COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di:
LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real
Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 per rispondere :
i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2
e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato nella stagione sportiva 2010/2011 rispettivamente 9 e 7 gare nelle file della società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947
valevoli per il Campionato di Campionato di 3^ categoria “Gir. E” senza averne titolo perché in detto periodo non potevano
essere tesserati per detta società ex art.110 2° c. delle NOIF avendo gli stessi militato fino al 10/03/2011 nelle file della F.C.
Savelli Calcio, esclusa dal Campionato di 2^ Categoria giusto C.U. del 10/03/2011, e nella quale avevano disputato alcune
gare del girone di ritorno;
il sig. Silletta Mario della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione
sportiva 2010/2011 cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i
calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva.
il sig. Vizza Luigi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6,del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione
sportiva 2010/2011 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i
calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
la società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle
violazioni ascritte ai propri tesserati o dei soggetti che abbiano comunque svolta attività nel suo interesse ai sensi dell’art.
1, comma 5, deI C.G.S..
IL DEFERIMENTO
….“Omissis”….
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
ai calciatori LARATTA Giovanni e FERRISE Giovanni la squalifica per anni DUE (2) e quindi fino al 27.12.2013;
ai sigg.ri SILLETTA Mario e VIZZA Luigi, dirigenti della Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947, la inibizione per anni DUE (2) e quindi fino al 27.12.2013;
Considerato che la Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 è stata dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale n.42 del 9 novembre 2011 dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa.
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