LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 09/10/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. MODENA – Soc. CESENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 09/10/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. MODENA – Soc. CESENA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 9.34 del 8 ottobre 2012)
segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 27° del primo tempo, dal calciatore
Damjan Dokovic (Soc. Cesena) nei confronti del calciatore Moretti Federico (Soc. Modena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che
il gesto compiuto dal Dokovic, sicuramente intenzionale, costituisce una condotta riprovevole e
congruamente sanzionabile, qualora “vista”, dal Direttore di gara;
ritenuto che
per converso, che il gesto compiuto dal Dokovic oltre ad essere carente di quella concreta
“potenzialità lesiva” che, per costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, deve
connotare la “condotta violenta” rilevante ex art. 35 1.3), avviene contemporaneamente alla
scorrettezza messa in atto dal Moretti nei suoi confronti; pertanto, non è sanzionabile, in questa
sede, ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS,
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti del calciatore Damjan Dokovic (Soc. Cesena).