essi spettante, non possa essere
limitata o condizionata dalle norma delle singole Federazioni ma soltanto regolata da norme
superfederali”.
Ancora osserva il Collegio, che la sentenza dell’Alta Corte n.1/2009 ha rilevato che “… sarebbe
tutta da dimostrare la perdurante operatività del citato art.30 dello Statuto Federale, sia in quanto
incidente in campo d’azione riservato ai poteri regolatori del CONI che ha provveduto ad
esercitare le sue competenze disponendo, con gli artt.12, 12 bis e 12 ter del suo Statuto, che le sole
decisioni federali relative a sanzioni sportive non suscettibili di reclamo innanzi ai nuovi organi di
Giustizia Sportiva (Alta Corte e Tribunale) sono … le sanzioni pecuniarie inferiori ad € 10.000,00,
le sanzioni interdittive di durata minore di 120 giorni e, secondo la linea interpretativa alla quale si
è ritenuto prestare attenzione … le altre sanzioni non patrimoniali né interdittive irrogate per
violazione di modesta rilevanza, sia, e ciò rileva ai fini dell’odierna controversia, per ciò che
attiene al fatto, giuridicamente insostenibile, che il citato art.30 dello Statuto FIGC assume, a
proprio obiettivo, quello di sottrarre ad ogni impugnazione le decisioni federali (facenti capo alla
FIGC) per le quali risultava previsto il ricorso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport”.
Appare, ovvio che, una volta soppresso quest’ultimo organo che, tra l’altro, aveva attribuzioni
diverse rispetto all’Alta Corte ed al TNAS, una norma di sbarramento come quella contenuta
nell’art.30 dello Statuto FIGC non è più compatibile con il nuovo sistema della Giustizia Sportiva.
Il TNAS, con il citato lodo ASC Settebagni Calcio Salario / FIGC, ha statuito che “le sottrazioni
alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati all’art.30 dello Statuto FIGC,
ove non corrispondenti alle sottrazioni di competenze stabilite tassativamente dall’art.3 del Codice,
debbono ritenersi, allo stato, inoperanti, non risultando a tutt’oggi, alcuna previsione nello Statuto
della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all’art.12 dello Statuto del CONI”.
Ancora osserva il Collegio, che l’art.19 del Codice stabilisce che “d’Ufficio o su eccezione di parte,
prima della nomina dell’organo arbitrale, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può
dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere il sede arbitrale, della lite (comma
1); inoltre è ammessa istanza di riesame avverso la declaratoria di incompetenza innanzi all’Alta
Corte nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale”.
Tutto ciò non è avvenuto e, pertanto, il Collegio è tenuto a definire la controversia, avendone piena
giurisdizione.
Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio osserva che la parte istante ripropone
le stesse eccezioni già esaminate dai Giudici Endofederali, i quali hanno perfettamente motivato le
proprie decisioni in ordine alla responsabilità dei fatti accaduti.
I collaboratori della Procura Federale presenti ai fatti, hanno sufficientemente riferito le circostanze
concretizzatesi nei comportamenti violenti dei sostenitori del club campano, confermati dai rapporti
degli Ufficiali di gara, dalle relazioni della Procura e dalle note dei commissari di campo, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.35, comma 2.1 del C.G.S.
Né la parte istante, nell’odierna sede, ha introdotto fatti nuovi o nuovi documenti, rispetto a quelli
già esaminati dai Primi e dai Secondi Giudici, al fine di provare che l’incolumità pubblica non è
stata messa in pericolo; i fatti devono essere rapportati al contesto sportivo nell’ambito del quale si
è verificato l’evento, così come rettamente eccepito dalla difesa della FIGC.
Osserva il Collegio che le risultanze del processo sportivo consentono di ritenere provata la
violazione contestata alla A.S.G. Nocerina s.r.l., alla quale è già stata riconosciuta l’attenuazione
della sanzione di cui all’art.14 c.5 C.G.S. “per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.
Per il resto, risulta ampiamente provata la commissione di atti violenti all’interno dello stadio e
nelle aree adiacenti, sicuramente ascrivibili ai sostenitori del club campano, e, come già detto, il
pericolo per l’incolumità pubblica (lancio di pietre e pezzi di ceramica divelti dai sanitari
dell’impianto sportivo nonché la recidiva; tentativo, al termine della gara, del contatto fisico con i
tifosi veronesi con tafferugli con le Forze dell’Ordine).
La sanzione irrogata, appare congrua rispetto ai fatti contestati, e priva di vizi logico giuridici,
anche ove si consideri che nella fattispecie in esame si è verificata la contestata recidiva: al riguardo
si rileva che i sostenitori della Nocerina si erano resi protagonisti di analoghi episodi di violenza nel
corso della partita di andata a Verona, e che tale comportamento è stato sanzionato dal TNAS (lodo
Nocerina/FIGC).
Pertanto, l’istanza proposta dalla ASG Nocerina s.r.l. deve essere rigettata.
Sussistono validi motivi, per la reciproca soccombenza in ordine alle proposte domande, per
compensare le spese di lite.
Le spese arbitrali vengono poste a carico della parte istante, liquidate in complessivi € 3.000,00
oltre IVA e CAP con il vincolo della solidarietà.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1) dichiara la propria giurisdizione a conoscere la vertenza per cui è causa, e la sua arbitrabilità
avanti il TNAS;
2) respinge le domande proposte dalla ASG Nocerina s.r.l. e condanna quest’ultima al pagamento
delle spese dell’arbitrato nella misura liquidata in parte motiva;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4) condanna la parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport;
5) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 2.10.2012 a maggioranza con il dissenso dell’Avv.Aurelio Vessichelli
e sottoscritto in numero tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Guido Cecinelli Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo Arbitro
F.to Aurelio Vessichelli Arbitro.
NOTA DI DISSENSO
Con queste brevi note si intende esprimere il dissenso rispetto alle conclusioni della maggioranza
del Collegio sul punto della decisione relativo alla affermata arbitrabilità dinanzi al TNAS delle
controversie nelle quali è parte la FIGC aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie di importo anche
inferiore al limite di € 50.000,00 ( posto dallo Statuto della FIGC ) purchè non inferiore al limite di
€ 10.000,00 ( posto dallo Statuto del CONI ) .
Le conclusioni della maggioranza del Collegio divergono con evidenze da una serie di lodi del
TNAS e sono in linea con un diverso filone di lodi del medesimo TNAS, esprimendo un contrasto
giurisprudenziale che andrebbe, ad avviso di chi scrive, superato senza far ricorso, in materia così
sensibile, a presunte abrogazioni implicite di norme federali fino a quando tali abrogazioni, in
tutto o in parte, non vengano chiarite ed esplicitate da parte dei soggetti legittimati .
Il sistema regolatorio vigente pone l’accento con chiarezza sulla natura arbitrale della funzione
giustiziale demandata al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
L’art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I., nel definire le attribuzioni del T.N.A.S., lo investe
di “competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva
nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti
i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione
nell’ambito della giustizia federale ...” (cfr. I comma).
A conferma del fondamento volontaristico dell’investitura attributiva di questo ambito di
cognizione, la disposizione richiamata stabilisce che la cognizione in questione è possibile soltanto
“ove previsto dagli statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali” (cfr. ibidem).
Ancor più significativo e confermativo della correttezza di tale impostazione il comma
successivo prescrive che “al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola
compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva,
anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”.
La natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie demandate al T.N.A.S. emerge con
altrettanta chiarezza dal raffronto con la diversa configurazione riservata all’altro organo insediato
presso il C.O.N.I. con il compito di dirimere le controversie sportive “aventi ad oggetto diritti
indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale”: l’Alta Corte di
Giustizia Sportiva (cfr. art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I.).
Detto organo (che ha, peraltro, cognizione sulle sole “controversie valutate... di notevole
rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto
coinvolte”: cfr. art. 12 bis cit., II comma) -proprio perché chiamato a pronunciarsi su materia
sottratta ai poteri di disposizione delle parti (ad esempio, le ammissioni ai campionati) ovvero prive
di un regolamentazione pattizia che ne consenta la devolubilità in arbitrato- viene qualificato dalla
norma istitutiva come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (cfr. art. ult. cit., I comma) e -sia
perché munito di un’investitura proveniente da un fonte regolamentare autoritativa sia perché
formato da componenti non nominati dalle parti- va, quindi, giustamente considerato quale organo
investito di funzioni amministrative.
Sull’individuazione della fonte negoziale che attribuisce al TNAS il proprio ius decidendi in
materia non è revocabile in dubbio che tale potestà sia radicata nell’art. 30 dello Statuto della
Federcalcio.
Lo Statuto della F.I.G.C., con una previsione (art. 30, 3° comma, secondo periodo) che è
espressione tipica dell’autonomia di ciascun ordinamento federale ( autonomia non negabile ove
trattasi di riconoscere e tutelare la specificità della singola disciplina sportiva ed il sistema
contenuto nelle rispettive carte federali ) , fissa l’oggetto ed i limiti della clausola compromissoria,
stabilendo: “Non sono soggette alla cognizione . . . del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole
compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le
controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via
definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati
sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000
Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in
aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della
gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di
spettatori; d) la squalifica del campo”.
Tale norma, nell’individuare le controversie che restano sottratte alla competenza arbitrale, fa una
precisa scelta, escludendo, in sostanza, le vertenze di “minore importanza”, tra le quali vi sono,
secondo la valutazione della Federazione e nel rispetto dei limiti minimi imposti dallo Statuto del
CONI, anche quelle aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni solo pecuniarie di importo
inferiore ad €. 50.000,00.
Si ribadisce che l’art. 12 ter dello Statuto CONI esclude che la devoluzione delle
controversie al TNAS possa prescindere -il che, d’altronde, è principio pacifico per l’instaurazione
di qualsiasi procedimento arbitrale- dalla esistenza di una clausola compromissoria, ovvero di un
accordo compromissorio ad hoc (“il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto
dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi
degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione
sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati …, a condizione che siano previamente esauriti i
rimedi interni …, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni
inferiori a centoventi giorni , a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversi e in materia di
doping”); così pure il successivo art. 22, comma 3, stabilisce che “gli statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di
giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all’art. 12 del presente
statuto…”.
Trattasi, dunque, indiscutibilmente di facoltà rimessa all’autonomia deliberativa di ciascuna
Federazione, le quali possono decidere di aderire -oppure no- al sistema della giustizia arbitrale
delineato dal CONI per dirimere talune controversie sportive.
E siccome l’art. 30 dello Statuto della FIGC (sulla base del quale è anche formulata la
clausola compromissoria che i soggetti operanti all’interno dell’ordinamento federale sottoscrivono
all’atto della loro affiliazione o tesseramento) non soltanto non prevede, ma addirittura esclude
specificatamente che la controversia, avente ad oggetto la sanzione solo pecuniaria di importo
inferiore ai 50.000 Euro, possa essere sottoposta alla cognizione dell’organo sportivo arbitrale, non
pare possa dubitarsi che l’unica fonte idonea a fondare la potestas decidendi del T.N.A.S. in materia
possa rivenirsi nel predetto art. 30.
A conforto delle suddette argomentazioni, milita anche l’art. 2 del regolamento del TNAS,
stabilendo (comma 1) la mera possibilità, e non l’obbligo, per le singole Federazioni di devolvere
talune controversie al giudizio arbitrale del TNAS; sancendo (comma 2) l’obbligo per i soggetti
affiliati di manifestare espressamente la propria adesione “alle norme di tali istituzioni che
prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”, ed infine (comma 3), disponendo che
“anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti, da rapporti con le
Federazioni … possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale
del Tribunale”.
Il che esclude in radice che la competenza del TNAS possa prescindere da una previsione
statutaria che legittimi tesserati e affiliati a ricorrere alla giustizia arbitrale sportiva in virtù della
sottoscrizione di una apposita clausola compromissoria, attesa, si ripete, la natura arbitrale della
funzione giustiziale demandata al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nel rispetto dei
limiti legittimamente ed espressamente indicati dalle fonti regolatorie gerarchicamente
sopraordinate .
F.to Aurelio Vessichelli