COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE I SAN PIO MONDRAGONE DEL 16.09.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE I SAN PIO MONDRAGONE DEL 16.09.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentito telefonicamente, con l’assistenza del Rappresentate dell’A.I.A., a chiarimenti, il direttore di gara, rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, nel corso della gara in oggetto, precisamente al 1’ del secondo tempo, la società reclamante sostituiva il calciatore Iaccarino Luigi (classe 1993), con il calciatore Cardillo Costantino (classe 1984), riconosciuto con la maglia n. 15. Questo è quanto di fatto riportato nel referto arbitrale. Tuttavia, a seguito del cennato ricorso, trasmesso, a mezzo fax dalla società San Pio Mondragone, questa C.D.T. provvedeva all’audizione telefonica dell’arbitro (che si era dichiarato, con atto formale, impossibilitato alla presenza fisica), affinché riferisse in merito al presunto, lamentato errore circa il numero di maglia del calciatore, di fatto entrato in campo in sostituzione del calciatore Iaccarino Luigi. Deve sottolinearsi, sul punto, che il calciatore indicato con il n. 15 era Cardillo Costantino (classe 1984), mentre il calciatore contrassegnato con il n. 16, indicato dalla ricorrente era Gravano Emilio (classe 1995), ovvero di notevole differenza d’età. A questo punto, si rileva come il direttore di gara, nel corso dell’audizione telefonica, ha confermato tutto come riportato in atti, precisando, inoltre, che assolutamente non è stato commesso alcun errore di trascrizione nel riportare il numero del calciatore subentrato in campo. Il direttore di gara ha precisato, inoltre, che i suoi assistenti non hanno rilevato il presunto errore. A questo punto, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della dichiarazione dell’arbitro, quale supplemento del proprio rapporto di gara, questa C.D.T. non può che confermare le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, adottate in primo grado. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it