• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PETROSINO GIAMPAOLO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DEL SIG. CIANFARANI LIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO E U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. GIANNINI CORRADO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PETROSINO GIAMPAOLO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DEL SIG. CIANFARANI LIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO E U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. GIANNINI CORRADO.
Con nota dell’1.08.2012, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con raccomandate rr.rr. di ritorno del 28.08.2012 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’8.10.2012, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti, dandosi atto che la notifica dell’atto di contestazione effettuata alla società A.S.D. Castel di Sangro non si è perfezionata in quanto la stessa risultava aver cessato l’attività, come si evince dal Mod. 24 b delle Poste Italiane
Il rappresentante della Procura dopo avere illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Petrosino Giampaolo, mesi due di inibizione; Cianfarani Livio, mesi due di inibizione; A.S.D. Castel di Sangro, € 1.000,00 di ammenda; U.S Balsorano, € 400,00 di ammenda.
Osserva la Commissione che, la responsabilità dei soggetti deferiti si evince per tabulas mentre significativa appare la circostanza che gli stessi non siano comparsi e non abbiano fatti pervenire scritti a loro difesa.
Le sanzioni richieste dalla Procura Federale possono ritenersi congrue ed adeguate al comportamento non regolamentare dagli stessi tenuto.
Da ciò consegue che debbano essere applicate le sanzioni come da dispositivo, fatta eccezione per la A.S.D. Castel di Sangro, che, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale, risulta essere inattiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare applica le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione per i Sigg.ri Petrosino Giampaolo e Cianfarani Lidio; € 400,00 di ammenda per la società U.S Balsorano. La sanzione applicata al Sig. Sig. Petrosino Giampaolo andrà a cumularsi a quella allo stesso inflitta nel procedimento n° 1145 Reg. Proc. Fed., di cui alla decisione che precede.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PETROSINO GIAMPAOLO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DEL SIG. CIANFARANI LIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, AVENDO CONSENTITO AL SIG. GIANNINI CORRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI NATURA TECNICA PER LA DETTA SOCIETÀ, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012, SEPPURE LO STESSO NON FOSSE IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA MEDESIMA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. CASTEL DI SANGRO E U.S. BALSORANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI RISPETTIVI DIRIGENTI ED AL TECNICO SIG. GIANNINI CORRADO."