COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE I SAN PIO MONDRAGONE DEL 16.09.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 11 Ottobre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA COMPRENSORIO
MARIGLIANESE I SAN PIO MONDRAGONE DEL 16.09.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentito telefonicamente, con l’assistenza del
Rappresentate dell’A.I.A., a chiarimenti, il direttore di gara, rileva l’infondatezza dell'atto di
impugnazione. Invero, nel corso della gara in oggetto, precisamente al 1’ del secondo tempo, la
società reclamante sostituiva il calciatore Iaccarino Luigi (classe 1993), con il calciatore Cardillo
Costantino (classe 1984), riconosciuto con la maglia n. 15. Questo è quanto di fatto riportato nel
referto arbitrale. Tuttavia, a seguito del cennato ricorso, trasmesso, a mezzo fax dalla società San
Pio Mondragone, questa C.D.T. provvedeva all’audizione telefonica dell’arbitro (che si era
dichiarato, con atto formale, impossibilitato alla presenza fisica), affinché riferisse in merito al
presunto, lamentato errore circa il numero di maglia del calciatore, di fatto entrato in campo in
sostituzione del calciatore Iaccarino Luigi. Deve sottolinearsi, sul punto, che il calciatore indicato con
il n. 15 era Cardillo Costantino (classe 1984), mentre il calciatore contrassegnato con il n. 16,
indicato dalla ricorrente era Gravano Emilio (classe 1995), ovvero di notevole differenza d’età. A
questo punto, si rileva come il direttore di gara, nel corso dell’audizione telefonica, ha confermato
tutto come riportato in atti, precisando, inoltre, che assolutamente non è stato commesso alcun
errore di trascrizione nel riportare il numero del calciatore subentrato in campo. Il direttore di gara ha
precisato, inoltre, che i suoi assistenti non hanno rilevato il presunto errore. A questo punto, visti gli
atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della dichiarazione dell’arbitro, quale supplemento del proprio
rapporto di gara, questa C.D.T. non può che confermare le decisioni del Giudice Sportivo
Territoriale, adottate in primo grado. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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